Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11852 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.12/05/2017),  n. 11852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18185/2013 R.G. proposto da:

Automobili D’Antona s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Giovanni Battista Conte, Angelo Vozza e Samuele Donatelli,

elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla

via Ennio Quirino Visconti n. 99, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Taranto;

– intimato –

avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 124/29/12 e n. 126/29/12 depositate il 6 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che in relazione a due avvisi di accertamento per maggior ICI annualità 2000 e 2001 emessi dal Comune di Taranto a carico di Automobili D’Antona s.r.l., la Commissione Tributaria Regionale della Puglia respingeva l’appello proposto dalla contribuente avverso il rigetto dell’impugnazione in primo grado; contro le due sentenze d’appello la società ricorre per cassazione con tre motivi.

Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, per non aver il giudice d’appello censurato l’applicazione retroattiva della rendita catastale attribuita in variazione; il motivo è infondato, perchè l’art. 74, disponendo che dal 1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci dalla notifica, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione, senza che ciò escluda l’applicazione della rendita al periodo anteriore, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo (Cass. 14 settembre 2016, n. 18056, Rv. 640963).

Il secondo motivo denuncia insufficiente motivazione circa la data di modifica della rendita catastale, che il giudice d’appello dichiara messa in atti “anteriormente al 31 dicembre 1999”; il motivo è inammissibile per carenza di decisività, in quanto funzionale a sostenere il primo motivo, del quale si è appena evidenziata l’infondatezza.

Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, per aver il giudice d’appello ritenuto idonea la motivazione degli avvisi di accertamento; il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poichè il ricorso non riproduce testualmente gli avvisi della cui motivazione trattasi, così precludendo alla Corte la verifica sulla legittimità del giudizio espresso al riguardo dal giudice d’appello (Cass. 13 agosto 2004, n. 15867, Rv. 575601; Cass. 4 aprile 2013, n. 8312, Rv. 625996; Cass. 19 aprile 2013, n. 9536, Rv. 626383).

PQM

Rigetta il ricorso; dichiara che la ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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