Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11850 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. II, 18/06/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 18/06/2020), n.11850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20554-2019 proposto da:

N.S., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO NOVELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3096/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da N.S. la sentenza n. 3096/2018 della Corte di Appello di Ancona con ricorso fondato su cinque motivi.

Parte intimata ha depositato generico “atto di costituzione” per resistere al ricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente chiedeva, come da atti, alla competente Commissione Territoriale il riconoscimento della protezione internazionale.

La domanda veniva rigettata.

Impugnata la decisione della detta Commissione con successivo ricorso, quest’ultimo veniva rigettato con provvedimento del Tribunale di Ancona all’esito del procedimento n. R.G. 1603/2017.

Veniva, quindi, interposto appello dall’odierno ricorrente avverso la decisione del Tribunale.

L’adita Corte di Appello, con la sentenza oggetto del ricorso, rigettava il proposto gravame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Il primo motivo del ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Il motivo cumula, in modo generico, l’esposizione di pretese violazioni di varie norme, promiscuamente citate, senza tuttavia confrontarsi con la ratio della gravata sentenza e senza la specifica indicazione del tipo di protezione internazionale in ordine alla quale si deducono le violazioni stesse.

Appare, quindi, del tutto strumentale l’invocazione delle pretese violazioni di legge giacchè la fondamentale ragione su cui si fonda la decisione gravata (in nulla intaccata col motivo qui in esame) è che risultava del tutto inconferente ed ininfluente il timore di persecuzione addotto dal ricorrente al fine di vedersi riconosciuta l’invocata protezione internazionale primaria.

Il motivo va, dunque, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Il motivo, che appare riferito al riconoscimento dello status di rifugiato, è infondato.

Il Giudice del merito, ha, in punto, svolto il dovuto esame di fatti e circostanze, alla cui stregua è stato ritenuto, con apprezzamento proprie del Giudice del merito, l’insussistenza dei motivi che potevano giustificare detto richiesto riconoscimento.

Il motivo deve, pertanto, essere respinto.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta la violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Il motivo risulta incentrato sulla questione della credibilità delle dichiarazioni rese dai richiedente.

Tuttavia non emerge dal motivo se la doglianza sia rivolta a tutte le forme di protezione o, specificamente, ad una delle stesse.

La censura, pertanto, difetta del necessario requisito di specificità.

Tale difettosità assume particolare rilievo specie ove si consideri che la violazione di legge invocata deve, correttamente, correlarsi a ciascuna singola ipotesi di protezione internazionaie giacchè ognuna di esse riveste una propria specifica ed autonoma natura, ratio e ragion di essere.

Il motivo deve, perciò, essere respinto.

4.- Il motivo denuncia la violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento ai criteri applicabili all’esame delle domande.

Viene, in sostanza, contestato che non vi sia stato un effettivo giudizio della non credibilità del richiedente con riferimento, in particolare, alla protezione sussidiaria.

Il presente motivo va, opportunamente, trattato insieme al successivo, ma collegabile sesto motivo, di seguito immediatamente riportato.

5.- Il sesto motivo del ricorso, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è così rubricato: “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”.

La doglianza è svolta con specifico riferimento alla richiesta protezione umanitaria.

6.- Entrambi i suesposti motivi quarto e sesto sono fondati, nei limiti di seguito specificati, e devono, pertanto essere accolti con ogni conseguenza di legge.

In effetti parte ricorrente deduce che, in relazione alle dette forme di protezione (sussidiaria ed umanitaria) vi sia stata violazione di legge.

Più specificamente è contestato il fatto che la valutazione della ricorrenza o meno dei presupposti di legge per la concessione della protezione internazionale primaria non poteva estendersi (negativamente ed automaticamente) alle altre richieste forme di protezione – umanitaria e sussidiaria – invocate.

Parte ricorrente deduce che non potevano essere travolta pure le altre avanzate istanze.

E tanto, in particolare, in dipendenza del fatto che – con riferimento alla protezione sussidiaria ed anche a quella umanitaria – la Corte del merito nulla ha detto di specifico.

Al riguardo quella Corte ha solo lapidariamente affermato che, per la stesse, si era “fuori dei presupposti” di legge, senza null’altro -anche in breve – aggiungere.

Una tale assenza totale di valutazione sui due detti tipi di protezione invocata finisce, quindi, col tramutarsi in vera e propria violazione di legge sostanziando i vizi denunciati.

Le censure di cui ai motivi qui congiuntamente esaminati si appalesano, pertanto ed allo stato, fondate e comportano la cassazione – in punto – della gravata decisione.

7.- Col quinto motivo si svolge doglianza in ordine alla violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della normativa sui criteri applicabili all’esame delle domande.

Il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento dei motivi quarto e sesto.

8.- La sentenza va dunque cassata con rimessione della causa al Giudice del rinvio in dispositivo indicato, che provvederà a rivalutare e decidere la controversia provvedendo nel senso innanzi indicato.

PQM

La Corte:

accoglie il quarto ed il sesto motivo del ricorso, assorbito il quinto e rigettati i rimanenti, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al altra Sezione della Corte di Appello di Ancona.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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