Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1186 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1186 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

Sui ricorsi riuniti n. 8946/2013 e n. 5510/2014
il primo proposto da:
Campobasso Vito, elettivamente domiciliato in Roma, Via Laura
Mantegazza n. 42, presso lo studio del dott. Marco Gardin,
rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardi Lucio, Spagnolo Attilio,
Ursini Pietro, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Azienda Sanitaria Locale BA4, Comune di Triggiano;
– intimati nonchè contro
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Data pubblicazione: 18/01/2018

Comune di Triggiano, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato
in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Tatone, giusta
procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;
-controricorrente e ricorrente incidentale –

Azienda Sanitaria Locale BA4,
Campobasso Vito;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1231/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 19/11/2012;

il secondo proposto da:
Campobasso Vito, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n.
2, presso lo studio del dott. Placidi Alfredo, rappresentato e difeso
dagli avvocati Riccardi Riccardo Maria, Spagnolo Attilio, Ursini Michele,
giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
Comune di Triggiano;
– intimato nonchè contro
Comune di Triggiano, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato
in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Tatone, giusta
procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
2

contro

-controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro

Campobasso Vito, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n.
2, presso lo studio del dott. Placidi Alfredo, rappresentato e difeso

giusta procura in calce al ricorso principale;

-controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1546/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 19/11/2013;
udite le relazioni delle cause svolte nella camera di consiglio del
13/09/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 19.11.2012, la Corte d’Appello di Bari, non
definitivamente pronunciando, annullò l’ordinanza ex art. 186 quater
c.p.c., in data 17.7.2008 (avente efficacia di sentenza), con la quale
il Tribunale di Bari aveva condannato il Comune di Triggiano al
pagamento in favore di Vito Campobasso della somma di C
1.023.892,14, oltre interessi e spese, a titolo di risarcimento del
danno da occupazione illegittima del suolo interessato dalla procedura
espropriativa finalizzata all’ampliamento del locale Ospedale civile,
senza che nei termini fosse emanato il decreto ablativo. La Corte
rigettò le eccezioni di difetto di giurisdizione e di giudicato, sollevate
dall’Amministrazione in riferimento alle sentenze del GA rese inter
partes inerenti la legittimità della procedura espropriativa, ed affermò
che la statuizione impugnata era stata emessa in ultrapetizione, in
quanto all’udienza del 30.1.2006, svoltasi innanzi al Tribunale, il
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dagli avvocati Riccardi Riccardo Maria, Spagnolo Attilio, Ursini Michele,

danneggiato aveva limitato espressamente la domanda al ristoro dei
danni correlati alla mancata percezione dei frutti civili e connessi al
mancato godimento dell’immobile, oltre interessi compensativi sulle
singole annualità, e dispose la prosecuzione dell’istruzione, per la
determinazione del quantum.

detta pretesa e condannò il Campobasso alle spese di lite,
evidenziando che, con precedente sentenza n. 122 del 2002, essa
Corte aveva determinato l’indennità di occupazione per il periodo dal
4.11.1985 al 3.11.1990, e che, per il periodo successivo, la domanda
era generica, per essere la relativa quantificazione stata operata
tardivamente, in seno alla comparsa conclusionale del 10.6.2013.
Per la cassazione di dette sentenze, Vito Campobasso ha
proposto separati ricorsi, affidati, rispettivamente, a quattro ed a sei
motivi. Il Comune di Triggiano ha resistito con distinti controricorsi,
con cui ha , rispettivamente, proposto uno e tre motivi di ricorso
incidentale condizionato. Nel giudizio avverso la sentenza definitiva, il
Campobasso ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale
condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, disposta la riunione delle impugnazioni
rivolte avverso le sentenze non definitiva e definitiva, le quali,
integrandosi, hanno definito un unico giudizio: il caso in esame è,
infatti, assimilabile a quello, previsto dall’art. 335 c.p.c., della
proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza (cfr.
Cass. n. 9192 del 2017).

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Con sentenza definitiva in data 19.11.2013, la Corte rigettò

2. Sempre in via preliminare, appare necessario riassumere, per
quanto d’interesse, l’iter dei giudizi pregressi ed il contenuto delle
sentenze che li hanno definiti.
3.

L’odierno ricorrente, avvalendosi della doppia tutela

accordatagli dall’ordinamento, impugnò con successo il DA n. 357 del

decreto sindacale di occupazione d’urgenza del 7.8.1985 innanzi al GA,
e ne ottenne l’annullamento, con decisione del TAR di Bari n. 1247 del
2000, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.6309 del
7.11.2000. 4. Adito dal Campobasso per l’ottemperanza, il TAR di Bari
(dopo una prima sentenza -la n. 21 del 12.1.2005- d’improcedibilità,
riformata dal Consiglio di Stato, con sentenza del n. 2402 del
28/04/2006), con sentenza del 14.2.2007 n. 421, ordinò la restitutio
in integrum,

lasciando salva la potestà dell’Ente di procedere

all’acquisizione sanante ex art. 43 del TU n. 327 del 2001,
provvedimento che il Comune, in effetti, dispose con decreto n. 13 del
13.6.2007. Tale provvedimento fu, anch’esso, impugnato dal
Campobasso ed annullato dal TAR, per mancanza d’oggetto (essendosi
già perfezionata la perdita del diritto di proprietà), con sentenza n.
2090 del 2010 divenuta irrevocabile, a seguito della declaratoria di
perenzione del relativo gravame disposta con decreto n. 599 del 2016,
non opposto. 5. Il giudizio per l’ottemperanza, rimasto sospeso, fu
riassunto dal Campobasso, ed il TAR Bari con sentenza n. 1336 del
2016, rigettò il ricorso, in quanto “l’azione esecutiva reclamata
risultava preclusa dalle iniziative giudiziarie proposte dalla stessa
parte” residuando, solo, la tutela risarcitoria.
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1985 di approvazione del progetto di ampliamento dell’Ospedale ed il

5. Parallelamente, il Campobasso propose innanzi alla giustizia
ordinaria una domanda volta alla determinazione dell’indennità di
occupazione legittima (in base ai provvedimenti contemporaneamente
impugnati in sede giurisdizionale amministrativa), indennità che fu
quantificata dalla Corte barese con sentenza n. 155 del 2002 in

£ 295.000/mq, e, con citazione del 2.10.1995, introducendo il
presente giudizio, chiese la condanna del Comune al risarcimento del
danno da

occupazione illegittima

dell’area

irreversibilmente

trasformata, formulando, all’udienza del 30.1.2006, la domanda di
danni da spossessamento, domanda che, in base alla sentenza non
definitiva, costituì, poi, l’unica da lui sottoposta all’esame del
Tribunale. La medesima sentenza non definitiva dà, infine, atto che,
in precedenza, con sentenza n. 830 del 2001, non impugnata, la Corte
di Bari aveva emesso, a carico del Comune, pronuncia di condanna
generica al risarcimento del danno da occupazione usurpativa (citata,
anche, in seno alla sentenza del TAR n. 2090 del 2010).
6. Il primo motivo del ricorso avverso la sentenza non definitiva,
col quale il Campobasso deduce la nullità della sentenza per violazione
dell’ad, 112 c.p.c., è fondato. 7. Dall’esame degli atti consentito a
questa Corte in ragione del vizio dedotto si desume che l’ordinanza del
17.7.2008, ex art, 186 quater c.p.c. fu emessa a scioglimento della
riserva assunta all’udienza del 14.7.2008, nel corso della quale l’Avv.
Pietro Ursini, per la parte danneggiata, invocando l’autorità del
giudicato inter partes di cui alle sentenze n. 830 del 2001 e 155 del
2002 (menzionate al precedente § 5) e deducendo la nullità del
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ragione degli interessi legali sul valore dell’immobile occupato, pari a

decreto di acquisizione sanate (che era stato emesso il 13.6.2007),
chiese la condanna del Comune al risarcimento del danno nella misura
di C 611.278,39, pari al valore dell’area illegittimamente occupata per
la realizzazione delle opere di completamento della struttura
ospedaliera alla data del 4.11.1990, oltre rivalutazione dei interessi

dunque, evidente che, in tal modo, fu avanzata richiesta risarcitoria
per equivalente, e cioè connessa alla perdita della proprietà e fu
individuato il momento consumativo dell’illecito alla data di scadenza
del periodo di occupazione contemplato nella sentenza che ne aveva
liquidata l’indennità. La statuizione di ultrapetizione contenuta nella
sentenza non definitiva d’appello incorre, dunque, nel vizio
denunciato, perché, erroneamente, considera formulate conclusioni
diverse da quelle che erano state, in realtà,precisate al momento della
richiesta di emissione dell’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.
9. L’accoglimento del primo motivo, assorbe le altre censure
(nullità della decisione ex artt. 112 e 279 c.p.c., omesso esame circa
la rilevanza del decreto di acquisizione ex art. 43 del d.P.R. n. 327 del
2001, nullità del procedimento e della decisione non ricorrendo i
presupposti per la pronuncia della sentenza non definitiva ex art. 277
c.p.c.) mosse dal ricorrente avverso la sentenza non definitiva e rende
attuale l’interesse all’esame del ricorso incidentale condizionato
avverso la medesima sentenza
10. Con esso, il Comune deduce l’improcedibilità dell’azione
risarcitoria per equivalente per effetto del giudicato esterno derivante
dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2402 del 2006 e TAR Bari n.
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compensativi calcolati sull’importo annualmente rivalutato. 8. E’,

421 del 2007, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,
2058 e 2909 c.c., evidenziando che, in base alle predette sentenze, la
giurisdizione amministrativa si estendeva anche alla domanda
risarcitoriai attesa la sua accessorietà rispetto a quella restitutoria,
sicchè si imponeva la declaratoria d’improcedibilità per effetto del

lo stesso ricorrente incidentale (sia pur al fine di negare la spettanza
del danno da mancato godimento del bene), successivamente ai
predetti pronunciamenti si è formato il giudicato sulla sentenza n.
2090 del 2010, con cui il Giudice Amministrativo, rilevando che il
danneggiato aveva prescelto “in piena autonomia, in sede giudiziaria
ordinaria, la tutela risarcitoria per equivalente a quella restitutoria”, ha
ritenuto “che al momento dell’esercizio dell’azione giudiziaria si sia
perfezionato l’atto abdicativo della proprietà del bene in favore
dell’ente pubblico … “. 12. L’antinomia tra tale decisione e le
precedenti invocate col motivo in esame è stata, poi affrontata e
risolta con la sentenza del TAR Bari n. 1336 del 2016, che, pur
evidenziando l’andamento ondivago delle difese del proprietario
(invero ravvisabili anche nel presente giudizio tra le richieste del
danno da mancato godimento del bene -che presuppone mantenuta la
proprietà del bene- e di danno per equivalente -che presuppone
l’abdicazione della proprietà) ; ha rigettato il ricorso per l’ottemperanza
ritenendo dovuta, per il principio dell’effettività della tutela, la tutela
risarcitoria, evidenziando che la statuizione restitutoria, adottata con
le prime decisioni, era stata superata da quella successiva, che aveva
riconosciuto sussistente il passaggio del bene alla mano pubblica, e
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principio del ne bis in idem. 11. Il motivo è infondato. Come riconosce

ritenendo, così, prevalente il secondo giudicato, in conformità, del
resto, col principio secondo cui il conflitto derivante da distinti giudicati
sullo stesso oggetto deve essere composto con la prevalenza del
secondo sul primo, ex art. 15 delle preleggi, applicabile nella specie,
trattandosi vicenda relativa a comandi giuridici (cfr. Cass. n. 29580

12. Alla cassazione della sentenza non definitiva consegue, ex art.
336 c.p.c., la cassazione della sentenza definitiva, con l’assorbimento
di ogni censura nei confronti della stessa.
13. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di
Bari, in diversa composizione, provvederà, in conclusione, a liquidare
il dovuto per la perdita del diritto dominicale ed a regolare le spese,
anche, del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale
avverso la sentenza non definitiva, assorbiti gli altri, rigetta il ricorso
incidentale avverso la medesima sentenza, cassa detta sentenza e,
per l’effetto, quella definitiva, assorbiti i motivi ad essa relativi, e
rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bari, in diversa
composizione.
Cngsi deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

del 2011).

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