Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11856 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.12/05/2017),  n. 11856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11972/2013 proposto da:

B.D.F., G.T.M.,

B.M., elettivamente domiciliati in ROMA VIA SALARIA 95, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA GALVANI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

DUOMO GPA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 34/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 19/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. B.G. e G.T.M. impugnavano gli avvisi di accertamento in materia di ICI per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 notificati dalla Duomo GPA Srl, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del comune di (OMISSIS), in relazione ad un terreno edificabile di loro proprietà distinto in mappa al F. (OMISSIS). Sostenevano i ricorrenti che si trattava di terreno pertinenziale alla casa di abitazione costruita sul terreno limitrofo distinto in mappa al F. (OMISSIS).

La commissione tributaria provinciale di Cremona rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul rilievo che il terreno di cui al mappale (OMISSIS) non poteva ritenersi avere natura pertinenziale perchè solo attraverso la rinuncia alla edificabilità del terreno gli appellanti avrebbero potuto creare un vincolo di strumentalità e complementarietà funzionale atta a provare il rapporto di pertinenzialità.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione B.D.F., B.M. e G.T.M., in qualità di eredi di B.G., e G.T.M. formulando tre motivi. Duomo GPA Srl non si è costituita in giudizio.

3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. a ed all’art. 817 c.c. e vizio di motivazione circa fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostengono che i giudici di appello hanno omesso di analizzare i documenti prodotti da cui si evinceva che sussistevano elementi di fatto che avrebbero consentito di affermare la natura pertinenziale del terreno. Inoltre essi hanno affermato una errata regula iuris laddove hanno ritenuto che la pertinenzialità dell’area avrebbe potuto essere provata solo qualora i contribuenti avessero rinunciato all’edificabilità del terreno.

4. Con il secondo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR tenuto conto del fatto che la concessionaria era incorsa in decadenza relativamente all’anno di imposta 2002.

5. Con il terzo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè i giudici di appello hanno omesso di pronunciarsi in ordine al rilievo relativo al fatto che gli atti impositivi non recavano l’indicazione del responsabile del procedimento.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In ordine al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che, pur prescindendo dai profili di inammissibilità connessi all’aver i ricorrenti dedotto con un unico motivo mezzi d’impugnazione eterogenei facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, esso è infondato. Mette conto considerare che la CTR ha escluso la natura pertinenziale dell’area sulla base del fatto che i ricorrenti non avevano rinunciato alla edificabilità del suolo indicato come pertinenza e la sentenza sul punto è errata in quanto il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, che esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l’attribuzione della qualità di pertinenza su un criterio oggettivo e fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra in applicazione dell’art. 817 c.c. e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi il regime di edificabilità dell’area, sicchè permane a carico del contribuente l’onere di provare la ricorrenza in concreto dei predetti presupposti Cass. n. 1390 del 26/01/2016; Cass. n. 18470 del 21/09/2016).

Tuttavia la decisione si fonda anche su una autonoma ratio decidendi che si rinviene nella ritenuta autonomia del fondo di cui si tratta, rispetto a quello ove era edificato il fabbricato, desunta dai documenti versati in causa e consistenti, oltre che nella visura catastale, in reperti fotografici. Deve premettersi che la sentenza impugnata risulta emessa in data antecedente al 12 settembre 2012, sicchè trova applicazione il vecchio dettato dell’art. 360 c.p.c., n. 5. I ricorrenti fanno valere vizio di motivazione sotto forma della sua insufficienza in quanto la CTR, in relazione al fatto controverso e decisivo del giudizio costituito dalla natura pertinenziale del terreno, si è espressa in senso favorevole senza tuttavia esplicitare le ragioni della maggior persuasività degli elementi addotti dai contribuenti. Ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della corte di legittimità, il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti (Cass. n. 3198/2015; Cass. N. 11511/14; Cass. n. 19814/13; Cass. n. 1754/07). Il riesame degli elementi oggetto di valutazione, laddove non siano evidenziati vizi logici, costituisce accertamento di merito che esula dai limiti del controllo di logicità della motivazione affidato alla corte di legittimità. Nella specie non sussiste alcuna lacuna nel ragionamento decisorio seguito dalla CTR, tenuto conto che le doglianze dei ricorrenti si sostanziano nel fatto che le circostanze di causa sono state lette in modo non corrispondente alle loro aspettative. Ne deriva che non sussiste il dedotto vizio motivazionale per non aver la CTR considerato preponderante la valenza persuasiva di quanto affermato dai contribuenti in ordine all’esistenza di altri elementi, quali l’impianto di irrigazione a servizio del fondo ed aver ritenuto, per contro, che dalle fotografie si evincesse la natura non pertinenziale dell’area, dovendosi anche tener conto del fatto che i ricorrenti non hanno svolto specifiche censure contro tale rilievo, avendo omesso di prospettare una diversa lettura dei reperti fotografici.

2. Il secondo motivo è inammissibile. Ciò in quanto l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (Cass. n. 22759 del 27/10/2014).

3. Il terzo motivo è infondato. Ciò in quanto l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.d. Statuto del contribuente), a pena di nullità, poichè tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (Cass., Sez. U, n. 11722 del 14/05/2010). E’ escluso, dunque, che la mancata indicazione del responsabile del procedimento negli avvisi di accertamento impugnati ne abbia determinato la nullità.

4. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione di Duomo GPA s.r.l.. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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