Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11851 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.C.P., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI

GINA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato

e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI

CLEMENTINA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8317/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

6.12.07, depositata il 28/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza del 28 maggio 2008 con cui la Corte d’appello di Roma rigettava la domanda proposta da M.C.P. D. di interessi e rivalutazione monetaria sulla prestazione pensionistica pagata in ritardo, ritenendo che il diritto fosse prescritto, giacche’ la domanda risaliva al 17 maggio 1987 ed era relativa ai ratei fino al 31 ottobre 1988, mentre il primo atto di messa in mora era intervenuto nel 2004 e quindi oltre il decennio, mentre non aveva valore interruttivo la lettera proveniente da un funzionario Enas che non risultava identificato;

Letto il ricorso proposto dal soccombente e il controricorso dell’Inps;

Vista la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso;

Viste le note depositate dal ricorrente;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perche’, nella specie, non si tratta di negare la capacita’ di rappresentanza dell’interessato al patronato Comitato Tricolore per gli italiani nel mondo, ma del fatto che la lettera interruttiva della prescrizione non risulta sottoscritta da alcuno, e quindi non puo’ avere efficacia in tal senso;

Rilevato che e’ stato gia’ affermato (Cass. n. 19105 del 12/09/2007) che “In tema di prescrizione del diritto a rivalutazione di interessi sui ratei di trattamento pensionistico tardivamente erogati, decorrente dal centoventunesimo giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa di pensione, la richiesta della prestazione previdenziale rivolta all’ente assicuratore da un istituto di patronato per conto dell’assicurato, interrompe la prescrizione anche in difetto di delega, stante il potere di rappresentanza attribuito a detti istituti dal D.Lgs.C.P.S. n. 804 del 1947, art. 1 purche’ l’atto sia comunque sottoscritto da un rappresentante dell’istituto di patronato, atteso che la sola sottoscrizione attesta la provenienza dell’atto dal suo autore. La prova della sottoscrizione deve essere fornita dall’interessato, il quale non puo’ limitarsi ad invocare l’ordine di esibizione giudiziale in relazione ad un atto nella sua disponibilita’ o di agevole acquisizione mediante richiesta all’ente previdenziale destinatario.”;

Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato e che non si deve provvedere sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche del 2003.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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