Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11851 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 05/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5986-2020 proposto da:

C.M., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI VALERI 1, presso lo studio dell’avvocato MAURO GERMANI, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MONTECOMPATRI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARLO FELICE, 63, presso lo

studio dell’avvocato CAROLA CHINAPPI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’8.1.2019, dichiarò inammissibile l’appello proposto da C.M. ed altri nei confronti del Comune di Montecompatri avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva rigettato la domanda di usucapione;

la corte di merito fondò la decisione sull’assenza di specificità del motivo, aì sensi dell’art. 342 c.p.c., relativo alla carenza di prova della proprietà in capo al Comune e ritenne infondata la domanda nel merito;

– per la cassazione hanno proposto ricorso C.M. e gli altri soggetti indicati in epigrafe sulla base di due motivi;

ha resistito con controricorso il Comune di MonteCompatri.

Diritto

RITENUTO

che:

– il ricorso è inammissibile;

in primo luogo è omessa l’esposizione sommaria dei fatti, attraverso la ricostruzione dello svolgimento del processo di primo grado, delle motivazioni della sentenza e delle difese delle parti nel giudizio d’appello (Cassazione civile, sez. un., 29/03/2013, n. 7931);

entrambi i motivi di ricorso, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 3” e “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio” non censurano una delle rationes decidendi, che da sola sosteneva la decisione, fondata sul difetto di specificità dei motivi d’appello (Cassazione civile, sez. un., 29/03/2013, n. 7931); i motivi di ricorso ripropongono, in sede di legittimità, una diversa valutazione dei fatti di causa e degli accertamenti effettuati dal giudice di merito;

peraltro la censura relativa al vizio di motivazione è preclusa dall’art. 348 ter, comma 4 e 5 in caso di cosiddetta “doppia conforme”; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-2 della Corte di cassazione, il 5 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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