Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11850 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 28.289/05) proposto da:

s.p.a. CRISTIANO DI THIENE (p.iva (OMISSIS)) in persona del

presidente del consiglio di amministrazione sig. S.

C.; rappresentata e difesa dall’avv. PIVA Aldo del Foro di

Vicenza e dall’avv. Francesco Caffarelli del Foro di Roma;

elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via

Tigrè n. 37, giusta procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

– s.r.l. F.A.C.O.M. (c.f. (OMISSIS)) in persona

dell’amministratore unico sig. D.P.D.; rappresentata e

difesa dall’avv. CANTONI Angelo del Foro di Modena ed elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’avv. Marco Baliva in Roma via Carlo

Poma n.4, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1618/2004 del Tribunale di Modena quale

giudice di appello; depositata il 12/07/2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il procuratore della ricorrente avv. Francesco Caffarelli, che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La spa Cristiano di Thiene propose opposizione innanzi al giudice di pace di Modena avverso il decreto con il quale, in accoglimento di un ricorso monitorio della srl Facom, le era stato ingiunto il pagamento di somme a fronte della fornitura di una partita di cerniere che avrebbe formato, secondo l’opponente, oggetto di accordo risolutorio dell’originario ordine. Il Giudice adito, pronunziando sentenza n. 846/2000, nel contraddittorio della ingiungente, respinse l’opposizione, dopo aver omesso l’audizione di una teste, indotta dall’opponente, pur avendo ammesso i capitoli sui quali la stessa avrebbe dovuto rispondere. Il Tribunale di Modena, pronunziando sentenza n. 1618/2004, respinse il gravame della Cristiano di Thiene, ritenendo che il provvedimento con il quale il giudice di pace aveva invitato le parti a precisare le proprie conclusioni, adottato all’udienza fissata per l’audizione della teste – non comparsa – costituisse sostanzialmente una revoca dell’ordinanza ammissiva e che la riproposizione delle medesime istanze istruttorie in appello urtasse contro il disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 2; nel merito poi il giudice del gravame confermò la valutazione delle emergenze di causa posta a base dell’impugnata decisione.

La Cristiano di Thiene ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidandolo a quattro motivi, cui ha resistito la Facom con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 187 c.p.c.; art. 2697 c.c., artt. 244 e 345 c.p.c.; art. 111 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentandosi che irragionevolmente sarebbe stata ritenuta esistente una revoca implicita dell’ordinanza ammissiva della testimonianza e che erroneamente sarebbe stato invocato il divieto di proporre nuove domande in appello.

2 – Con il secondo motivo viene fatta valere la violazione dell’art. 345 c.p.c.; dell’art. 111 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto, non potendosi ritenere richiesta istruttoria nuova quella avanzata nell’appello, il Tribunale avrebbe deciso la controversia prevaricando il diritto di difesa della deducente, atteso che le emergenze istruttorie esaminate dai giudici di merito non avrebbero potuto essere correttamente valutate senza assumere la teste pretermessa.

3 – Con il terzo motivo viene denunziata la violazione degli artt. 244 e 245 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, facendo altresì valere l’erroneità della motivazione su un punto decisivo della causa, negando – di nuovo – che fosse legittima la ritenuta revoca implicita dell’ordinanza ammissiva.

4 – Con il quarto motivo la ricorrente reitera la denunzia di violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3; art. 244 c.p.c., in relazione all’art. 2697 cod. civ. per le medesime ragioni indicate nel terzo motivo.

5 – I motivi sopraesposti possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione logica – che quasi sempre si traduce in sovrapposizione argomentativa – che essi presentano.

5/a – Gli stessi non possono dirsi fondati in quanto non viene riportato il contenuto del verbale in cui il giudice di pace ritenne di non dare seguito alla prova e , contestualmente, di invitare le parti a rassegnare le proprie conclusioni, così impedendo alla Corte di scrutinare se la decisione di ritenere non più rilevante la deposizione fosse poi stata seguita, in sede di precisazione delle conclusioni, da una specifica reiterazione della richiesta istruttoria; ulteriore ostacolo alla delibazione, da parte della Corte, delle censure riportate nel ricorso è rappresentato dalla mancata deduzione dell’essenzialità dell’audizione del teste, non essendo riportato lo svolgimento dell’istruttoria – in cui vennero sentiti altri testi – e non essendo state esaminate criticamente le altre emergenze istruttorie poste dal Tribunale di Modena a base della conferma della pronunzia del giudice di pace: ciò al fine di permettere alla Corte il preliminare scrutinio della sussistenza dell’interesse alla specifica censura.

6 – Ne deriva che la reiterazione della richiesta istruttoria, in sede di appello, correttamente fu disattesa in quanto considerata in violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 (nella formulazione derivante dalla modifica introdotta con la L. n. 353 del 1990 e successive modificazioni). Gli ulteriori profili di censura, essendo dipendenti da quelli sopra esaminati, risultano assorbiti.

7 – Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 800,00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA