Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11854 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28049/2005 proposto da:

P.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 52, presso lo studio

dell’avvocato SANTONOCITO Marco Valerio, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

H.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 66, presso lo studio dell’avvocato

FUSILLO Alessandro, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5534/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato MARCO VALERIO SANTONOCITO difensore del ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e si riporta anche alla

memoria;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 2000, H.D., premesso di essere proprietaria di un appartamento e possessore di due locali ad uso garage in (OMISSIS), assumeva di aver appreso che uno dei garage era stato nel mese di agosto dello stesso anno abusivamente occupato da P.D..

Chiedeva pertanto ordine di rilascio dell’immobile, la reintegrazione nel possesso dello stesso con condanna al risarcimento dei danni dell’autore dello spoglio. Il P. resisteva alla domanda e il Tribunale di Roma, con ordinanza del dicembre 2000 rigettava il ricorso, regolando le spese.

Avverso tale decisione proponeva appello la soccombente, cui resisteva la controparte.

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 18.11/30.12.2004, ordinava la reintegrazione della H. nel possesso del garage, condannava il P. al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito.

In merito ai motivi di impugnazione proposti, osservava la Corte capitolina che erroneamente il primo giudice non aveva disposto al termine della fase cautelare la prosecuzione del giudizio per la trattazione del merito, limitandosi ad emettere l’ordinanza di rigetto, che di fatto aveva quindi assunto contenuto di sentenza ed era pertanto impugnabile.

La mancata presenza della ricorrente alla udienza poi non poteva essere valutata in modo pregiudizievole, essendo possibile il rinvio ad altra data, non essendovi ragioni di particolare urgenza, anche per l’audizione della teste Z., indicata come persona informata dei fatti.

La specificità del giudizio possessorio consiste nella possibilità di apprestare una tutela cautelare in seguito ad una fase processuale caratterizzata dall’informalità e dalla sommarietà, a condizione che il ricorrente provi di essere possessore del bene oggetto dello spoglio.

Completata l’attività istruttoria ed escussa la teste suindicata, la Corte capitolina ha concluso nel senso della sussistenza dello spoglio, con l’adozione delle determinazioni conclusive di cui si è detto.

Per la cassazione di tale sentenza, ricorre, sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria, il P.; resiste con controricorso la H..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 669 terdecies c.p.c., e vizio di carenza motivazionale; si osserva al riguardo che il primo giudice, dopo aver emesso ordinanza cautelare, non ha disposto per la prosecuzione del giudizio e che, conseguentemente il provvedimento, a norma del citato art. 669 terdecies c.p.c., era soggetto soltanto a reclamo e non poteva essere impugnato con l’appello.

I due motivi non hanno pregio; il procedimento è infatti stato instaurato nell’ottobre 2000, la data di emissione dell’ordinanza de qua si situa nel dicembre dello stesso anno, mentre l’impugnazione risulta proposta nel gennaio 2001 e la sentenza di appello depositata nel 2004.

Ratione temporis, atteso che il secondo comma della norma di cui si assume la violazione è entrato in vigore il 1 marzo 2006, la doglianza non ha pregio alcuno, atteso che la norma come modificata si applica ai procedimenti instaurati successivamente e tale data.

Ben a ragione quindi il giudice di appello non ha preso in esame la relativa censura ad ha deciso, anche nel merito, la controversia.

Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia. Ci si riferisce al contenuto della deposizione della teste Z. (riportate in ricorso solo parzialmente), assumendosi che la motivazione sulla cui base la Corte capitolina ha ritenuto provato il possesso della H. sul garage in questione sarebbe apodittica e priva di fondamento.

A parte il vizio di quanto meno parziale violazione del principio di autosufficienza del ricorso, atteso che la testimonianza de qua viene riportata solo in parte nel ricorso, il motivo non ha pregio; infatti la valutazione delle deposizioni testimoniale è affidata alla discrezionalità del giudice del merito e nella specie, alla luce di quanto emerge dal brano riportato, la stessa risulta spesa in modo corretto ed aderente ai fatti come riferiti.

Non ha infatti rilievo alcuno che la H. fosse spesso, per lavoro, fuori d’Italia, nè che il P. pensasse che la stessa non esercitasse il possesso su quel garage, ma che la teste abbia riferito che la stessa H. la aveva incaricata di acquistare materiali per far eseguire i lavori di sistemazione del garage, cosa questa idonea a dimostrare il rapporto con la cosa da parte della resistente.

Il quarto motivo, anch’esso relativo a preteso vizio di motivazione, non è che una ripetizione sotto profili neppure troppo diversi, della tesi sostenuta nel motivo che precede, secondo cui la testimonianza della Z. non era sufficiente a provare il possesso da parte della H.; ribadita la discrezionalità del giudice del merito nella valutazione della prova, non può essere condivisa la tesi secondo cui la teste avrebbe dovuto provare la verità delle sue affermazioni circa i lavori che avrebbe dovuto far effettuare nel garage, stante che si può solo discutere dell’attendibilità della testimonianza, che il giudice del merito ha ritenuto sussistere, senza incorrere in alcun vizio logico, ma anzi argomentando esaustivamente al riguardo.

Il motivo deve essere pertanto respinto e, con esso, il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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