Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11858 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 05/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33906-2018 proposto da:

AUTOFFICINA CORRADINI SRL, domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato VITO

ALESSANDRO PELLEGRINO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1268/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’Autofficina Corradini S.R.L., con ricorso del 22/09/2014, adiva il Giudice di Pace di Reggio Emilia affinchè fosse ingiunto al Ministero dell’Interno il pagamento della somma di Euro 537,54, per il mancato pagamento della fattura n. (OMISSIS) del (OMISSIS), emessa a fronte delle attività di recupero e custodia di un veicolo sequestrato dalla Polizia Municipale di (OMISSIS).

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia emetteva il decreto ingiuntivo n. (OMISSIS) in data (OMISSIS), avverso il quale proponeva opposizione il Ministero dell’Interno, chiedendone la declaratoria di nullità per abuso del processo, conseguente al frazionamento di un credito derivante da un unico contratto.

La ricorrente sosteneva, invece, che, pur nell’ambito di un accordo quadro, ogni prestazione di recupero e custodia afferisse ad un singolo contratto e che, pertanto, non vi fosse un rapporto giuridico unitario.

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con la sentenza n. 790 del 18/05/2016, respingeva l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, spese compensate, ritenendo che il credito azionato derivasse da un singolo contratto concluso a seguito di una specifica richiesta di intervento da parte della Pubblica Autorità.

Il Ministero dell’Interno proponeva appello, lamentando la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost., dal momento che l’Autofficina Corradini aveva proposto tanti ricorsi monitori per quanti erano i veicoli in custodia, nonostante fosse unica la fonte dell’obbligazione, ponendo così in essere un abuso del processo. L’autofficina, infatti, faceva parte di una associazione temporanea di imprese, “Fratelli Sacchegiani”, la quale aveva stipulato con la Prefettura di Reggio Emilia un contratto di servizio di recupero e custodia di veicoli oggetto di sequestro, fermo e confisca.

Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1268/2018 del 19/04/2018, accoglieva l’appello e per l’effetto revocava il decreto ingiuntivo, con condanna dell’Autofficina al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Il Tribunale riteneva che la prestazione di recupero e custodia di veicoli non costituiva esecuzione di uno dei plurimi contratti conclusi allorquando la PA richiedeva l’intervento dell’appellata, ma di un rapporto giuridico unitario e di durata, nell’ambito del quale sorgevano crediti da contabilizzare unitariamente con cadenza periodica.

Il Tribunale rinveniva nel contratto quadro stipulato tra la Prefettura di Reggio Emilia e l’Associazione temporanea di Imprese “Fratelli Saccheggiani”, di cui l’Autofficina Corradini faceva parte, l’unica fonte delle obbligazioni giuridiche tra le parti, attesa l’impossibilità di rinvenire ulteriori comportamenti delle parti che potessero configurare un accordo ai sensi dell’art. 1326 e ss. c.c.. Confortavano detta conclusione sia il fatto che la pretesa creditoria non si fosse instaurata con la singola pubblica autorità che aveva richiesto il trasporto e la custodia del veicolo, ma unicamente con il Ministero dell’Interno, sia la previsione inserita nell’accordo, in base alla quale l’erogazione dei corrispettivi doveva essere emessa con cadenza mensile in base alle prestazioni effettivamente rese, dietro presentazione della fattura.

Il Tribunale, quindi, valutava il comportamento tenuto dall’Autofficina – la quale aveva proposto 35 ricorsi per decreti ingiuntivi nei confronti della Prefettura di Reggio Emilia nell’arco di circa quattro mesi – quale comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza, in quanto si traduceva nel frazionamento di un credito derivante da un unico rapporto obbligatorio, se pure di durata, ma senza che potesse essere individuato un interesse del creditore oggettivamente valutabile alla proposizione separata delle domande di condanna, considerato che si trattava di crediti omogenei, maturati in un ravvicinato arco temporale e fondati su prova scritta.

L’Autofficina Corradini S.r.l. propone ricorso per la cassazione della suddetta sentenza del Tribunale di Bologna, sulla base di un motivo.

L’intimato non ha svolto difese nel presente giudizio.

Con l’unico motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., ed art. 88 c.p.c., non essendo sussistente alcuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede e dei principi del giusto processo. Si sostiene che i diritti di credito azionati con ricorsi plurimi non sarebbero inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, nè fondati sul medesimo fatto costitutivo (costituito dal recupero dello specifico veicolo), cosicchè la proposizione di molteplici azioni monitorie sarebbe da ritenersi lecita di per sè, a prescindere dalla sussistenza di un interesse oggettivamente valutabile del creditore al frazionamento.

In ogni caso, la sentenza sarebbe erronea nell’escludere la sussistenza di un interesse oggettivo del creditore al frazionamento, in quanto detto interesse è ravvisabile nella circostanza che la singolarità e specificità, sia giuridica sia sostanziale, di ciascun intervento di recupero e custodia richiederebbe un peculiare accertamento giudiziale in merito alla causale delle singole poste creditorie, caso per caso; così come nella circostanza che la P.A. non riconosce mai formalmente ante causam la sussistenza delle proprie obbligazioni debitorie, ponendo il creditore nella condizione di dover far accertare giudizialmente la sussistenza di ogni proprio singolo e specifico credito.

Il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Il ricorrente non contesta la qualificazione giuridica del rapporto effettuata dal Tribunale, che ha considerato il rapporto unitario e scaturente dall’accordo quadro. Pertanto, è errata la considerazione delle singole operazioni di recupero e custodia quali causa petendi della domanda, essendo questa individuabile nel contratto quadro, unica fonte di rapporti giuridici tra le parti. In altre parole, il titolo che giustifica la pretesa al pagamento del prezzo è il contratto, non la singola operazione di recupero e custodia dei veicoli, che riguarda il piano dell’adempimento della controprestazione.

Nel caso di una pluralità di crediti facenti parte di un rapporto di durata – come hanno di recente affermato le sezioni unite di questa Corte (Cass. n. 4090/2017) – se è vero che i distinti crediti non devono essere necessariamente azionati tutti nello stesso processo, è però anche vero che vi è la necessità di favorire una decisione intesa al definitivo consolidamento della situazione sostanziale direttamente o indirettamente dedotta in giudizio, con la conseguenza che l’instaurazione di distinti processi è possibile solo ove l’attore risulti “assistito da un oggettivo interesse al frazionamento”.

La Suprema Corte, tuttavia, ha escluso l’ammissibilità del frazionamento del credito in altre fattispecie analoghe al caso di specie, allorchè i criteri identificativi delle domande fossero gli stessi, il rapporto obbligatorio identico e le conseguenze derivate dall’inadempimento della società subappaltante già tutte maturate al momento del deposito del primo ricorso in monitorio (cfr. Cass., Sez. 6 – 2, ordinanza n. 19898 del 27/07/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20714 del 13/08/2018, proprio in merito a un caso di frazionamento dei ricorsi per decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo per le spese di custodia di veicoli affidati alla Carrozzeria dalle autorità di pubblica sicurezza della provincia di (OMISSIS)).

Tra le stesse parti del presente giudizio è poi intervenuta Cass. n. 20378/2019 che ha rigettato il ricorso proposto dall’odierna ricorrente avverso analoga decisione del Tribunale di Bologna che aveva ritenuto posto in essere un abusivo frazionamento del credito, in corrispondenza di prestazioni rese in esecuzione del medesimo accordo quadro di custodia e deposito.

Quanto all’interesse concreto alla proposizione di separati giudizi – fondamentale per la soluzione della questione di diritto che il ricorso pone – il ricorrente si limita ad un generico richiamo alla necessità di accertare giudizialmente la propria pretesa ed alla presunta specificità dell’accertamento a tal fine necessario. Il Tribunale, con un accertamento di fatto, ha tuttavia escluso che dette motivazioni costituissero un oggettivo interesse al frazionamento. Interesse che, secondo questa Suprema Corte sarebbe al più ravvisabile in presenza di rischio di prescrizione o eventualmente nell’esistenza di elementi di fatto idonei a diversificare le prestazioni di volta in volta eseguite, tali da giustificare una trattazione separata (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17893 del 06/07/2018).

Nel caso di specie si tratta di un’attività continuativa, svolta per molti anni, con le medesime modalità e regolata in maniera uniforme, rispetto alla quale la remunerazione dell’autofficina per il singolo incarico era collegata unicamente al numero dei veicoli custoditi, cosicchè i distinti crediti maturati dalla ricorrente sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un medesimo rapporto di durata, il che esclude che vi fosse la necessità che ogni pretesa creditoria fosse connotata da specificità e da un autonomo accertamento giudiziale.

La conclusione del Tribunale non è pertanto censurabile ed il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile avendo la sentenza gravata deciso in conformità della giurisprudenza di questa Corte.

Nulla a disporre quanto alle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – L. di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA