Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11857 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.12/05/2017),  n. 11857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23404/2013 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE

21, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SIRACUSA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LA SOCIETA’ ITALIANA DI CHIRURGIA, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO COGLIATI

DEZZA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO

BERLIRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 353/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 12/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Italiana di Chirurgia impugnava gli avvisi di accertamento emessi dall’amministrazione di Roma Capitale, già Comune di Roma, per l’Ici relativa agli anni 2002, 2003 e 2004 in relazione all’immobile sito in (OMISSIS).

Assumeva la ricorrente di essere esente dall’imposta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i, in quanto l’immobile era destinato allo svolgimento di attività didattiche e culturali.

La commissione tributaria di Roma rigettava il ricorso. Proposto appello da parte del contribuente, la commissione tributaria regionale del Lazio lo accoglieva sul rilievo che sussisteva il requisito soggettivo per beneficiare dell’esenzione, in quanto la società Italiana di Chirurgia era ente non commerciale, ed anche il requisito oggettivo perchè l’immobile era destinato ad attività di carattere socio-sanitario-culturale-religioso che non aveva esclusivamente natura commerciale.

2. Avverso la sentenza della C.T.R. propone ricorso per cassazione Roma Capitale affidato ad un motivo. Resiste con controricorso il contribuente.

3. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992 , art. 7, comma 1, lett. i, ed all’art. 2697 c.c.. Sostiene che la CTR è incorsa nella dedotta violazione perchè, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione, occorre verificare quali siano le attività effettivamente svolte nell’immobile, non essendo in alcun modo rilevante la previsione astratta delle attività istituzionali indicate nell’atto costitutivo o nello statuto dell’ente commerciale.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Va premesso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. Nel caso che occupa il ricorrente si è doluto del fatto che mancavano i presupposti per l’agevolazione ma non ha censurato l’autonomo capo della decisione concernente il fatto che gli avvisi di accertamento erano illegittimi in quanto non contenevano la motivazione sulle circostanze che avevano indotto il Comune ad un ripensamento rispetto all’orientamento rappresentato alla contribuente.

2. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in Euro 2000,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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