Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11855 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27909/05) proposto da:

PIEMONTE AGRICOLA SEMENTI di MAZZOLA PILADE & C. S.A.S.

(C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. PONZIO Roberto ed elettivamente domiciliata presso

lo studio dell’Avv. Eduardo Bruno, in Roma, viale Giulio Cesare, n.

95;

– ricorrente –

contro

M.M., titolare dell’omonima ditta individuale,

rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine de

controricorso (contenente ricorso incidentale), dall’Avv. MAERO

Giancarlo ed elettivamente domiciliato, in Roma, presso lo studio

Grez Associati, Lungotevere Flaminio, n. 46;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 31667/05) proposto da:

M.M., titolare dell’omonima ditta individuale,

rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del

controricorso (contenente ricorso incidentale), dall’Avv. Giancarlo

Maero ed elettivamente domiciliato, in Roma, presso lo studio Grez

Associati, Lungotevere Flaminio, n. 46;

– ricorrente incidentale –

e

PIEMONTE AGRICOLA SEMENTI di MAZZOLA PILADE & C. S.A.S., in

persona

del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, in

forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Roberto

Ponzio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Eduardo Bruno, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 95;

– ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1493/2004,

depositata il 27 settembre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19

aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Roberto Ponzio per la ricorrente principale;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso, previa

riunione dei ricorsi, per il rigetto di entrambi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’impresa individuale M.M., operante nel settore del commercio all’ingrosso di sementi, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Alba la s.a.s.

Piemonte Agricola Sementi chiedendo la condanna della stessa al pagamento di L. 4.063.360 a saldo di una prima fornitura di soia, nonchè al pagamento dell’importo di L. 80.370.000, quale prezzo per una seconda fornitura dello stesso tipo di merce, oltre interessi e maggior danno da svalutazione (calcolato sul tasso “prime rate”), invocando, altresì, la risoluzione del contratto concluso il 23 gennaio 1998 per la parte rimasta inadempiuta, oltre alla condanna della medesima convenuta al risarcimento del danno nella misura di L. 14.160.000, corrispondente al costo di mercato della soia rifiutata dall’acquirente e rimasta invenduta.

Nella costituzione della ditta convenuta (che proponeva, a sua volta, anche domanda riconvenzionale), esperita la fase istruttoria, all’esito il Tribunale adito, con sentenza del 26.1-23.3 2001, così provvedeva: – condannava la Piemonte Agricola Sementi al pagamento di L. 4.063.918 con interessi al tasso “prime rate” dalla scadenza delle fatture di riferimento al saldo effettivo; – condannava l’impresa M.M. al pagamento dell’importo di L. 5.213.853, con interessi al tasso legale fino all’effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento danno da inadempienze sulle forniture di due fatture; – rigettava la domanda di risoluzione parziale del contratto concluso nel gennaio 1998; – condannava la Piemonte Agricola Sementi al pagamento della somma di L. 80.370.000, con interessi al tasso “prime rate” dalla scadenza della fattura n. 230/1998 al saldo effettivo; – accoglieva la domanda riconvenzionale della Piemonte Agricola Sementi e, per l’effetto, condannava l’impresa individuale M. al pagamento dell’importo di L. 48.000.000, con interessi al tasso legale fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno per inadempienze sul contratto concluso nei gennaio 1998; – compensava per intero le spese del giudizio.

Interposto appello da parte della ditta M.M., avverso il quale la Piemonte Agricola Sementi formulava, a sua volta, appello incidentale, la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1493 dei 2004 (depositata il 27 settembre 2004), respingeva la domanda riconvenzionale di Piemonte Agricola Sementi e, conseguentemente, eliminava la condanna dell’impresa M. al pagamento della somma di L. 48.000.000 di cui al punto e) del dispositivo della sentenza di primo grado), e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, eliminava il capo a) dei dispositivo dell’impugnata sentenza, che confermava per il resto, compensando integralmente fra le parti le spese del grado.

Nei confronti di detta sentenza (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 4 novembre 2005 e depositato il 22 novembre successivo) la s.a.s. Piemonte Agricola Sementi, basandolo su due complessi motivi, avverso il quale ha formulato ricorso incidentale (notificato il 13 dicembre 2005 e depositato il seguente 22 dicembre) l’intimato M.M., deducendo anch’egli due complessi motivi. La ricorrente principale ha depositato, a sua volta, controricorso al ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., comma 4.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare i ricorsi devono essere riuniti essendo stati proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo la ricorrente principale ha censurato l’impugnata sentenza denunciandone violazione di legge e contraddittorietà di motivazione con riferimento alla reiezione della domanda riconvenzionale formulata da essa ricorrente avente ad oggetto il risarcimento del danno a seguito dell’inadempimento della ditta M..

3. Con il secondo motivo la ricorrente principale ha prospettato il vizio di violazione di legge e contraddittorietà della motivazione con riguardo al capo della sentenza con il quale era stato escluso il diritto di essa ricorrente di ottenere il rimborso del costo delle dosi di soia legittimamente restituite respingendo, altresì, l’istanza di c.t.u..

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale la ditta M. M. ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata compensazione tra il credito della sua ditta per il mancato pagamento del saldo delle fatture nn. (OMISSIS) ed il credito della PAS per le inadempienze contrattuali di essa ditta in relazione alle stesse forniture.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la ditta M. M. ha denunciato violazione di legge e omessa o insufficiente motivazione nella parte in cui la Corte di appello di Torino ha escluso l’inadempimento della PAS per non aver ritirato la seconda “tranche” di merce ordinata ad essa ditta M. in data 23 gennaio 1998 (per q.li 132,5) ed ha respinto la domanda di risarcimento dei relativi danni.

6. Rileva il collegio che sia i motivi de ricorso principale che quelli dedotti con il ricorso incidentale sono tutti infondati, con il loro conseguente integrale rigetto.

6.1. Con riferimento al primo motivo formulato con il ricorso principale la società PAS lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso il suo diritto a conseguire i risarcimento del danno (corrispondente alla misura di L. 48.000.000) subito in conseguenza della forzata risoluzione de contratto, stipulato con il proprio cliente P., avente ad oggetto un quantitativo di soia che avrebbe dovuto esserle a sua volta fornita dalla stessa ditta M.. In particolare prospetta il vizio di contraddittorietà e di erroneità della motivazione sul punto (in ordine all’applicabilità della disciplina dell’art. 1256 c.c.) relativo all’esclusione dei nesso di collegamento tra i due adempimenti reciproci delle parti sul presupposto di una discrepanza dei relativi termini contrattuali, pur sussistendo una parziale coincidenza temporale.

La doglianza non è meritevole di pregio perchè la Corte territoriale, con un’adeguata motivazione fondata su inequivoci accertamenti di fatto (e, pertanto, incensurabile in questa sede) ha logicamente e sufficientemente rilevato, sulla scorta delle risultanze istruttorie (sia documentali che testimoniali), la sussistenza delle seguenti circostanze: – che nel contratto con la ditta P. essa PAS aveva pattuito termini di consegna anticipati rispetto a quello concordato con la ditta M. (invece fissato per marzo-aprile 1998); – che la risoluzione del contratto tra la PAS e la ditta P. era avvenuta consensualmente allorquando, intervenuta la scadenza dei termini di consegna previsti (tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, come attestato dallo stesso P. in sede testimoniale) la PAS non si era dimostrata più in grado di fornire la soia all’acquirente; – che, pertanto, la risoluzione contrattuale tra la PAS e la ditta P. si era venuta a realizzare quando la ditta M. era ancora nei termini per effettuare la consegna della mercè alla PAS. Alla stregua di tali accertamenti di merito, perciò, la Corte piemontese ha, con un criterio valutativo di consequenzialità logica (e, perciò, non contestabile in questa sede), escluso che la ditta M. potesse essere ritenuta responsabile del danno subito dalla PAS per la risoluzione del contratto con la ditta P. (in tal senso riformando “in parte qua” la sentenza di primo grado), escludendo, altrettanto coerentemente, la rilevanza della circostanza che, ai primi di aprile, era stata comunque consegnata solo una parte del quantitativo di soia pattuito, posto che la decisione del P. di risolvere il contratto con la PAS era intervenuta in data antecedente alla consegna.

6.2. Anche il secondo riportato motivo articolato con il ricorso principale è destituito di fondamento. La Corte territoriale, con motivazione priva di vizi logici ed esaurientemente argomentata (e, quindi, anche su questo punto incensurabile nella presente sede), pur riconoscendo che fosse avvenuta la restituzione alla ditta M. di un indeterminato quantitativo di soia (pari a circa 750 dosi), ha correttamente rilevato che la PAS non aveva assolto l’onere, pacificamente incombente sulla stessa società, di provarne il “quantum”, ovvero di riscontrare la consistenza della “dose” (ossia il suo peso) sulla base di usi locali o secondo una prassi concordata tra le parti, non potendo supplirsi a tale mancanza (in assenza di usi utilizzabili ne settore per determinare, appunto, il peso di una dose) mediante l’aliegazione di una mera perizia asseverata come richiesto dalla difesa della medesima PAS, peraltro tardivamente dedotta (senza che dallo svolgimento della stessa sentenza impugnata emerga che sussistessero propriamente le condizioni per disporre una c.t.u., la cui istanza, oitretutto, non risulta nemmeno che sia stata formulata dalla PAS, quale appellata ed appellante incidentale, in sede di precisazione delle conclusioni all’esito del giudizio di appello, per come si evince dal tenore delle stesse riportate nell’epigrafe della sentenza medesima).

6.3. Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, ancor prima che infondato.

Con questa doglianza la ditta M. ha inteso censurare la sentenza di appello nella parte in cui, accogliendo i gravame proposto in via incidentale dalla PAS per l’eliminazione del capo a) della sentenza di primo grado, e rigettando l’appello avanzato da essa ditta M. per l’eliminazione del capo b), aveva, senza adeguata motivazione, violato l’art. 2041 c.c., che sancisce l’illegittimità dell’arricchimento senza causa, non provvedendo a dichiarare la compensazione del credito della stessa ditta M. per i pagamento del saldo delle fatture nn. 307 e 331 del 1997 con il credito della PAS per le inadempienze contrattuali inerenti alle forniture di soia.

Con il riportato motivo la menzionata ditta ha, infatti, introdotto nella presente sede di legittimità una questione del tutto nuova ricondotta ad una domanda di indebito arricchimento presupponente un’indagine di merito non consentita in questa sede, non avendo formato oggetto di domanda in senso proprio nel giudizio di appello (per come desumibile dalle stesse conclusioni rispettivamente precisate dalle parti). Del resto la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, si è pronunciata ordinatamente ed integralmente sui rispettivi motivi di appello proposti dalle parti, esaminando, tra gli altri, anche le relative censure reciprocamente mosse al capo a) e al capo b) della sentenza di primo grado, pervenendo ad adeguate statuizioni autonome di merito che, in difetto di apposita domanda e della prospettazione del diverso titolo dedotto in questa sede, non poteva condurre all’esito auspicato con il richiamato primo motivo de ricorso incidentale.

6.4. Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato, con la conseguente pronuncia del suo rigetto.

Con questa doglianza, come già evidenziato, la ditta M. ha censurato la sentenza impugnata per la sua assunta erroneità nell’aver escluso l’inadempimento della PAS in ordine al mancato ritiro di una seconda “tranche” di soia (132,5 quintali) ordinata il 23 gennaio 1998, e per aver conseguentemente respinto la correlata domanda di risarcimento danni.

Anche su questo punto la Corte territoriale, con motivazione logica ed adeguata siccome basata su congrui accertamenti di fatto scaturiti dall’istruttoria espletata (cfr. Cass. 5 marzo 2002, n. 3161, e Cass. 11 luglio 2007, n. 15489), ha verificato che, in conformità con quanto già appurato dal giudice di primo grado, l’ordine del 23 gennaio 1998 si sarebbe dovuto ritenere strettamente collegato all’offerta del 19 dicembre 1997 e, in particolare, era da qualificarsi (v. pagg. 13-15 della sentenza impugnata) come un’adesione, da parte della PAS, a detta offerta della ditta M., valorizzando, in proposito, molteplici dati, quali la corrispondenza dell’oggetto, del prezzo e del termine di consegna.

Pertanto, sulla scorta di questa esauriente motivazione in fatto (come tale, perciò, insindacabile in questa sede), la Corte piemontese è pervenuta alla coerente conclusione che la PAS non si sarebbe potuta ritenere inadempiente nei confronti della ditta M. per non aver ritirato il quantitativo di 132,5 quintali di soia, avendo essa esercitato la facoltà di reso su merce invenduta come previsto dalla convenzione contrattuale, con la conseguenza che non poteva trovare accoglimento nè la domanda di risoluzione del contratto per tale parte di prodotti non ritirati nè la correlata richiesta di risarcimento dei danni.

7. In definitiva, alla luce delle esposte complessive ragioni, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. In virtù della reciproca soccombenza delle parti va disposta l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce I ricorsi e li rigetta. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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