Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11855 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 05/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33371-2018 proposto da:

D.C.E., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MERCURIO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE LECCE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

D.C.E., quale titolare dell’omonima ditta individuale, essendo stato nominato custode giudiziario per l’attività di recupero, trasporto e custodia di 16 pezzi di rotoli di cavi elettrici contenenti rame del peso totale di kg. 330, proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Lecce aveva determinato i compensi spettantigli per l’attività svolta.

Il Tribunale di Lecce in sede di opposizione, con ordinanza dell’11/4/2018, ha rigettato il gravame, rilevando che nella fattispecie non poteva trovare applicazione quanto previsto dal D.M. n. 265 del 2006 in tema di custodia di veicoli a motore, attesa la diversa natura dei beni custoditi e l’impossibilità di una loro assimilazione a ciclomotori, in ragione delle dimensioni in concreto occupate.

Inoltre, l’assenza di tariffe approvate ai sensi dell’art. 59 del T.U. spese giustizia, imponeva che la liquidazione dovesse avvenire con ricorso al criterio residuale degli usi locali, come individuati nel decreto opposto.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D.C.E. sulla base di due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 58, 59 e 168 e ss. del D.P.R. n. 115 del 2002 nonchè del D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 1 nonchè dell’art. 12 disp. gen..

Si deduce che la decisione gravata avrebbe rigettato l’opposizione della parte, che aspirava ad assimilare, quanto meno ai fini della determinazione del compenso, i cavi elettrici oggetto di custodia ai ciclomotori, sulla base di un’erronea interpretazione dei precedenti di questa Corte.

Deve infatti ritenersi che anche laddove i beni sottoposti a custodia non rientrino tra quelli per i quali è stato dettato il D.M. n. 265 del 2006, sia possibile applicare in via analogica tale disciplina.

Inoltre, avrebbe confermato la liquidazione effettuata dal Tribunale, sulla scorta delle tariffe predisposte dall’Agenzia del Demanio di Roma, attribuendo loro in maniera del tutto illegittima la natura di usi locali, ancorchè i fatti di causa si siano interamente svolti in un altro contesto spaziale.

Peraltro, la quantificazione del materiale sequestrato in 16 metri cubi è frutto di un “inaccettabile ed immotivato impulso immaginifico” del giudice di merito.

Pertanto, essendo pacifico il periodo di custodia e la tipologia dei beni custoditi (16 pezzi rotoli di cavi elettrici contenenti rame del peso di kg. 330), proprio il ricorso all’analogia avrebbe giustificato l’applicazione del D.M. n. 265 del 2006, come invocato da parte ricorrente.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nella parte in cui, una volta disatteso il criterio alternativo offerto dal custode, il giudice di merito, con una valutazione frutto di un proprio personale convincimento ha ritenuto che la merce in esame occupasse di uno spazio di 16 metri cubi, quantificando sulla scorta di tale valore e delle tariffe dell’Agenzia del demanio di Roma il compenso.

I due motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

Reputa il Collegio che in primo luogo la contestazione mossa dal ricorrente quanto alla sommaria indicazione in metri cubi dello spazio occupato dalla merce sequestrata, indicazione resasi necessaria ai fini dell’applicazione del criterio di liquidazione reputato corrispondente agli usi locali, oltre che formulata per la prima volta in questa sede, non emergendo, nè dalla lettura del provvedimento impugnato nè dal ricorso, che fosse stata del pari oggetto di critica in sede di opposizione al decreto di liquidazione, attinge evidentemente un apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale, partendo dal dato oggettivo costituito dalla descrizione dei beni di cui al provvedimento di sequestro, e tenuto conto della loro tipologia e conformazione, ha stabilito un criterio di commisurazione del compenso che, lungi dall’essere frutto dell’indebito ricorso alla scienza privata del giudice, costituisce evidentemente apprezzamento di fatto riservato al medesimo giudice di merito.

Passando invece alle dedotte violazioni di legge, il ricorso del pari appare privo di fondamento.

A tal fine deve ricordarsi che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 58, prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un’indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell’art. 59 (con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.

Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell’indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall’art. 58, comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia.

Nella fattispecie, deve reputarsi pacifica la non diretta riconducibilità dei beni oggetto di causa nel novero di quelli per i quali è intervenuta la disciplina di cui al citato DM, il che denota in maniera evidente l’infondatezza dell’assunto di parte ricorrente che, nonostante l’evidente eterogeneità dei beni, pretende di applicare le tariffe dettate in maniera specifica per veicoli e natanti, e ciò sulla base di una personale assimilazione tra ciclomotori e rotoli di cavi elettrici. Trattasi di assunto che non trova riscontro nella normativa vigente e che se avallato consentirebbe, avuto riguardo al solo fatto che le merci hanno ordinariamente un peso ovvero un ingombro, di applicare sempre, quantomeno in via analogica, le tariffe che invece sono state dettate per una specifica categoria di beni sottoposti a sequestro.

La mancata adozione di tariffe per la tipologia dei beni oggetto di causa denota altresì la correttezza della soluzione in diritto del giudice di merito, che ha ritenuto, proprio sulla scorta del tenore dell’art. 58 citato, di dover far ricorso agli usi locali, usi che ha in concreto individuato nelle tariffe approvate dall’Agenzia del Demanio di Roma. Quanto alla correttezza di tale rinvio, reputa il Collegio di dover dare continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11553/2019), che ha ritenuto condivisibile il ricorso alle tariffe in questione, in quanto ritenuto corrispondenti agli usi locali cui la norma fa richiamo.

Ed, infatti, una volta ribadito che l’art. 8 preleggi, prevede che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (consuetudo secundum legem), situazione che ricorre nella fattispecie in forza dell’espresso richiamo operato agli usi da parte del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58 e dal D.M. n. 296 del 2006, art. 45, non ignora il Collegio come nella giurisprudenza di questa Corte sia del tutto consolidato il principio, fondato sull’obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati (anche per quanto riguarda l’elemento dell’opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (ad esempio: Sez. 1, 01/03/2007, n. 4853 con ampi richiami: Cass. 18/6/1956 n. 2158; 4/10/1956 n. 3348; 17/10/1961 n. 2183; 30/10/1963 n. 2909; 4/5/1965 n. 795; 19/5/1965 n. 980; 18/2/1967 n. 406;17/4/1968 n. 1131; 18/4/1969 n. 1229; 9/6/1972 n. 1823; 21/11/2000 n. 15014).

Deve però ritenersi che il Tribunale di Lecce, come anche molti altri uffici giudiziari che fanno applicazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 58 delle tariffe dell’Agenzia del Demanio di Roma, non abbia attribuito valore di uso al fatto che l’Agenzia del Demanio abbia predisposto il tariffario in questione, ma invece al fatto storico osservato e ritenuto abituale che di norma le Prefetture applichino tali tariffe per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa, che a loro volta, evidentemente recepivano tali compensi.

Quanto all’obiezione secondo cui l’esistenza degli usi presuppone la loro osservanza da parte della collettività nella convinzione della loro cogenza, sicchè sarebbe necessario anche accertare tale elemento, la cosiddetta opinio juris ac necessitatis, che implica la ripetizione abituale della condotta da parte dei consociati nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico, va ricordato che secondo un orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che si va consolidando e di cui è espressione proprio Cass. n. 11553/2019 citata, in tema di liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale, a seguito dell’emanazione del D.M. n. 265 del 2006, la determinazione dell’indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell’art. 5 del citato D.M. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell’obbligatorietà dell’osservanza delle tariffe, poichè il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale.

Infatti, poichè sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sè, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell’indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l’elemento materiale dell’uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (Sez. 6-2, 18/01/2016, n. 752, e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756, nonchè 19/1/2016, n. 775 e 776; poi, in seguito: Sez. 2, 4/5/2018 n. 10622; Sez. 2, 7/7/2017 n. 21649; Sez. 2, 15/9/2017 n. 21388).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato

Nulla a disporre quanto alle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA