Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11855 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/06/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 09/06/2016), n.11855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9720/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

C.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO, 172, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 7636/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/04/2010 r.g.n. 9486/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato RICCARDI RAFFAELE per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 7636/2009, depositata il 14 aprile 2010, la Corte di appello di Roma rigettava l’appello di Poste Italiane S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, in accoglimento della domanda di C.A., aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato dal ricorrente e dalla S.p.A. Poste Italiane “ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di smistamento e movimentazione carichi, presso il Polo Corrispondenza Lazio, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo dall’1/10/2004 al 15/1/2005”.

La Corte osservava a sostegno della propria decisione, e per quanto di interesse, come, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, quale interpretato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria, il datore di lavoro fosse tenuto a specificare in concreto le ragioni dell’assunzione a termine, mentre nella specie il contratto individuale conteneva formulazioni generiche e totalmente astratte dalla specifica situazione del lavoratore assunto, tali da non consentire alcuna verifica circa la loro reale sussistenza.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la S.p.A. Poste Italiane affidandosi a due motivi; il C. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente motivazione è redatta in forma semplificata, previa deliberazione in tal senso del Collegio.

Deve altresì preliminarmente rilevarsi che, al di là della formale intestazione del controricorso, non risulta proposto ricorso incidentale nei confronti della sentenza n. 7636/2009 della Corte di appello di Roma, non risultando svolta alcuna censura, nei confronti di essa, da parte del controricorrente.

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli artt. 1362 c.c. e segg., nonchè contraddittoria e omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia: la Corte territoriale avrebbe errato, secondo Poste Italiane, nel ritenere generica la causale indicata nel contratto e nell’attribuire rilevanza, a tal fine, all’omessa indicazione del nominativo del lavoratore da sostituire, in quanto il contratto conteneva tutti gli elementi non solo per escludere un uso fraudolento dell’istituto del contratto a tempo determinato ma anche per dimostrare la “veridicità” della causale richiamata.

2. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

3. In tema di specificazione delle ragioni della sostituzione, in clausole come quella inserita nel contratto individuale in oggetto, questa Corte di legittimità si è ormai ripetutamente pronunciata, dando luogo ad un orientamento consolidato, i cui principi devono essere in questa sede pienamente ribaditi.

4. In particolare, con la sentenza 26 gennaio 2010, n. 1576 è stato precisato che l’onere di specificazione delle ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, “è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se la enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (cfr. anche sentenza n. 1577/2010).

5. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, non avendo vagliato tali elementi, pur presenti nella clausola contrattuale, ai fini della valutazione di specificità delle ragioni sostitutive.

6. In relazione alle suddette conclusioni deve ritenersi assorbita la censura di cui al secondo motivo, in tema di mancata ammissione di capitoli di prova testimoniale.

7. La sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione alla censura accolta con conseguente rimessione della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà sulla base dei sopra indicati principi di diritto, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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