Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11852 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante, pro tempore elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GRANOZZI GAETANO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1261/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 19/02/08, depositata il 28/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

udito l’Avvocato Mosca Giovanni Pasquale difensore del ricorrente che

si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza del 28 agosto 2008 con cui la Corte d’appello Catanzaro confermava la statuizione di primo grado di rigetto della domanda di M.G., collocato nell’area quadri di (OMISSIS) livello nei confronti di Poste Italiane spa, per la definitiva assegnazione alla qualifica di quadro di (OMISSIS) livello, avendo svolto di fatto le superiori mansioni per un primo periodo dal 6 agosto 2001 al 20 gennaio 2002, per la sostituzione del quadro di (OMISSIS) livello B.P., il quale era rimasto assente per ferie e per malattia, fino al collocamento a riposo il 20 gennaio 2002, e, per un secondo periodo dal 21 gennaio 2001 al 31 luglio 2002, godendo di quattordici giorni di ferie. La Corte territoriale escludeva infatti che il periodo di sostituzione del B. desse diritto alla qualifica superiore in quanto avvenuto per malattia di costui;

Letto il ricorso del M. e il controricorso della spa Poste Italiane;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso;

Letta la memoria del M.;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili essendo infondata la pretesa di utilizzare, per l’acquisizione della qualifica superiore, il periodo di sostituzione del B. quando questi era in malattia, restando irrilevante che il medesimo al termine della malattia fosse dimissionario;

E’ stato infatti affermato in controversia del tutto analoga alla presente (Cass. n. 24348 del 15/11/2006) che “In tema di assegnazioni a mansioni superiori, la circostanza che la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente sostituito sia stata immediatamente preceduta, senza soluzione di continuita’, da periodi di sospensione dello stesso rapporto, non incide sulla distinzione da operare tra le diverse cause alle quali va riferita la necessita’ di applicazione di altro dipendente nella posizione di quello assente. Nelle ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto sussiste l’obbligo di conservazione del posto del lavoratore assente e si realizza, quindi, il presupposto della regola che impedisce, in caso di sostituzione, la c.d. promozione automatica del lavoratore applicato, presupposto assente, invece, ove il posto in organico corrispondente alla posizione da ricoprire risulti vacante, presentandosi cosi’ in termini completamente diversi l’esigenza aziendale di copertura delle mansioni proprie del titolare.” E’ stato cosi’ disatteso il precedente di cui a Cass. 18282 del 2003 invocato dal ricorrente che non era condivisibile.

E’ pur vero che il ricorrente ha continuato ad espletare le superiori mansioni dal 21 gennaio 2001 al 31 luglio 2002 e quindi per 6 mesi e 10 giorni; vanno pero’ detratti i 14 giorni di ferie che pacificamente sono stati da lui goduti in questo periodo, di talche’ lo svolgimento delle superiori mansioni risulta cosi’ inferiore ai sei mesi prescritti. Sarebbe invero possibile considerare la sostituzione del B. per il periodo in cui questi era in ferie, ma non essendo indicata in ricorso la relativa durata, non puo’ ritenersi certo che, attraverso la sommatoria, il semestre fosse stato effettuato. Ne’ in ricorso si lamenta di avere effettuato detta precisazione e che il Giudice di merito non ne abbia tenuto conto.

Non sono stati quindi allegati elementi decisivi che conducano all’annullamento della sentenza. Ne’ a questa incompletezza sul punto del ricorso puo’ ora sopperire la memoria depositata, giacche’ la circostanza che i giorni di ferie del B. risultavano dalla documentazione depositata, avrebbe dovuto essere allegata nel ricorso per Cassazione;

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 30,00 oltre mille/00 Euro per onorari, Iva CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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