Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11856 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 05/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33678-2018 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LORENZA BERGAMO giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO, 23,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ERCOLE MOSCARINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO LAVAZZA

SERANTO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2119/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

B.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia la sorella E. e la madre C.E., al fine di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, derivante dalla morte del padre B.G., deceduto in data (OMISSIS).

Nella contumacia della madre e nella resistenza dell’altra convenuta, il Tribunale disponeva procedersi alla divisione della massa comune, costituita da un appartamento al piano terra (sul quale era stato edificato in forza di diritto di superficie altro appartamento di proprietà dell’attrice) e da un terreno scoperto circostante (sul quale l’appartamento al primo piano vantava diritto di servitù di passaggio e parcheggio), e con la sentenza n. 243/2017, impregiudicato il diritto di abitazione della vedova, attribuiva l’intero all’attrice, con la condanna al versamento dell’eccedenza in favore delle convenute.

Avverso tale sentenza ha proposto appello B.E. e nella resistenza della sola sorella, la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 2119 del 23/7/2018, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante anche al rimborso delle spese del grado.

L’appellante aveva dedotto che lungo un lato del terreno scoperto scorreva una stradina che era solita utilizzare anche come via di accesso al fondo contiguo ove sorgeva la propria casa di abitazione, in comunione con il marito.

Mentre la domanda possessoria volta ad ottenere la tutela del passaggio attraverso tale strada era stata accolta, successivamente la domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione era stata rigettata.

In relazione a tale situazione, era stata dedotta l’inammissibilità della divisione, quanto meno per la parte del compendio interessata dal passaggio in esame, ma tale motivo di appello era stato disatteso dalla Corte distrettuale, che riteneva che non potesse individuarsi alcuna ipotesi tipica di limitazione del diritto di procedere alla divisione, attesa l’utilità che offre la porzione di terreno oggetto di causa, anche a prescindere dal suo utilizzo come strada a servizio della proprietà esclusiva dell’appellante.

Del pari era disatteso il motivo di appello con il quale si sosteneva che in realtà fosse possibile addivenire ad una divisione in natura e ciò perchè la soluzione propugnata dall’appellante avrebbe visto un lotto formato dall’appartamento al piano terra e due lotti formati con porzioni del terreno che però resterebbero in concreto prive di valore, determinando una diminuzione di valore anche dell’intero fondo.

Infatti, la formazione di quote di valore fortemente squilibrato non consente di addivenire alla divisione in natura, senza che possa opporsi a tale conclusione il fatto che l’appellante ha interesse a conservare la proprietà della zona sulla quale esercita il passaggio.

Quanto al motivo di appello con il quale si censurava la decisione di attribuire l’intera proprietà del bene all’attrice, la Corte distrettuale rilevava che era corretta la decisione del Tribunale, posto che, pur essendo presenti su di una parte del terreno alcune opere che denotavano l’utilizzo come viale di accesso alla proprietà esclusiva dell’appellante, erano prevalenti gli elementi di collegamento con l’appartamento sovrastante di proprietà dell’attrice, in quanto essendo l’appartamento a piano terra privo di servizi igienici, la sua concreta fruizione a fini abitativi non potrebbe prescindere dal collegamento con l’immobile sovrastante.

Inoltre, ove il bene fosse assegnato all’appellante, lo stesso sarebbe gravato di una servitù di passaggio e parcheggio a favore dell’appartamento della sorella, con evidente riduzione di valore.

Infine, disattendeva anche il motivo di appello che investiva la diminuzione di valore dell’area scoperta per l’esistenza della servitù di passaggio a favore della controparte, nonchè quello che contestava la liquidazione delle spese del giudizio di prime cure.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.E. sula base di tre motivi.

B.S. ha resistito con controricorso.

L’altra intimata non ha svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 713,720 ed 832 c.c., laddove è stata disattesa l’eccezione di inammissibilità della divisione per la parte del terreno sul quale la stessa ricorrente esercita il passaggio al fine di collegare alla pubblica via la propria abitazione collocata su di un fondo contiguo.

Si ricorda che tale porzione assolve a tale funzione sin dal 1961, come peraltro era evidenziato anche dalle indagini del CTU, e che la posizione dell’appellante aveva ricevuto tutela anche in sede possessoria.

L’attribuzione dell’intero compendio alla controparte verrebbe a privare la parte della possibilità di passare sul fondo, ponendo in tal modo un’indebita limitazione alla sua proprietà.

Il motivo è evidentemente infondato.

Ed, invero, come peraltro riportato nello stesso ricorso alla pag. 8, l’utilizzo di parte del terreno quale strada di accesso alla proprietà della ricorrente (sebbene in comunione con il marito) collocata su di un fondo diverso da quello oggetto di causa, ancorchè avvenuto in via di fatto da numerosi anni, avendo legittimato anche la concessione della tutela possessoria, non ha però trovato tutela sul piano petitorio, posto che la domanda di usucapione in tal senso proposta dalla stessa ricorrente è stata rigettata sul presupposto che, se possesso vi era, non era connotato dall’esclusività, ma riconducibile alla situazione di contitolarità vantata sul bene.

Ne discende che il collegamento in via di fatto creato tra il bene comune e la proprietà esclusiva della ricorrente non ha determinato l’insorgenza di alcun diritto di servitù a favore del fondo estraneo alla comunione, essendo quindi il bene comune libero da pesi in favore del fondo viciniore.

Il venire meno della comunione, e l’estromissione dalla titolarità del bene della ricorrente, per effetto dell’assegnazione esclusiva della proprietà alla controparte, rende quindi evidente come venga meno anche la possibilità di vantare un compossesso sul fondo, compossesso che era stato ritenuto giustificasse il detto collegamento di fatto tra le due proprietà.

La condizione di libertà in cui versa il fondo comune esclude quindi che possa invocarsi l’utilità che il fondo appartenente alla ricorrente trae da detto compossesso, ed esclude altresì che possa essere invocato al fine di determinare l’improponibilità della domanda di divisione, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che giustificano l’impedimento alla divisione ex art. 715 c.c., nè potendosi invocare la diversa previsione di cui all’art. 1112 c.c., atteso che la destinazione di parte del terreno a strada di passaggio non trova giustificazione sul piano petitorio, e non può quindi influire sul diritto di ogni comunista a chiedere la divisione ex art. 713 c.c., nemmeno potendosi invocare come causa ostativa il beneficio che verrebbe a trarre un bene estraneo alla comunione, ancorchè appartenente, ma in diverso regime proprietario, ad una delle condividenti.

In tal senso risulta improprio il richiamo ai precedenti di legittimità fatto da parte ricorrente (Cass. n. 937/1982; Cass. n. 7044/2015), atteso che i casi decisi da questa Corte in tali occasioni investono fattispecie nelle quali il peso o la limitazione scaturenti dalla comunione erano imposti agli stessi beni comuni, riducendone il valore, ovvero pregiudicavano diritti spettanti a beni estranei alla comunione, laddove, come evidenziato, nella vicenda in esame, non risulta che il bene di proprietà esclusiva della ricorrente potesse vantare alcun diritto sul terreno comune.

Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 718 e 720 c.c., nella parte in cui i giudici di merito hanno ravvisato la condizione di indivisibilità della massa comune.

Si richiama il carattere eccezionale di tale condizione e si rileva che ben poteva attuarsi un diverso progetto per effetto del quale alla ricorrente sarebbe stata assegnata una porzione materiale comprendente la parte di terreno sulla quale esercita il passaggio.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 25888/2016), l’art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell’art. 720 c.c., non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili e, cioè, allorchè, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero (conf. ex multis Cass. n. 3635/2007).

La Corte di appello, con motivazione logica e coerente, ha sottolineato, quanto all’ipotizzata soluzione di divisione in natura, che la stessa non assicurerebbe la formazione di quote di valore corrispondente alle quote ideali, e che, in particolare, le quote rappresentate dalle due porzioni di terreno sarebbero in realtà prive di reale valore economico in quanto in ogni caso gravate della servitù a favore dell’unità immobiliare (non già della ricorrente) sia comune che in proprietà esclusiva dell’attrice (atteso il contenuto del suo titolo di provenienza).

La mancata corrispondenza tra il valore delle quote ideali e quello delle quote concrete, l’evidente sproporzione dell’entità dei conguagli costituiscono tutti elementi che, proprio alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Corte, impediscono che possa ravvisarsi una situazione di comoda divisibilità in natura, a nulla rilevando anche la disponibilità in concreto dimostrata dalla ricorrente di riceversi una quota di valore inferiore al valore della quota ideale.

Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 720 e 729 c.c., quanto all’attribuzione dell’intero compendio alla controricorrente. Si rileva che quest’ultima non era titolare di una quota maggiore e che erroneamente non si è proceduto all’estrazione a sorte. Inoltre, nelle more, e precisamente in data (OMISSIS) (dopo la pubblicazione della sentenza d’appello) è deceduta anche la madre la quale per testamento ha attribuito alla ricorrente la disponibile, che in tal modo è divenuta la maggiore quotista.

In primo luogo, alla luce del rigetto del secondo motivo, appare del tutto inconferente il richiamo alla previsione di cui all’art. 729 c.c., che opera nel solo caso di assegnazione delle quote interessate da una divisione in natura, e che non può invece operare al fine di risolvere il contrasto tra concorrenti richieste di attribuzione del bene non comodamente divisibile, ancorchè provenienti da quotisti aventi identica quota di partecipazione (Cass. n. 14165/2000).

Ancora, la deduzione relativa alla diversa entità della quota vantata dalla ricorrente, per effetto della successione materna, oltre che palesarsi come inammissibile in quanto fondata sull’allegazione di fatti nuovi rispetto a quelli prospettati in sede di merito, ed invocando documenti la cui produzione esula dalla previsione di cui all’art. 372 c.p.c., è infondata, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13206/2017), per l’accertamento della comoda (o meno) divisibilità degli immobili, ai sensi dell’art. 720 c.c., deve aversi riguardo al numero delle quote che spettano agli originari chiamati non potendo tenersi conto del decesso di uno dei condividenti in corso di causa, al fine di accrescere la quota degli altri, poichè in tal modo si verrebbe in maniera surrettizia a sciogliere anche la comunione nascente dalla successione apertasi in corso di causa.

Quanto, infine, all’individuazione del quotista attributario dell’intero, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha precisato che (Cass. n. 11641/2010) nell’esercizio del potere di attribuzione dell’immobile ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall’art. 720 c.c., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell’obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all’uno piuttosto che all’altro degli aspiranti all’assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, a condizione che sia adeguatamente e logicamente motivato (conf. Cass. n. 24832/2018; Cass. n. 16376/2014, nonchè Cass. n. 21319/2010 a mente della quale possono essere considerati anche gli interessi individuali delle parti aventi ad oggetto beni estranei alla comunione – confrontandoli con gli altri interessi rilevanti nella specie – allo scopo di compiere la scelta più appropriata).

Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha posto in comparazione le contrapposte ragioni delle condividenti, ritenendo che la presenza delle opere su di una parte del terreno, in ragione della sua utilizzazione come strada di accesso fosse recessiva in ragione dello più stretto collegamento esistente tra i beni comuni e la proprietà esclusiva dell’attrice, che risulta ubicata nello stesso stabile ove è sito l’appartamento comune, che intanto poteva essere adibito effettivamente ad abitazione (senza sostenere costi di ristrutturazione) solo mettendolo in collegamento con il bene ubicato al piano superiore, occorrendo altresì considerare che l’attribuzione all’appellante non avrebbe fatto venir meno il diritto di servitù vantato dall’appartamento in proprietà esclusiva dell’appellata.

L’esistenza di un’ampia ed articolata motivazione connotata da logicità e coerenza consente di ritenere soddisfatto il requisito che permette al giudice di poter validamente orientare la propria scelta in punto di attribuzione del bene non comodamente divisibile, il che esclude anche la ricorrenza della dedotta violazione di legge.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla a disporre quanto alle spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – L. di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA