Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11853 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. III, 14/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO di VIA (OMISSIS) (o Condominio di via

(OMISSIS)) in persona del suo amministratore pro tempore,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ISOLE EOLIE 3, presso lo studio

dell’avvocato GAMBERALE PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 96,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3207/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

18.3.08, depositata il 23/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. Il Condominio di via (OMISSIS) (in realta’ il Condominio di via (OMISSIS), per quanto di seguito si dira’) ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa in grado d’appello il 23 luglio 2008 dalla Corte di Appello di Roma, con la quale, in parziale riforma della sentenza resa nella controversia fra il Condominio e l’Avvocato C.A. in primo grado dal Tribunale di Roma ed appellata da costui, e’ stata disposta la riforma della sentenza di primo grado esclusivamente quanto alle spese giudiziali, che sono state compensate ed e’ stata, inoltre, disposta la compensazione delle spese del grado di appello.

Al ricorso ha resistito con controricorso il C..

2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Preliminarmente va rilevato che, nonostante il ricorso sia proposto nell’intestazione dal Condominio di via (OMISSIS), in realta’ e’ da ritenere effettivamente proposto dal Condominio di via (OMISSIS). Cio’, sulla base dell’esame del ricorso nel suo complesso, che appare indubbiamente riferire di una vicenda processuale che riguardava come parte il secondo condominio, mentre il primo vi viene indicato come parte di altro diverso giudizio corrente fra esso ed il C.. D’altro canto, la procura a margine e’ rilasciata dall’amministratore del Condominio di via (OMISSIS). Tanto comporta che l’indicazione di cui all’intestazione non abbia alcun rilievo ai tini dell’individuazione della parte che ha proposto il ricorso (e che vi sarebbe stata legittimata secondo la sentenza impugnata) ed appaia frutto di errore materiale. Viene in rilievo il seguente principio di diritto: Al fine della corretta individuazione del soggetto che ha proposto il ricorso per Cassazione occorre tener conto, piu’ che delle indicazioni formali contenute nel preambolo del medesimo o nel testo del mandato ad litem, del contesto dell’atto e degli eventuali riferimenti in esso contenuti alle precedenti fasi del giudizio, dovendo escludersi che possano assumere efficacia decisiva le indicazioni formali contenute nel ricorso qualora esse risultino logicamente incompatibili con la specifica portata e la funzione dell’atto” (Cass. n. 2839 del 2005).

4. – Priva di fondamento e’ l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso prospettata dal resistente sotto il profilo che non sarebbe stato indicata la deliberazione del condominio ricorrente autorizzante il suo amministratore a proporre il ricorso per Cassazione. Infatti, e’ principio consolidato che La rappresentanza processuale dell’amministratore del condominio dal lato passivo ai sensi dell’art. 1131 c.c., comma 2 non incontra, limiti quando le domande proposte contro il condominio riguardino le parti comuni dell’edificio, con la conseguenza che l’amministratore non necessita di alcuna autorizzazione dell’assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni che si rendessero necessarie, compreso il ricorso per Cassazione, in relazione al quale e’ legittimato a conferire la procura speciale all’avvocato iscritto nell’apposito albo speciale a norma dell’art. 365 c.p.c.” (Cass. n. 3773 del 2001).

Nel caso di specie, il Condominio era stato evocato in giudizio in primo grado dall’Avvocato C. e l’oggetto della controversia riguardava il rilascio di un appartamento occupato dal Condominio e, quindi, riferibile al godimento comune.

5. – Il primo motivo – formalmente dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – presenta tre censure, tutte inammissibili.

L’inammissibilita’ discende anzitutto dall’inidoneita’ del “quesito di diritto”, con cui si conclude l’illustrazione del motivo ad assolvere al requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c. Invero, anche a voler considerare quello che viene chiamato come quesito di diritto, sub specie di momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione”, prescritta dalla citata norma, in relazione al motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. sez. un. n. 20603 del 2007, ex multis), la lettura della sintesi prospettata evidenzia che vengono enunciate tre “errori ed omissioni” in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, ma non si specificano in alcun modo le ragioni per le quali esse sarebbero state decisive, sicche’ il lettore del momento di sintesi non e’ messo in condizione in alcun modo, attraverso la sola lettura dello stesso, di percepire la c.d. chiara indicazione.

Ove, poi, si procedesse alla lettura dell’illustrazione del motivo, si paleserebbe che, in realta’, essa e’ funzionale alla censura della valutazione con cui la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado in punto di spese giudiziali, compensando le spese di quel grado. Il motivo, dunque, appare in realta’ come motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, cioe’ afferente ad una violazione di norma processuale, cioe’ l’applicazione della norma dell’art. 92 c.p.c.. Vi sarebbe, pertanto, incongruenza fra l’indicazione del motivo ed il suo effettivo contenuto.

E’ da aggiungere che la prima censura sarebbe comunque inammissibile, pur se apprezzata a di la’ dei rilievi svolti, perche’, assumendo che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ravvisato un certo contenuto nel terzo motivo di appello, diverso da quello che aveva effettivamente, si risolve nella prospettazione di un errore di natura revocatoria, che avrebbe dovuto farsi valere con il mezzo di impugnazione della revocazione.

La seconda censura – concernente l’erronea valutazione sulla cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio svolta in altro giudizio ed a seguito di altra sentenza inter partes – sarebbe inammissibile per la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che essa si fonda sul contenuto della sentenza del Tribunale di Roma n. 21161 del 1999, di cui non si indica se e dove sarebbe esaminabile in questa sede e, comunque, per la violazione del principio di autosufficienza, sempre riconducibile a detta norma, in quanto non solo non si riproduce la parte rilevante di detta sentenza, ma si fa riferimento al fatto del rilascio dell’appartamento senza parimenti individuare la sede processuale dalla quale dovrebbe risultare in questo giudizio, nonche’ ad una sentenza di questa Corte emessa in altro giudizio, senza ancora rispetto del principio de qua.

La terza censura – concernente l’omesso rilievo che sarebbe stato dato al rigetto di altri motivi di appello che non concernevano, a quel che sembra di comprendere, la domanda di risarcimento danni – sarebbe inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, giacche’ non si riproducono i motivi di appello avversari che sarebbero stati rigettati ed evidenzierebbero un’ulteriore soccombenza.

6. – Il secondo motivo – deducente “violazione ed erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, sulla compensazione delle spese processuali, ed erronea e illogica motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” e da apprezzarsi solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – e’ infondato.

Viene in evidenza il seguente principio di diritto, tenuto conto che il procedimento era pendente al 1 marzo 2006: Nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non e’ necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purche’, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorche’ le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in se’ considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficolta’ di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilita’ a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attivita’ processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali”. (Cass. sez. un. n. 20598 del 2008).

Ebbene, sia la compensazione disposta a proposito delle spese del giudizio di primo grado, sia la compensazione disposta a proposito di quelle del secondo grado, rispettano il riportato principio di diritto.

Infatti:

A) la prima compensazione e’ stata disposta con la seguente motivazione: “la doglianza appare fondata, essendo la parte attrice risultata soccombente nel giudizio che ci occupa per quanto attiene la sola domanda di risarcimento del danno, essendo invece stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio per occupazione senza titolo dell’immobile di causa, rilascio avvenuto a seguito di esecuzione forzata. Peraltro dagli atti della presente controversia emergono elementi per evidenziare la particolare complessita’ della situazione inerente l’immobile di causa e che vede il contrasto degli opposti interessi della parte, che traggono origine dall’atto di compravendita dell’immobile stesso, ma ancor prima dai rapporti tra dante causa dell’attuale appellante e il Condominio”: e’ sufficiente la sola evocazione dell’atto di compravendita per evidenziare la concreta indicazione dell’esistenza di elementi che avrebbero potuto giustificare l’azione del C. e, dunque, il rispetto del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite. E’, poi, appena il caso di rilevare che le allegazioni con cui il ricorrente vorrebbe evidenziare che non via era la particolare complessita’ della situazione inerente l’immobile di causa sono svolte con inammissibili rinvii, lesivi del principio di autosufficienza, alle gia’ citate sentenze del Tribunale e della Corte di cassazione in altro giudizio.

B) anche la compensazione disposta a proposito del giudizio di appello rispetta l’arresto delle Sezioni Unite, posto che ancora una volta evoca la complessita’ delle vicende relative all’immobile, mentre l’indicazione delle qualita’ delle parti e’ soltanto ulteriore.

Il ricorso appare, dunque, da rigettare.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla e’ necessario aggiungere, tenuto conto che il ricorrente non ha svolto alcun rilievo.

Il ricorso e’, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro mille/00, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA