Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11854 del 12/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.12/05/2017), n. 11854
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22319/2013 proposto da:
COMUNE DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE
MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE IZZO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUGGERO MERONI, MARIA
RITA SURANO, IRMA MARINELLI;
– ricorrente –
contro
RAZZA LOMELLINA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in
ROMA C.SO DI FRANCIA 182, presso lo studio dell’avvocato CIRO
CASTRO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 31/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 21/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/04/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.
Fatto
RILEVATO
Con sentenza n. 31/42/2012, depositata il 21/2/2012, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dal Comune di Milano avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso, proposto da Razza Lomellina s.r.l. in liquidazione, avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento con i quali era stata accertata, ai fini della imposta comunale sugli immobili (ICI), per le annualità 2005 e 2006, un maggior valore dell’immobile posseduto dalla contribuente;
che la CTR osservava che l’Ente locale aveva riconosciuto, in sede di giudizio di appello, i costi di bonifica sostenuti dalla società per rendere edificabile l’area a causa delle sue caratteristiche e che la valutazione del valore del cespite, ancorato a quello di aree fabbricabili oggetto degli atti compravendita indicati dal Comune, non teneva conto delle precipue caratteristiche del terreno soggetto ad imposizione;
che il Comune propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo, cui resiste la contribuente con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, commi 1 e 2, art. 58 e art. 115 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, commi 1, lett. b) e art. 5, in relazione ai criteri di valutazione delle aree fabbricabili, nonchè motivazione carente su punti controversi e decisivi della causa, giacchè la CTR si è limitata apoditticamente ad esprimere dubbi circa la chiarezza del “ragionamento del comune nella determinazione del valore dell’area fabbricabile” e l’utilizzo nella valutazione operata dal Comune del riferimento al valore delle aree “desunto dalle compravendite avvenute nella stessa zona in considerazione che il terreno aveva delle caratteristiche particolari che ne diminuivano il valore”, senza considerare che il giudicante non può limitarsi ad annullare la pretesa tributaria, ma deve entrare nel merito del rapporto tributario, se del caso, avvalendosi dei poteri istruttori officiosi, al fine di pervenire ad una diversa valutazione del cespite, considerato che, nella specie, l’originaria destinazione industriale/artigianale del PRG non era stata rispettata dalla società Razza Lomellina, la quale aveva ammesso di aver realizzato “unità commerciali/direzionali di alto livello o standard, destinate ad insediamenti terziario-amministrativi”, e che in ogni caso assume rilevanza giuridica anche l’edificabilità di fatto dell’area;
che la impugnata decisione si fonda su una motivazione stringata, ma non del tutto carente, in quanto, tra le contrapposte tesi proposte dalle parti circa il valore venale dell’area fabbricabile soggetta ad imposizione, il Giudice di appello ha ritenuto “corretta” quella fatta propria dal giudice di prime cure e recepita nella sentenza appellata, per la quale il valore di riferimento delle aree oggetto delle compravendite indicate dal Comune non è conclusivo, in considerazione delle peculiari caratteristiche del terreno de quo, il quale, come risulta pacifico, necessitava di opere di bonifica prodromiche all’attività edificatoria, trattandosi di “caratteristiche che ne diminuivano il suo valore” e che quanto documentato dalla società contribuente circa i costi sostenuti e, quindi, deducibili dalla valutazione di stima, era stato riconosciuto “in sede di appello” dall’Ente locale, con la conseguenza che, per le suddette ragioni, “il ragionamento del comune nella determinazione del valore dell’area fabbricabile oggetto della controversia” non era condivisibile;
che, invero, la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, ben potendo il giudice di merito far riferimento ad altri documenti acquisiti agli atti, purchè dalla giustapposizione del testo redatto dal giudice e di quello cui quest’ultimo fa rinvio risulti, con sufficiente chiarezza e precisione, il suo ragionamento, cosa che, nella specie, non può essere assolutamente negata in quanto la CTR, lungi dall’omettere di quantificare la pretesa tributaria, si è limitata a discostarsi dall’accertamento dell’Ente impositore, condividendo il minor valore dichiarato dalla società Razza Lomellina, conformemente alle conclusioni del giudice di prime cure, ed ha ritenuto infondata la maggior pretesa impositiva del Comune;
che, inoltre, è appena il caso di osservare che il ricorrente Comune non può porre un problema di valutazione del materiale probatorio, avuto riguardo alla esclusa rappresentatività dei dati utilizzati in comparazione con riferimento alla obbiettiva diversa natura delle aree, ancorchè ubicate “nella stessa zona”, questione di stretto merito, attingibile, se del caso, sotto il profilo dell’inadeguatezza della motivazione, vizio che per quanto detto non sussiste, in quanto la decisione impugnata non è affetta da errori di diritto;
che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
LA CORTE, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 3.500,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017