Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11853 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. un., 09/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 09/06/2016), n.11853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23506/2015 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO, con ordinanza n.

5552/2014 depositata il 26/05/2014 nella causa tra:

M.M.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

– resistente non costituitosi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIANFRANCO SERVELLO, il quale chiede che la Corte di cassazione, a

sezioni unite, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

M.M. il 12 ottobre 2001 fu assunto,con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, alle dipendenze del MIUR, quale docente per l’insegnamento del pianoforte presso il Conservatorio di (OMISSIS). L’assunzione fu la conseguenza di una sentenza del Consiglio di Stato (n. 3232/2001) che gli aveva riconosciuto il diritto all’immissione in ruolo a causa del lavoro pregresso. Con D.M. 13 gennaio 2003, n. 4, il Ministero rimise ad un successivo provvedimento la ricostruzione della carriera, a decorrere dal 1 settembre 1989, in considerazione del servizio in precedenza prestato con supplenze annuali e incarichi brevi di insegnamento in vari Conservatori italiani. Tuttavia tale ricostruzione non fu effettuata, ragion per cui il M. in data 26 febbraio 2004 convenne il MIUR in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, che si dichiarò incompetente per territorio rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Ferrara, giudice del lavoro. Quest’ultimo con sentenza del 18 novembre – 29 dicembre 2005, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla parte della domanda attinente al periodo anteriore al 1 luglio 1998, rigettando la parte residua.

Il M. riassunse la controversia dinanzi al TAR del Lazio, riproponendo la domanda.

Il TAR del Lazio, con ordinanza depositata il 26 maggio 2014, ha sollevato conflitto di giurisdizione.

Il PG ha depositato osservazioni scritte concludendo per la giurisdizione dell’AGO. La giurisdizione è dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il dato decisivo è costituito dal fatto che il diritto alla ricostruzione della carriera, oggetto del giudizio, nasce dal decreto ministeriale che lo riconobbe, o, comunque, dalla sentenza del Consiglio di Stato, che ne costituì la premessa. Si tratta, in entrambi i casi, di atti successivi alla data del 30 giugno 1998, che fissa il discrimine temporale, ai sensi dell’art. 69, comma 7, del T.U. sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001), tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario.

A prescindere dalle, valutazione in ordine alla genesi del diritto,, è comunque certo che lo stesso è divenuto azionabile in giudizio solo a seguito di tali atti, fattore che, per giurisprudenza costante di questa Corte risulta decisivo per individuare a quale giudice spetti la giurisdizione. (Cass. sez. un., 19 maggio 2014, n. 10915, ha affermato: “In materia di pubblico impiego privatizzato, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria alla data del 30 giugno 1998 con riferimento al momento storico dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, e, dunque, ove la lesione del diritto sia conseguente all’adozione di uno specifico atto, al momento della sua emanazione, senza che l’eventuale portata retroattiva dello stesso sia idonea ad influire sulla determinazione della giurisdizione. Ne consegue che, ove il diritto al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, per il personale del comparto ministeri, sia divenuto concretamente azionabile soltanto dopo la sentenza n. 136 del 2001 della Corte costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità della L. L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, commi 4 e 5, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi identificare il suddetto “momento storico dell’avverarsi dei fatti materiali” nel giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione d’illegittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 136 Cost., atteso che, prima della pronuncia, la corresponsione degli accessori era espressamente vietata”).

Infine, deve sottolinearsi che il diritto alla ricostruzione della carriera è un diritto unitario, che non può essere scomposto in segmenti, alcuni dei quali anteriori, altri posteriori al 30 giugno 1998, come ha invece ritenuto il Tribunale di Ferrara.

In conclusione, genesi, azionabilità e non scomponibilità del diritto comportano la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sull’intera controversia.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Rimette la parti dinanzi al Tribunale di Ferrara. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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