Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11851 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28345/2005 proposto da:

L.S. (OMISSIS), G.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI

114 A, presso lo studio dell’avvocato PASCUCCI Franco, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANCINI SERGIO e

Daniele Melotti;

– ricorrenti –

contro

LA.PA. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MACHETTA

Marco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRINI

LUCIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1594/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato MARCO MACHETTA difensore della controricorrente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La.Pa. con atto di citazione del 26 giugno 1997 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Verona, G.L. e L.S. per sentire accertare il confine tra i fondi contigui delle parti e sentire condannare i convenuti ad abbattere il muro eretto dai convenuti sulla proprietà dell’attrice.

Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, dato che avevano realizzato il muro nel 1973, chiedevano che fosse dichiarata acquisita per usucapione la proprietà dell’appezzamento di terreno in oggetto.

Il Tribunale di Verona, accertato che il muro fatto erigere dai convenuti risultava insistere per un tratto sul fondo di proprietà di parte attrice, condannava i convenuti ad abbattere il muro per tale tratto.

Proponevano appello il G. e la L. e si costituiva in giudizio la La., che chiedeva il rigetto dell’appello.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1594 del 2005, rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado.

La Corte territoriale, intanto, aveva evidenziato che su un punto della questione esaminata non vi era stato appello. Doveva darsi per accertato che la posizione del muro in questione non coincideva con il confine catastale essendo esso posizionato in gran parte sul terreno della proprietà della La. inglobando nella proprietà degli appellanti un’area di circa 85 mq. Di pertinenza del fondo adiacente. Il giudizio di appello, dunque, doveva riguardare l’accertamento dell’eventuale acquisto per usucapione della striscia di terreno da parte dei G. – L.. Al riguardo, la Corte riesaminava la prova testimoniale ed i documenti acquisti nel processo e concludeva che, al momento della notificazione della citazione non era, comunque, maturato il termine per l’usucapione.

La cassazione della sentenza n. 1594 del 2005 della Corte di appello di Venezia, è stata chiesta dai G. – L. con un ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. La. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo G. e L. lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1159 bis c.c., come introdotto dalla L. 10 maggio 1976, n. 346, in tema di usucapione breve quindicinale. Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo i ricorrenti, per non aver applicato all’ipotesi esaminata la normativa di cui all’art. 1159 bis cod. civ., che prevede un’usucapione quindicennale, sia pure nel rispetto dei requisiti prescritti dalle legge, requisiti tutti (dalla misura catastale del CTU risulterebbe che il terreno era privo di reddito domenicale, che erano trascorsi, comunque, quindici anni dalla costruzione del muro con la cui costruzione si sarebbe violata la proprietà del confinante) secondo i ricorrenti presenti e acquisiti al giudizio.

1.1. – Il motivo non merita di essere accolto perchè propone una domanda nuova o, comunque, una prospettazione difensiva fondata su fatti nuovi, considerato che la domanda di usucapione speciale di cui all’art. 1159 bis cod. civ. non era stata prospettata nè in primo grado nè nella fase di appello.

1.2. – La domanda di accertamento di usucapione quindicinnale di cui all’art. 1159 bis cod. civ. introdotto dalla L. 10 maggio 1976, n. 346, art. 1 è diversa rispetto alla domanda di accertamento di usucapione ventennale.

Ognuna di queste forme di usucapione richiede la presenza di requisiti specifici, in assenza dei quali non è possibile acquistare la proprietà o i diritti reali di godimento attraverso questo istituto. La prima ha una sua particolare natura e richiede maggiori requisiti rispetto alla usucapione ordinaria, essa è fondata su una causa petendi diversa e su presupposti di fatto da accertare ex novo (appartenenza del terreno ad un Comune classificato dalla legge quale Comune montano ai sensi della L. 3 dicembre 1971, n. 1102, oppure l’accertamento che il reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella L. 29 giugno 1939, n. 976 non superi l’ammontare di cui alla legge, l’accertamento della reale destinazione del terreno ad attività agricola). Pertanto, la domanda di usucapione speciale ex art. 1159 bis cod. civ. non può essere avanzata per la prima volta in appello se nel giudizio di primo grado si è chiesto l’accertamento dell’usucapione; ventennale e, ovviamente, non è censurabile la sentenza della Corte di Appello che abbia rigettato la domanda di usucapione ventennale senza nulla disporre in merito ad una usucapione rurale ex art. 1159 cod. civ., trattandosi di domanda nuova e diversa da quella presente nel giudizio di primo grado.

2 – Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevabile anche d’ufficio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 116 c.p.c., in ordine alla valutazione delle prove. Avrebbe errato la Corte territoriale, sempre a dire dei ricorrenti, per non aver dato rilievo all’esistenza in sito fin dai primi due o tre anno del 1970 di un reticolato di filo spinato, evidentemente rimosso in occasione dello scavo propedeutico alla costruzione del muro di cinta. Questa circostanza, specificano i ricorrenti, è stata evidenziata dal teste T.L.. Se avesse dato rilievo a questa circostanza, la Corte territoriale, avrebbe acclarato un possesso ventennale degli attuali ricorrenti in ordine alla striscia di terreno oggetto di controversia.

2.1. – Anche questo motivo non merita di essere accolto, non solo perchè con esso i ricorrenti chiedono un nuovo giudizio e una nuova valutazione di merito che non può essere chiesta e non può essere effettuata dal giudice di legittimità ma, anche, e/o, soprattutto, perchè la sentenza della Corte territoriale, ha sufficientemente specificato che l’intera deposizione testimoniale cui è riferibile l’ammissione della circostanza dell’esistenza di un reticolato al posto del muro, in contestazione, non era dotata di consistenza (cioè attendibile) perchè la deposizione di questo teste era in netto contrasto con quanto aveva dichiarato altro teste alle cui dipendenza il primo lavorava.

2.2. – E’ giusto il caso di ribadire quanto questa stessa Corte ha avuto modo di pronunciare in varie occasioni e, cioè: che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante, ovvero, ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (sent. 16499/2009).

In definitiva, il ricorso va rigettato. I ricorrenti, in ragione del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., vanno condannati al pagamento delle spese giudizio di cassazione che saranno liquidate secondo dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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