Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11850 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VERONA

30, presso lo studio dell’avvocato GUIDA CRISTIANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PENTANGELO RAFFAELE, giusta mandato ad litem in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 280/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

3.12.08, depositata il 31/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza del 31 marzo 2009 con cui la Corte d’appello di Salerno rigettava l’appello proposto da C.C. avverso la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta rigettato la domanda di risarcimento danni conseguenti alla errata comunicazione da parte dell’Inps, ed aveva riconosciuto il diritto dell’Istituto a ripetere quanto indebitamente erogato per pensione di vecchiaia dal maggio 2003 al gennaio 2007. L’Istituto aveva dedotto che figuravano accreditati contributi dal 1962 al 1964 solo a seguito di dolosa manipolazione ad opera di ignoti degli archivi informatici. La Corte territoriale, premesso che la prova del requisito contributivo e’ a carico dell’assicurato, e che la ricorrente aveva proposto anche altra domanda di pensione respinta nel 2004 per mancanza di contribuzione, affermava che nessuna responsabilita’ si poteva rinvenire a carico dell’Istituto, sia perche’ la ricorrente non aveva mai fatto espressa e formale richiesta dell’estratto conto contributivo, mentre, solo a seguito di richiesta poteva sorgere l’obbligo, sia a causa della manipolazione dolosa dei dati afferenti a ben 140 posizioni pensionistiche, per il che l’Inps aveva sporto denuncia penale. Risultava altresi’ che la C. aveva svolto attivita’ di coltivatrice diretta solo per gli anni 1957/1961 e dal 1965 al 1968, mentre per gli anni dal 1962 al 1964 non era stata neppure iscritta negli elenchi dei coltivatori; cio’ premesso la Corte territoriale negava l’applicazione delle leggi sulla ripetizione dell’indebito previdenziale n. 662/96 e 448/2001, per il dolo della assicurata, la quale doveva essere ben consapevole della mancanza di contribuzione, per mancanza di espletamento di attivita’ lavorativa per il periodo in contestazione; Letto il ricorso della soccombente e il controricorso dell’Inps;

Vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. di inammissibilita’ del ricorso per inidoneita’ dei quesiti;

Ritenuto che, anche a volerne ritenere la ammissibilita’ (in quanto manca anche la espressa indicazione delle violazioni che la sentenza avrebbe posto in essere), il ricorso e’ comunque manifestamente infondato;

Ritenuto infatti che, se va sicuramente valutata la responsabilita’ dell’Istituto nella comunicazione di dati inesatti, vi e’ anche da considerare, come ritenuto dalla sentenza impugnata, quella della assicurata, che non poteva ragionevolmente confidare nella esattezza della comunicazione, ben dovendo sapere che per gli anni dal 1962 al 1964 non poteva esservi contribuzione per mancanza di svolgimento dell’attivita’ lavorativa ed essendo a conoscenza che altra sua domanda di pensione proposta in precedenza, era stata rigettata per mancanza di contributi;

Ritenuto che pertanto una comunicazione siffatta, che avrebbe dovuto indurre ad acquisire ulteriori informazioni prima di abbandonare il lavoro, non poteva essere dotata di efficienza causale decisiva nelle determinazioni della ricorrente medesima;

Ritenuto che dette circostanze, oltre a quella dimostrata in giudizio, della dolosa manipolazione dei dati afferenti a ben 140 posizioni pensionistiche, inducono ad escludere, come affermato dalla Corte territoriale, la responsabilita’ dell’Istituto per i danni reclamati;

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato e che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza (la Corte precisa che manca la dichiarazione sostitutiva di certificazione della ricorrente D.L. n. 269 del 2003, ex art. 42, u.c., convertito in L. n. 326 del 2003).

P.Q.M.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre duemilacinquecento/00 Euro per onorari, spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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