Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11853 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.12/05/2017),  n. 11853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10234-2013 proposto da:

P.O., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA PRATI DEGLI

STROZZI, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DE VITA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CORDOVA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PIZZO, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 36, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE MARIO VAVALA’,

rappresentato e difeso dall’avvocato AGOSTINO CARIDA’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2012 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 01/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

con sentenza n. 46/3/12, depositata l’1/3/2012, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Pizzo, riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti da P.O. avverso gli avvisi di accertamento in rettifica con i quali era stata accertata, ai fini della imposta comunale sugli immobili (ICI), per le annualità dal 2001 al 2006, un maggior valore del terreno posseduto dalla contribuente;

che la CTR osservava che la determinazione del valore del cespite da parte dell’Ente locale si basa sui parametri di riferimento adottati dall’amministrazione comunale in relazione alla inclusione del terreno soggetto ad imposizione in aree omogenee per cui il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere dimostrato dalla contribuente l’elemento di distinzione morfologica del bene posseduto, rispetto alle altre aree ubicate nello stesso comparto, in relazione agli asseriti vincoli da servitù di elettrodotto, di passaggio e di natura demaniale, i quali non consentivano di raggiungere la superficie minima di lottizzazione;

che la contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi, cui resiste il Comune con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, giacchè la CTR non ha tenuto in debito conto la servitù di elettrodotto di circa mq. 1.700 che insiste sul terreno de quo, nè del vincolo demaniale a favore dello Stato, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio (perizia di parte del Geom. B.L.), e neppure del fatto che, nello Strumento Urbanistico del Comune di Pizzo, il cespite è ricompreso in zona G2 (terreni edificabili con lottizzazione), ma che per l’edificazione è necessaria la sussistenza di una superficie minima pari a mq. 30.000, e ciò ferma, in ogni caso, l’eccezione di prescrizione del tributo relativo all’annualità (2001) più risalente, essendo stato notificato il relativo avviso di accertamento ben oltre il prescritto termine quinquennale;

che con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa valutazione di elementi di fatto emergenti dagli atti di compravendita, atteso che dalla predetta documentazione emerge che il valore delle aree limitrofe, edificabili a seguito di lottizzazione, è ricompreso tra 6,00 e 21,00 Euro, ma la CTR non ha preso in considerazione, ai fini della concreta valutazione del terreno, gli specifici elementi di distinzione merceologica rispetto alle aree poste nel medesimo comprensorio, che in concreto ne diminuivano il valore venale;

che i suesposti motivi vanno disattesi per le ragioni di seguito riportate;

che la prima censura della ricorrente non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), è legittimo l’avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento del consiglio comunale che, in forza del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59 e del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 48 abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l’Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore ” (Cass. n. 5068/2015);

che, inoltre, la sentenza impugnata è in linea con le decisioni di questa Corte secondo cui la potenzialità edificatoria del terreno non viene meno per effetto di vincoli o servitù, che al più incidono sulla valutazione del relativo valore e, conseguentemente, sulla base imponibile, posto che i vincoli di cui qui si discute non sottraggono l’area su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide solo sulla concreta valutazione del valore venale del bene;

che la seconda censura della contribuente, concernente la idoneità degli elementi di comparazione indicati dall’Ente impositore per rilevare i prezzi di mercato relativi a vendite di aree aventi analoghe caratteristiche di quella per cui è causa, mal si concilia con il principio secondo cui la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito, per cui deve ritenersi preclusa alla Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa;

che, del resto, la valutazione del cespite operata dal Giudice di appello si fonda non soltanto sul difetto di prova contraria, da parte della Polito, ma anche sulla ritenuta congruità dei valori individuati dall’Ente impositore ed il valore di mercato può essere tratto da fonti diverse, purchè i dati comparativi utilizzati siano rappresentativi di immobili con caratteristiche analoghe, tanto con riferimento alla loro obbiettiva natura, quanto in relazione alla disciplina urbanistica cui sono soggetti;

che, quanto alla eccezione di “prescrizione del tributo relativo all’anno 2001”, la doglianza della contribuente si appalesa inammissibile atteso che, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, riportando nel ricorso quelle parti dell’atto di appello necessarie a dimostrare la proposizione, sia nell’atto di gravame, che nell’atto introduttivo del giudizio di prime cure, dei motivi che si assumono omessi o disattesi;

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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