Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11857 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 05/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33870-2018 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CRIMI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINICIO SABATINI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SA.VI., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 76, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FAIETA,

rappresentato e difeso dagli avvocati VITTORIO SABATINI, LORENZO

SABATINI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1514/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie

depositate dalle parti.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Sa.Vi. conveniva in giudizio il fratello V. dinanzi al Tribunale di Teramo, al fine di procedere allo scioglimento della comunione in pari quote vantata sul complesso immobiliare in (OMISSIS).

Si costituiva il convenuto che aderiva alla domanda.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale, con una prima sentenza non definitiva, disponeva per la prosecuzione del giudizio, stante l’accertamento del diritto di procedere alla divisione.

Quindi, esperita CTU, all’esito della quale l’ausiliario perveniva alla formazione di tre progetti divisionali, mostrando però di propendere per il primo in quanto meno dispendioso e prevedente un minimo conguaglio ed una minima differenza di millesimi tra le due quote, il Tribunale, con la sentenza n. 586 del 20/7/2012, approvava il primo progetto di divisione e, preso atto della richiesta di entrambi i condividenti di ricevere il lotto (OMISSIS), disponeva procedersi al sorteggio.

Avverso tale sentenza proponeva appello S.V., e la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1514 del 1/8/2018, rigettava il gravame, compensando la spese del grado.

A fronte del primo motivo di appello con il quale si deduceva che solo l’appellante aveva ritualmente chiesto l’attribuzione del lotto (OMISSIS), in quanto analoga richiesta della controparte era avvenuta solo in sede di conclusioni, e dopo avere conosciuto quelle formulate dal fratello, avendo in precedenza concluso diversamente, la Corte d’appello riteneva che lo stesso fosse inammissibile, posto che la richiesta dell’appellato comunque non era stata accolta, essendosi disposto il sorteggio.

In relazione al secondo motivo, che lamentava la mancata deroga alla regola del sorteggio, ormai ritenuta non più assoluta ma tendenzialmente relativa, la sentenza d’appello replicava che, anche a voler accedere alla tesi ampliativa della più recente giurisprudenza di legittimità, il sorteggio resta comunque il criterio per assicurare l’imparzialità tra i condividenti.

Inoltre, le circostanze addotte dall’appellante per favorire l’attribuzione della quota B a suo favore non risultavano prevalenti ovvero preferibili rispetto alle altre situazioni valorizzate dal CTU, essendo a loro volta neutralizzate dalle analoghe ragioni addotte dall’appellato.

Nè poteva dubitarsi della sostanziale eguaglianza tra le due quote, come proposto solo negli scritti conclusionali dell’appellante, atteso il giudizio di equivalenza espresso dall’ausiliario, confermato anche dall’irrisorietà del conguaglio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.V. sulla base di quattro motivi, cui Sa.Vi. resiste con controricorso.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 189 c.p.c., nonchè dell’art. 117 disp. att. c.p.c., con la conseguente formazione del giudicato, atteso che solo il ricorrente aveva chiesto l’attribuzione del lotto (OMISSIS), mentre il fratello aveva avanzato analoga richiesta solo all’udienza di conclusioni in primo grado, appena dopo avere conosciuto le conclusioni del ricorrente.

Tale modus procedendi è altresì in violazione della indicata norma di attuazione del codice di rito che disciplina le modalità di svolgimento della discussione dinanzi al Collegio, e che esclude la possibilità di poter riconcludere, dopo avere inizialmente formulato delle conclusioni.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 729 c.c. e dell’art. 12 preleggi, laddove la Corte di merito non ha inteso derogare alla regola del sorteggio tra i condividenti delle quote eguali, trascurando le molteplici ragioni oggettive e soggettive che avrebbero giustificato tale deroga, e che erano state oggetto di riscontro anche da parte dell’ausiliario d’ufficio.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto alla motivazione perplessa adottata dalla Corte distrettuale che avrebbe espresso in maniera dubitativa ed incompleta il ragionamento che giustificava la mancata attribuzione del lotto (OMISSIS) al ricorrente.

Il quarto motivo denuncia sotto altro profilo la violazione dell’art. 729 c.c. e dell’art. 12 preleggi, laddove si è ravvisata la sostanziale eguaglianza tra le due quote, che, invece, intanto poteva essere confermata in quanto fosse stato attribuito il lotto (OMISSIS) al ricorrente che nei fatti aveva goduto e migliorato i beni ivi inclusi.

I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.

Occorre, infatti, ribadire che nella fattispecie non si verte in materia di beni non comodamente divisibili, per i quali opera la disciplina di cui all’art. 720 c.c., ma siamo a fronte di un’ipotesi in cui il giudice di merito ha ritenuto che, in presenza di comunisti che vantano identiche quote ideali, fosse possibile addivenire all’approvazione di un progetto di comoda divisione in natura, con la formazione di due quote omogenee che prevedevano una minima differenza di valore, suscettibile di rimedio con la corresponsione di un conguaglio di entità molto contenuta.

Mentre nell’ipotesi di bene non comodamente divisibile l’istanza di attribuzione del bene assume carattere vincolante per il giudice, il quale, essendo la vendita l’extrema ratio, deve accedere alla relativa richiesta, dovendo poi valutare quale debba essere preferita nell’ipotesi di concorrenti richieste, viceversa in caso di divisione in natura per l’ipotesi di quote identiche è lo stesso legislatore che ha predeterminato il criterio di attribuzione delle quote, individuandolo nel sorteggio.

La successiva giurisprudenza ha mitigato il rigore della previsione normativa, inizialmente ritenuta mai derogabile, e, poi, solo nei casi in cui il frazionamento del bene fosse risultato antieconomico, avuto riguardo alla situazione oggettiva anche di altri beni dei condividenti, per infine pervenire alla più recente opinione secondo cui (cfr. Cass. n. 4426/2017) il criterio dell’estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall’art. 729 c.c., a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte.

Resta quindi confermato alla luce della progressiva evoluzione giurisprudenziale che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, non sussiste alcun vincolo per il giudice, fatto salvo al più solo l’obbligo di giustificare le ragioni per la deroga (con un onere motivazionale che deve ritenersi più pregnante attesa la necessità di porre un limite all’applicazione della volontà del legislatore) ovvero per confermare il principio del sorteggio, ove una delle parti abbia chiesto di derogarvi.

Ma quale che sia la decisione del giudice, è principio costantemente ribadito quello secondo cui (Cass. n. 3461/2013) la valutazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. n. 1091/2007; Cass. n. 15079/2005; Cass. n. 20821/2004 che richiamava la denunciabilità del ragionamento del giudice solo in relazione al vizio dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione).

Alla luce di tali considerazioni, deve sicuramente escludersi che possa denunciarsi la violazione di un preteso giudicato, in quanto anche a voler reputare per ipotesi tardiva la richiesta di attribuzione del lotto (OMISSIS) da parte del controricorrente (che in realtà vale come mera sollecitazione e stimolo), al giudice era comunque rimessa la discrezionale valutazione in ordine all’opportunità di accedere alla richiesta invece proveniente dal ricorrente, senza che comunque fosse vincolato alla stessa.

Inoltre, proprio l’assenza di un vincolo evidenzia la sostanziale correttezza del ragionamento seguito dal giudice di appello che, in relazione alla denuncia circa l’irrituale formulazione delle conclusioni da parte dell’appellato, ha sottolineato come la parte non avesse motivo di dolersi, poichè una volta che anche la pretesa tardiva richiesta di attribuzione del bene non aveva avuto accoglimento da parte del Tribunale, le censure dovevano investire unicamente l’apprezzamento in concreto effettuato dal giudice di primo grado circa la necessità di tenere fede alla regola del sorteggio, sul presupposto della carenza di ragioni che giustificassero una sua deroga.

Avendo il giudice di appello condiviso la valutazione resa sul punto da parte del Tribunale (sul presupposto che anche le eventuali migliorie apportate al bene da parte del ricorrente, che di fatto aveva occupato le unità immobiliari destinate a comporre il lotto (OMISSIS), non legittimassero la deroga all’estrazione a sorte dei lotti, trattandosi di motivazioni che erano neutralizzate dalle analoghe ragioni addotte dalla controparte), la necessità di dover veicolare le critiche alla decisione del giudice volta a ribadire l’applicazione dell’art. 729 c.p.c., unicamente sotto il profilo della validità della motivazione, denota con evidenzia l’inammissibilità delle critiche mosse sul punto dal ricorrente, anche una volta ricondotte dalla denuncia di violazione di legge (che nella fattispecie non ricorre) a quella di denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1.

Ed, infatti, occorre denotare che nella fattispecie si verte in una ipotesi di cd. doppia conforme (avendo il giudice di appello confermato la decisione di prime cure sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione di primo grado) resa in un giudizio di appello introdotto in data successiva al 12 settembre 2012 (l’atto di appello risulta notificato in data 27/9/2012) con la conseguente applicazione dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., che preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5.

Nè appare configurabile il vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione quale delineato a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite (Cass. SS. UU. nn. 8053 ed 8054 del 2014), non ricorrendo alcuna delle anomalie che possano dar vita alla violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Infine, del tutto destituite di fondamento appaiono le contestazioni del ricorrente mosse nel loro complesso a contestare la pretesa identità delle quote, in ragione del diverso apporto migliorativo ai beni reso dai condividenti per effetto del godimento esclusivo durante la permanenza dello stato di indivisione, atteso che, come puntualmente ricordato dalla Corte d’Appello, la correttezza della valutazione circa il valore delle quote, oggetto di approvazione da parte del Tribunale, non era stata tempestivamente contestata da parte dell’appellante, che solo negli scritti conclusionali in appello aveva censurato tale assunto (e quindi tardivamente, dovendo la relativa critica essere veicolata come mezzo di impugnazione della sentenza di primo grado), dovendo quindi ritenersi non più in discussione la correttezza dei valori assegnati ai singoli lotti da parte dell’ausiliario d’ufficio, come recepiti dalla sentenza di primo grado.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – L. di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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