Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11852 del 09/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. un., 09/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 09/06/2016), n.11852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26326-2014 per conflitto negativo di giurisdizione

proposto d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

PUGLIA – LECCE con ordinanza n. 2630/2014 depositata il 4/11/2014

nella causa tra:

MONTECO S.R.L.;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO;

– resistente non costituitosi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RICCARDO FUZIO, il quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari

la giurisdizione del giudice ordinario, con le pronunce

consequenziali.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Monteco srl, in data 25 settembre 2006, stipulò con il Comune di San Giorgio Jonico un contratto di appalto, per l’espletamento del servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Fu previsto un corrispettivo con canone annuo, da intendersi remunerativo di tutte le spese, gli oneri, gli obblighi assunti contrattualmente ed inerenti l’esecuzione dei servizi di capitolato. Fu prevista la revisione del canone in caso di aumento o riduzione di oltre il 10% della popolazione.

La società, con citazione notificata il 31 marzo 2006, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, il Comune di San Giorgio Jonico, chiedendo il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei “maggiori oneri di smaltimento dei rifiuti dovuti alla maggiore quantità di rifiuti smaltiti rispetto a quelle contrattualmente previste ed ai maggiori costi del servizio di smaltimento e dai costi di valorizzazione, riduzione volumetrica e stoccaggio dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata”.

Il Tribunale e la Corte d’appello di Taranto declinarono la giurisdizione, ritenendo che “i maggiori oneri integrano una componente del corrispettivo, con la conseguenza che si tratta comunque di revisione”, materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del GA. Nel corso del giudizio la società inoltrò altresì al Comune una domanda di revisione prezzi per ottenere emolumenti diversi ed ulteriori, dando luogo ad un procedimento amministrativo all’esito del quale il Comune di San Giorgio Jonico i con due Delib. del 2008, riconobbe la revisione del canone nella misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT dell’aumento del costo della vita.

Queste delibere furono impugnate dinanzi al TAR Puglia che, con sentenza n. 2546 del 2008, riconobbe il diritto della società alla revisione in misura piena (e non del 75%) dal novembre 2000. Il Comune provvide al relativo adeguamento con Delib. n. 14 del 2009.

Quanto, invece, alla diversa domanda originariamente proposta dinanzi al giudice ordinario dichiaratosi carente di giurisdizione, la Monteco si rimise alle valutazioni del TAR in ordine alla decisione sulla giurisdizione.

Con ordinanza del 4 novembre 2014 il TAR per la Puglia, Sezione distaccata di Lecce, ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, “in quanto la Monteco srl in questa sede non ha agito per la revisione prezzi….emolumento quest’ultimo già riconosciuto pacificamente…..”, ma per quei maggiori oneri che sono cosa diversa ed estranea alla revisione prezzi, discutendosi “in questa sede solamente della spettanza di somme derivanti dall’esecuzione del servizio oggetto del contratto stipulato tra le parti, materia esclusa dalla giurisdizione del GA” dall’art. 133, comma 1, lett. c) e, pertanto da devolversi al giudice ordinario”.

L’affermazione del TAR è fondata. Nel caso in esame, considerato l’oggetto della domanda, si è al di fuori della materia della revisione prezzi. Valgono le regole fissate dall’art. 113, comma 1, lett. b) del codice del processo amministrativo (approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) e in precedenza dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 5 (applicabile al caso in esame “ratione temporis”), che, nell’attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fanno salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi.

Questa esclusione, peraltro, non determina un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario: spettano, infatti, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdizione ordinaria solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi (Cass., sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20939).

Nel caso di specie, così come ha rilevato il PG, il contenzioso tra le parti riguarda esclusivamente il contenuto patrimoniale dell’accordo, ed in particolare, la determinazione del compenso aggiuntivo che la Monteco ha richiesto. Si tratta di una modifica dell’importo del canone che prescinde dall’esercizio di poteri autoritativi del Comune e si fonda sul sinallagma contrattuale.

Pertanto la giurisdizione è del giudice ordinario.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Taranto. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA