Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11859 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 05/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34020-2018 proposto da:

T.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCO CUTINI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO, 12/D, presso lo studio dell’avvocato ITALO CASTALDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SENATORE giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 646/2018 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata

il 06/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’avvocato T.B. otteneva un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Grosseto per il pagamento da parte di G.M. della somma di Euro 875,04, oltre interessi e spese, quale compenso per l’attività di assistenza spiegata in favore dell’ingiunto nell’ambito di una procedura stragiudiziale di risarcimento danni.

Proponeva opposizione il G. il quale deduceva di avere già corrisposto un acconto di Euro 600,00 e sosteneva che le spese legali dovessero essere integralmente soddisfatte dalle compagnie di assicurazione coinvolte nella procedura stragiudiziale di liquidazione del danno, dichiarandosi comunque disposto a versare la somma di Euro 380,00, che corrispondeva, unitamente all’acconto, a quanto liquidato a titolo di spese dalle assicurazioni in sede di definizione stragiudiziale.

All’esito dell’istruttoria il giudice di pace con la sentenza n. 291/2013 rigettava l’opposizione. A seguito di appello del G., il Tribunale di Grosseto, con la sentenza n. 646 del 6 luglio 2018, in parziale accoglimento del gravame, riformava la sentenza di primo grado e revocava il decreto ingiuntivo, condannando il G. al pagamento della somma di Euro 150,00, compensando integralmente le spese del doppio grado.

Dopo avere richiamato i principi per cui il contratto d’opera intellettuale prescinde dal requisito della forma scritta per la sua validità, rilevava che l’opposta aveva assistito l’opponente e la di lui moglie in due diverse procedure stragiudiziali nei confronti di due distinte compagnie di assicurazioni, per il ristoro di danni conseguenti alla circolazione stradale.

Le trattative svolte nell’interesse della moglie si erano concluse con una liquidazione transattiva, che prevedeva il riconoscimento della somma di Euro 450,00 oltre oneri per le spese di lite, mentre quelle svolte nell’interesse del G. avevano previsto come esito finale il riconoscimento della somma di Euro 530,00, oneri inclusi a titolo di spese legali.

Ad avviso del Tribunale doveva ritenersi che l’acconto di Euro 600,00 versato dal G. alla T. dovesse essere imputato all’attività svolta nell’interesse della moglie, attesa anche l’identità dell’importo con quanto liquidato in sede stragiudiziale a titolo di spese legali.

In relazione, invece, al diverso compenso dovuto dal G. in proprio, secondo la sentenza d’appello non era possibile per il difensore richiedere in relazione alla pratica stragiudiziale, somme ulteriori rispetto a quelle transattivamente liquidate dall’assicurazione e come tali accettate.

Sicchè, essendo stati riconosciuti Euro 530,00, detratto l’ulteriore importo di Euro 380,00 versato nel corso del giudizio di primo grado, residuava un credito dell’opposta di Euro 150,00, oltre interessi.

Inoltre, ricorrevano le condizioni per compensare le spese del doppio grado, attesa la reciproca soccombenza.

T.B. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di due motivi.

G.M. ha resistito con controricorso.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 633 c.p.c., commi 1 e 2, dell’art. 636 c.p.c., in relazione agli artt. 1176 e 2233 c.c., e delle previsioni del D.M. n. 127 del 2004, oltre che dell’art. 111 Cost..

Si ritiene che la sentenza gravata abbia apoditticamente ritenuto che il liquidatore della compagnia, in sede di definizione stragiudiziale del sinistro, potesse stabilire in maniera vincolante anche il compenso che il danneggiato è tenuto a corrispondere al legale che ha condotto le trattive nel proprio interesse.

Nella fattispecie deve invece ritenersi, in mancanza di un accordo scritto, che la misura dei compensi debba essere fissata sulla base dei parametri forensi vigenti, dovendosi escludere che l’adesione alla transazione delle parti possa produrre l’effetto di vincolare le parti stesse alla liquidazione effettuata in sede transattiva.

Il motivo è fondato.

La decisione del giudice di appello che ha ritenuto non suscettibile di rivisitazione la liquidazione degli onorari spettanti al difensore del danneggiato, come effettuata in sede di definizione stragiudiziale del sinistro del quale era stato vittima il G., è erronea.

In tal senso rileva la giurisprudenza di questa Corte che ha appunto affermato che (Cass. n. 20099/2010) la determinazione del compenso spettante al professionista per l’attività prestata ai fini della liquidazione di un indennizzo assicurativo conseguente a sinistro stradale, non è vincolata dalla quantificazione di tale voce effettuata dall’assicurazione in sede di liquidazione al danneggiato, atteso che la norma di cui al D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3, convertito, con modifiche, dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, e poi modificato dalla L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, non prevede che tale determinazione abbia efficacia nel rapporto tra danneggiato e professionista, anche in ipotesi di difformità o mancato accordo tra di essi avendo soltanto la funzione di norma di emersione del reddito professionale con finalità eminentemente fiscali.

Ritiene il Collegio di dover assicurare continuità a tale principio e che essendo la decisione impugnata emessa in violazione dello stesso, debba essere cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, ed in persona di diverso magistrato.

L’accoglimento del primo motivo determina poi evidentemente l’assorbimento del secondo motivo, con il quale si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione agli artt. 88,91 e 92 c.p.c., quanto alla decisione di disporre la compensazione delle spese del doppio grado.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, ed assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Grosseto, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA