Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11858 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/06/2016, (ud. 02/03/2016, dep. 09/06/2016), n.11858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20192/2011 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., già FERROVIE DELLO STATO

S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.F., deceduta e per essa eredi B.F. C.F.

(OMISSIS) e B.R. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI 57

presso lo studio dell’avvocato FABIO CIPRIANI, che li rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 450/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/02/2011 R.G.N. 1110/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato VESCI LEONARDO per delega verbale Avvocato VESCI

GERARDO;

udito l’Avvocato CIPRIANI FABIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/1 – 18/2/2011 la Corte d’appello di Roma, nel respingere l’impugnazione della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che le aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo col quale le era stato intimato il pagamento di Euro 20.336,23 per retribuzioni in favore di M.F. in relazione al periodo 1/10/2204 – 30/9/2005, ha spiegato quanto segue: – Era stato definitivamente accertato, con sentenza pretorile n. 850/1994, che il rapporto di lavoro esistente tra le parti aveva natura subordinata e che l’appalto e la cessione dei lavoratori, tra i quali la M., alla società La Perla erano fittizi, con la conseguenza che anche dopo il mese di aprile del 1988 – in cui la lavoratrice era stata assunta da quest’ultima impresa – era intercorso tra le parti in causa un rapporto di lavoro subordinato, ragione per la quale sulla società ferroviaria continuava a gravare l’obbligo datoriale della corresponsione della retribuzione.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società rete Ferroviaria Italiana con due motivi.

Resistono con controricorso gli eredi della M., vale a dire B.F. e B.R..

Le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3, della L. 30 dicembre 1959, n. 1236, D.M. 27 luglio 1971, n. 10947, della L. 30 aprile 1982, n. 220 e dell’art. 116 c.p.c., nonchè l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Assume la ricorrente che l’efficacia temporale della pronunzia pretorile del 1989, passata in giudicato anche per una situazione analoga di altra lavoratrice, non poteva andare oltre il fatto nuovo rappresentato dalla stipulazione nel mese di aprile del 1988 di un contratto di lavoro tra l’intimata e la società La Perla avente ad oggetto le stesse prestazioni lavorative del precedente contratto intercorso con le Ferrovie e costituente il frutto di una libera scelta della medesima lavoratrice. Nè poteva trascurarsi che quest’ultima non aveva mai offerto la propria prestazione lavorativa alla società ferroviaria, per cui la Corte di merito non avrebbe potuto ignorare i principi in materia di corrispettività ed effettività della prestazione ai fini della pretesa retributiva.

Il motivo è infondato.

Invero, la ricorrente, nel vano tentativo di aggirare la portata del giudicato costituito dalla sentenza pretorile n. 850/1994 – con la quale era stata definitivamente accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa, nonchè la natura fittizia dell’appalto e della cessione dei lavoratori alla società La Perla – indica quello che a suo giudizio rappresenterebbe un fatto nuovo atto a superare il giudicato, vale a dire la stipulazione nel mese di aprile del 1988 di un contratto di lavoro tra l’intimata e la società La Perla avente ad oggetto le stesse prestazioni lavorative del precedente contratto intercorso con le Ferrovie.

Senonchè è la medesima ricorrente a richiamare, a sostegno del suo assunto, una situazione da lei ritenuta analoga a quella oggetto di causa, riguardante il contenzioso tra la società ferroviaria e la lavoratrice F., nonchè il contratto di lavoro intervenuto successivamente tra quest’ultima e la società La Perla, finendo per introdurre, in tal modo, il riferimento ad un soggetto diverso e ad un rapporto diverso rispetto alla fattispecie in esame, per cui tali elementi esterni alla presente vicenda processuale non possono aver rilievo alcuno sugli effetti propri del giudicato interessante la specifica posizione lavorativa della M..

Inoltre, la Corte di merito ha ben evidenziato che non era configurabile alcuna acquiescenza della lavoratrice alla cessione del rapporto alla società La Perla, nè una rinuncia della medesima ad avvalersi degli effetti della sentenza pretorile, sol se si considerava l’iniziativa giudiziaria assunta dalla M. contro la cessione a distanza di pochi mesi dalla stessa, nonchè la fondamentale circostanza che la pronuncia dichiarativa dell’interposizione fittizia era intervenuta successivamente alla instaurazione del rapporto di lavoro con la società La Perla.

Quindi, anche sotto tale aspetto, dalla sentenza impugnata si evince che la predetta assunzione non poteva rivestire il carattere della novità che l’odierna ricorrente intende assegnarle rispetto al giudicato formatosi in epoca successiva all’assunzione stessa.

2. Col secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1180 c.c., nonchè dell’omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, sostenendo che la Corte territoriale non ha tenuto conto del principio per il quale l’adempimento da parte di uno dei due obbligati (nella fattispecie la società La Perla) estingue l’obbligazione in capo all’altro.

Il motivo è infondato.

Invero, ciò che rileva nella fattispecie è la constatazione che la censura in esame non supera il dato di fatto dirimente, ben evidenziato dalla Corte territoriale, per il quale all’esito dell’accertamento compiuto sui dati documentali del libretto di lavoro e dell’estratto contributivo prodotti in giudizio era emerso che in relazione al periodo di tempo ottobre 2004 – settembre 2005, oggetto del provvedimento monitorio, la M. non aveva prestato alcuna attività lavorativa alle dipendenze della società La Perla o di terzi, per cui finisce per rivelarsi insussistente la questione sollevata dalla difesa della ricorrente in ordine alla asserita sufficienza dell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria da parte di uno dei due debitori obbligati alla corresponsione della retribuzione.

Ne consegue che il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo con attribuzione all’avv. Fabio Cipriani, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3600,00, di cui Euro 3500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione all’avv. Cipriani.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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