Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11859 del 12/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 28/02/2017, dep.12/05/2017), n. 11859
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 17447/12, proposto da:
Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e
difende;
– ricorrente –
contro
Z.A., elett.te domic. in Roma, alla via Monte Asolone n.
8, presso lo studio legale Galella, rappres. e difeso dall’avv.
Marco Pizzutelli, con procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 260/40/11 della Commissione tributaria
regionale del Lazio, depositata il 7/6/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/2/2017 dal consigliere Dott. CAIAZZO Rosario;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. Garofoli P.;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale, Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Fatto
FATTI DI CAUSA
Z.A. impugnò, innanzi alla CTP di Latina, un avviso d’accertamento relativo alla rideterminazione di maggiori ricavi, per l’anno 2002, emesso sulla base dell’applicazione di studi di settore, a seguito di contraddittorio, contestando la carenza di motivazione.
Si costituì l’ufficio, resistendo al ricorso.
La CTP accolse parzialmente il ricorso; il contribuente propose appello, mentre l’Agenzia delle entrate presentò ricorso incidentale, adducendo l’illogicità della motivazione e la fondatezza dell’accertamento.
La CTR accolse l’appello principale, argomentando dalla carenza di motivazione della sentenza di primo grado.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo.
Resiste il contribuente con il deposito del controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il collegio delibera di redigere la sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
Con l’unico motivo formulato, l’Agenzia delle entrate ha denunziando l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che il giudice d’appello ha disatteso e non vagliato le difese dell’ufficio, ritenendo che l’atto impugnato non fosse motivato.
La CTR, dopo aver illustrato la procedura afferente agli studi di settore, ha erroneamente esposto che l’atto d’accertamento era privo del contenuto minimale della motivazione, accogliendo per tale motivo l’appello del contribuente.
Parte ricorrente ha allegato e riprodotto il contenuto dell’avviso d’accertamento, in cui sono espressi i motivi per cui l’ufficio ritenne che lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello determinato con l’applicazione dello studio di settore fosse ingiustificato, disattendendo le deduzioni del contribuente acquisite in contraddittorio.
Ne consegue che la CTR ha omesso di considerare e valutare l’effettiva motivazione dell’avviso d’accertamento, in cui sono stati vagliati i rilievi difesivi del contribuente, non essendo dunque desumibile la ratio decidendi.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR, anche per le spese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia al CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017