Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11856 del 09/06/2016
Cassazione civile sez. lav., 09/06/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 09/06/2016), n.11856
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9721/2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.F. C.F. (OMISSIS);
– intimato –
nonchè da:
C.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio
dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 748/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 13/04/2010 r.g.n. 10845/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/02/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito l’Avvocato RICCARDI RAFFAELE per delega verbale Avvocato
FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione, in subordine rinvio a nuovo ruolo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 748/2010, depositata il 13 aprile 2010, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato, per il periodo 9/5/2003 – 30/9/2003, dalle Poste Italiane S.p.A. e da C.F. ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, “per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa e addetto al servizio Recapito/smistamento e trasporto presso il Polo Corrispondenza Lazio, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro”.
La Corte osservava, a sostegno della propria decisione, e per quanto di interesse, che, ove pure si fosse voluto aderire ad un’interpretazione diversa da quella indicata da Corte cost. n. 214/2009, per la quale, nell’ipotesi in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per ragioni di carattere sostitutivo, debbono risultare per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa, non potrebbe, in ogni caso, escludersi la necessità che nel contratto vengano indicati dati concreti idonei a garantire la riconoscibilità e la verificabilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del negozio, non potendo la causale, al fine di soddisfare il requisito formale stabilito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, risolversi nella mera enunciazione della ragione e richiedendosi che gli elementi concreti enunciati nel contratto consentano di cogliere la specificità della situazione aziendale e di comprendere il nesso causale fra la ragione enunciata e la singola assunzione effettuata: ciò che invece era assente nel contratto in esame, stante la genericità delle locuzioni adoperate e il difetto di riferimenti a circostanze concrete.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la S.p.A. Poste Italiane affidandosi a tre motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione è redatta in forma semplificata, previa deliberazione in tal senso del Collegio.
Deve altresì preliminarmente rilevarsi che, al di là della formale intestazione del controricorso, non risulta proposto ricorso incidentale nei confronti della sentenza n. 748/2010 della Corte di appello di Roma, non risultando svolta alcuna censura, nei confronti di essa, da parte del controricorrente.
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli artt. 1362 c.c. e segg., nonchè contraddittoria e omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia: la Corte territoriale avrebbe errato, secondo Poste Italiane, nel ritenere generica la causale indicata nel contratto e nell’attribuire rilevanza, a tal fine, all’omessa indicazione del nominativo del lavoratore da sostituire, in quanto il contratto conteneva tutti gli elementi non solo per escludere un uso fraudolento dell’istituto del contratto a tempo determinato ma anche per dimostrare la “veridicità” della causale richiamata.
2. Il motivo è fondato e deve essere accolto.
3. In tema di specificazione delle ragioni della sostituzione, in clausole come quella inserita nel contratto individuale in oggetto, questa Corte di legittimità si è ormai ripetutamente pronunciata, dando luogo ad un orientamento consolidato, i cui principi devono essere in questa sede pienamente ribaditi.
4. In particolare, con la sentenza 26 gennaio 2010, n. 1576 è stato precisato che l’onere di specificazione delle ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, “è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se la enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (cfr. anche sentenza n. 1577/2010).
5. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, non avendo vagliato tali elementi, pur presenti nella clausola contrattuale, ai fini della valutazione di specificità delle ragioni sostitutive.
6. In relazione alle suddette conclusioni devono considerarsi assorbite le censure di cui al secondo e al terzo motivo, in tema di mancata ammissione di capitoli di prova testimoniale e di conseguenze economiche dell’illegittima apposizione del termine.
7. La sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione alla censura accolta con conseguente rimessione della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà sulla base dei sopra indicati principi di diritto, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016