Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11851 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. un., 09/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 09/06/2016), n.11851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26023/2011 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE

2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PALMERI, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIACOMO D’ASARO, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO SANITA’ DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“(OMISSIS)”, in persona del Direttore

generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTE 18, presso lo studio dell’avvocato ANNAMARIA INTROINI,

che la rappresenta e difende, per delega in calce alla comparsa di

costituzione di nuovo difensore;

– controricorrente incidentale –

e contro

GESTIONE STRALCIO USL/(OMISSIS) DI PALERMO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1776/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

uditi gli avvocati Giacomo D’ASARO, Annamaria INTROINI, Stefano

VARONE per l’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso, assorbito il secondo e l’incidentale.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

B.G. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo l’ARNAS (Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione “(OMISSIS)”), l’Assessorato alla salutst, della Regione siciliana e la Gestione stralcio della USL n. (OMISSIS). Spiegò: – di essere stato assunto nel 1976 alle dipendenze dell’ente ospedaliero specializzato per la cura dei tumori “(OMISSIS)”, per poi passare alla USL n. (OMISSIS) e quindi all’ARNAS; – di essere stato esposto a radiazioni ionizzanti e di non aver fruito delle misure previste dalla normativa dettata per la tutela dei lavoratori esposti a rischi derivanti da tale tipo di radiazioni (D.P.R. n. 185 del 1964 e D.Lgs. n. 230 del 1995); – di aver contratto una patologia neoplastica vescicale, seguita da altre patologie in rapporto di causalità con l’esposizione alle radiazioni.

Chiese la condanna dei tre convenuti, al risarcimento, in solido tra loro, dei danni subiti, da liquidarsi in misura di un miliardo di lire o della minore somma ritenuta equa.

Il Tribunale condannò l’ARNAS al pagamento della somma di 344.969,96 Euro, oltre rivalutazione ed interessi. Rigettò le domande nei confronti degli altri convenuti.

L’ARNAS propose appello.

Il B. propose appello incidentale ed appello principale.

L’Assessorato propose appello incidentale in ordine al mancato rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

La gestione stralcio rimase contumace.

La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò il difetto di giurisdizione dell’AGO in relazione alle pretese risarcitorie relative alle patologie manifestatesi sino al 30 giugno 1998 e condannò l’ARNAS al pagamento di 163.900,00 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alle patologie manifestatesi dal 1 luglio 1998 in poi.

Il B. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L’ARNAS si è difeso con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, articolato in tre motivi.

L’Assessorato si è difeso con controricorso. La Gestione stralcio non ha svolto attività difensiva.

La sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria del 2 febbraio 2016, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite.

Il Primo Presidente ha disposto che la Corte pronunci a Sezioni unite.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, sono simmetrici, concernono entrambi la giurisdizione, che, come si è detto, la Corte d’appello ha diviso tra giudice amministrativo e giudice ordinario, a seconda che le patologie causate dalla esposizione a radiazioni si siano manifestate prima o dopo il 30 giugno 1998.

Il B. sostiene che la giurisdizione è del giudice ordinario anche con riferimento alle patologie manifestatisi prima del 30 giugno, l’ARNAS sostiene invece che la giurisdizione è del giudice amministrativo anche per le patologie manifestatesi dopo tale data.

Il ricorrente principale ha ragione: la giurisdizione è integralmente del giudice ordinario.

Deve premettersi che la Corte d’appello ha accertato che, a causa della esposizione alle radiazioni, il B. ha contratto una neoplasia vescicale accertata nel (OMISSIS), come risulta dalle certificazioni mediche in atti. L’anno successivo si è poi manifestata una sindrome ansioso depressiva, di cui dà atto la commissione medica per l’accertamento della invalidità civile. Nel (OMISSIS) sono intervenute una “Alopecia multicentrica” alle gambe ed alle mani ed una “Cataratta sottocapsulare bilaterale”, entrambe insorte a causa della esposizione alle radiazioni, come emerge dalla consulenza tecnica d’ufficio richiamata nella sentenza, che così si esprime: le patologie successive al (OMISSIS) “non sono eziologicamente riconducibili alla patologia neoplastica, rappresentandone sviluppi o complicazioni, ma hanno in comune con questa soltanto la causa iniziale, costituita dall’esposizione professionale alle radiazioni ionizzanti” (sentenza, pag. 7).

Quindi, al di là delle relazioni tra le varie patologie, la Corte ha accertato che dipendono tutte da una medesima causa, costituita dalla esposizione a radiazioni ionizzanti senza l’adozione delle necessarie misure a tutela del lavoratore.

Questa comune eziologia comporta che le malattie sono espressione di un fenomeno unitario e, di conseguenza, unitario deve essere il giudizio sul relativo danno.

Vale, in questo caso, quanto le Sezioni unite affermano costantemente da alcuni anni: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento del danno per prestazioni lavorative rese oltre il settimo giorno, anche se relative a prestazioni espletate prima del 30 giugno 1998, trattandosi di diritto che non ha ad oggetto la corresponsione di una voce retributiva bensì di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale)” (così, fra le altre, Cass., sez. un., 7 gennaio 2013, n. 142).

Di conseguenza, la giurisdizione nel caso in esame è integralmente del giudice ordinario, il che comporta l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale ed il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale dell’ARNAS. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà giudicare sull’intera domanda, il che comporta anche la necessità di rinnovare la decisione in ordine alla legittimazione passiva, espressamente adottata dalla Corte di merito sul presupposto che la giurisdizione fosse limitata alle patologie manifestatesi dopo il (OMISSIS). Parimenti la Corte dovrà giudicare su tutti i danni oggetto della domanda originaria comprese le ulteriori conseguenze ecologicamente connesse, determinatesi in seguito, e compresi gli eventuali danni non patrimoniali.

PQM

La Corte accoglie in parte il ricorso principale e rigetta in parte l’incidentale. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario anche sulla parte della domanda anteriore al (OMISSIS), cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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