Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11852 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28500/2005 proposto da:

SOCIETA’ CHRISTIES S.R.L. P.IVA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato PACIFICI PAOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MOMOLI Maria Bianca;

– ricorrente –

contro

B.M. (OMISSIS) titolare della ditta

individuale MIRIA LINEA INTIMA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA

Michele, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MUNARI

ANTONIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 626/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato PAOLO PACIFICI con delega dell’avvocato MARIA BIANCA

MOMOLI difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato MICHELE COSTA difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.M. quale titolare della ditta Mina Linea Intima, con atto di citazione del 26 marzo 1997, proponeva opposizione verso il decreto ingiuntivo n. 60/97 del Presidente del Tribunale di Mantova, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di L. 105.398.460 a favore della società Christies srl., quale corrispettivo per la fornitura di capi di biancheria. Assumeva di aver pagato tempestivamente e regolarmente i corrispettivi delle fatture prodotte e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell’opposta per lite temeraria, previa revoca del decreto ingiuntivo.

Si costituiva la società Christies negando la fondatezza delle deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale di Mantova revocava il decreto ingiuntivo, perchè, a seguito della mancata comparizione del legale rappresentante della società Christies per rendere l’interpello, riteneva provati i pagamenti dei crediti azionati, rigettava la domanda riconvenzionale.

Proponeva appello la società Christies chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale e resisteva in giudizio B.M..

La Corte di appello di Brescia con sentenza n. 626 del 2005, rigettava l’appello confermava la sentenza del Tribunale.

La Corte territoriale osservava: a) che ai sensi dell’art. 232 c.p.c., comma 1, il giudice, valutando ogni altro elemento probatorio, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio, qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo; b) che l’ordine di esibizione di documenti emesso dal Tribunale di Mantova era perfettamente legittimo e congruamente motivato e, tuttavia, non era stato eseguito dalla società Christies.

La Cassazione della sentenza n. 626 del 2005 della Corte di appello di Brescia è stata chiesta dalla società Christies con atto di ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. B. M. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – In via preliminare, questa Corte ritiene necessario esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso in esame avanzata dalla controricorrente.

Secondo la controricorrente, il ricorso presentato dalla società Christies difetterebbe di una cognizione chiara e completa dei fatti che hanno originato la lite e delle successive vicende processuali, dato che la ricorrente, forse anche volutamente, si sarebbe limitata a riportare, in maniera isolata, solo alcune testimonianze e solo alcune vicende processuali per assumere che il giudice a quo sarebbe incorso negli errori oggetto delle censure contenute nei motivi di impugnazione. In tal modo, la ricorrente, avrebbe precluso alla Corte Suprema di Cassazione la facoltà di rendersi realmente conto, dalla solo lettura del ricorso, così dell’origine e dell’oggetto della controversia, come dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti.

Il ricorso di cui si dice, pertanto, secondo la controricorernte, sarebbe inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. – L’eccezione non è fondata ed essa non può essere accolta, perchè l’atto di ricorso in esame offre una visione sufficientemente chiara e adeguatamente completa dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti.

1.1.a – Questa Corte osserva che il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza umpugnata.

In altri termini, è indispensabile che dal “contesto del ricorso” sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione.

1.1.b. – Il ricorso presentato risponde ai principi appena esposti, nonostante, non sempre sia immediatamente comprensibile perchè, talvolta, l’esposizione del fatto è intercalato nel ragionamento della ricorrente.

2. – Con il primo motivo la società Christies srl lamenta la violazione o falsa applicazione della norma di diritto in materia di onere della prova ex art. 2697 cod. civ., nonchè, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe disatteso i principi espressi dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 13533 del 2001, laddove si afferma che “il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, per l’adempimento deve soltanto provare a fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, imitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”.

Nell’ipotesi di specie, la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la ricorrente, B.M. avesse dato la prova dell’adempimento del credito vantato nei suoi confronti dalla società Christies, in ragione di una prova testimoniale lacunosa, contraddittoria e sostanzialmente equivoca. A sua volta, il ragionamento della Corte territoriale sarebbe contraddittorio perchè da un verso ammetterebbe l’adempimento del credito oggetto di controversia in ragione ielle prove testimoniali offerte da controparte e, per altro, sosterrebbe che i testi di controparte riferivano per conoscenza diretta solamente fatti di contorno. La prova dell’avvenuto adempimento del credito oggetto di controversia sarebbe, dunque, raggiunta con una presunzione semplice collegata alla prova di fatti di contorno.

2.1. – Il motivo non merita di essere accolto, non tanto perchè così com’è formulato è ai limiti dell’ autosufficienza, quanto, invece, perchè la sentenza impugnata da conto in modo adeguato ed esaustivo dei fatti e delle ragioni giuridiche posti a fondamento della decisione assunta. La Corte territoriale ha ritenuto provato l’adempimento del credito oggetto del giudizio in ragione di una puntuale valutazione della prova testimoniale resa non solo dai testi indicati dalla pretesa debitrice ma, anche, di quelli indicati dalla pretesa creditrice, considerati, entrambi, unitariamente al comportamento processuale tenuto dal legale rappresentante della società Christies. Ha spiegato la Corte territoriale che le lacune rinvenibili nella prova testimoniale potevano (e sono state) colmate da quanto indicava la lettura in negativo del comportamento del rappresentante legale della società perchè, non solo, non si è presentato in giudizio, ma non ha provveduto a depositare i documenti che il Giudice aveva richiesto.

2.2. – La Corte territoriale, pertanto, non solo ha motivato la decisione assunta ma, ha, anche, indicato, in modo esaustivo, l’iter logico in ordine alla valutazione complessiva delle risultanze probatorie.

2.3. – Va qui osservato che il Tribunale prima e la Corte territoriale dopo hanno fatto corretta applicazione del principio di cui all’art. 232 c.p.c., comma 1, secondo cui, il giudice, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio stesso – valutando ogni altro elemento probatorio – qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo. L’ulteriore elemento probatorio non deve, peraltro, risultare già “ex se” idoneo a fornire la prova piena del fatto contestato – poichè in tal caso, risultando adempiuto “aliunde” il relativo onere, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all’interrogatorio -, ma, deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell’interrogatorio medesimo.

2.4 – Se invece, il ricorrente, con il motivo in esame, vorrebbe sollecitare una diversa e nuova valutazione delle risultanze probatorie, va osservato che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, la valutazione del comportamento processuale delle parti, la valutazione dell’omissione di una delle parti di dare ad un ordine del giudice, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice nel merito. Il Giudice di merito nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello d’indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

3. – Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 232 c.p.c., comma 1. Secondo la ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato per aver tratto argomenti di prova ex art. 232 c.p.c., comma 1, non tenendo conto che non è stato concesso ad O. legale rappresentante della società Christies di rendere l’interpello. Specifica la ricorrente che il giudice decideva di riservare al prosieguo della causa la decisione in ordine alla esperibilità dell’interrogatorio formale del legale rappresentante della società ingiungente, preso atto che in quella udienza vi era stata oppositore formulata da controparte ad un rinvio, considerato che a quella udienza il legale rappresentante della società chiamato all’interrogatorio formale non si era presentato.

3.1. – Anche questo motivo non merita di essere accolto, essenzialmente, perchè la Corte territoriale ha adeguatamente chiarito che il giudice poteva ritenere ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio qualora la parte non si presenti senza giustificato motivo. La ricorrente, neppure con il motivo in oggetto, dimostra che il rappresentante legale della società abbia avuto un legittimo impedimento per non presentarsi all’udienza fissata per l’interrogatorio. D’altra parte, la Corte territoriale sia pure in forma sintetica ed indiretta, ha valutato ed escluso che fosse un legittimo impedimento, il mancato scioglimento da parte del giudice istruttore della riserva circa l’istanza di fissazione di nuova udienza per l’interpello, considerato che il Giudice non ha escluso e non poteva escludere che il rappresentante legale della società potesse liberamente presentarsi ad un’udienza successiva o per indicare il legittimo impedimento oppure per chiedere di effettuare quell’interpello che gli era stato richiesto.

4. – Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 210 c.p.c.. Il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordine di esibizione dei documenti contabili della società Christies ex art. 210 c.p.c., sia per difetto del requisito dell’indispensabilità sia per genericità. Intanto, ritiene il ricorrente che al riguardo la motivazione della sentenza sia palesemente contraddittoria, per quanto la Corte in un primo momento ha ritenuto che le prove testimoniali hanno sostenuto il contrario di quanto sostenuto dall’attuale ricorrente e, successivamente, ha affermato la necessità dell’acquisizione dei documenti per superare la difficoltà di dare una piena prova dei pagamenti. L’ordine di esibizione riguarda scritture contabili e registrazioni che non esistono. La società Christies per ottemperare all’ordine del giudice avrebbe dovuto comunicare integralmente le proprie scritture contabili. La scheda dei clienti non riporta il pagamento ma, solamente, gli ordini o una parte degli stessi.

4.1. – Anche questo motivo non merita di essere accolto perchè la Corte territoriale ha sufficientemente motivato la legittimità dell’ordine di esibizione di documenti e ha correttamente applicato principi giuridici, già espressi da questa Corte (sent. n. 10916 del 2003). Tuttavia, l’ordine di esibizione di un documento (art. 210 cod. proc. civ.) costituisce una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di avvalersene e la sua ammissione come la sua non ammissione non è censurabile in Cassazione.

In definitiva, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, va rigettato il ricorso e la ricorrente, secondo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come saranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.500,00 oltre Euro 200,00 a titolo di spese e oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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