Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11850 del 12/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.12/05/2017), n. 11850
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17090/2013 R.G. proposto da:
P.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Valeria Marsano,
presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma alla via
Barnaba Tortolini n. 29, per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Roma Capitale, già Comune di Roma, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Massimo Baroni e Antonio Ciavarella, presso di loro
elettivamente domiciliata in Roma negli uffici dell’Avvocatura
capitolina alla Via Tempio di Giove n. 21, per procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
Agenzia delle Entrate, successore ex lege dell’Agenzia del
Territorio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è
domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
n. 324/14/12 depositata il 15 maggio 2012.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 aprile
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Letta la memoria depositata dalla ricorrente, che insiste per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RILEVATO IN DIRITTO
Che in relazione ad avvisi di accertamento per maggior ICI annualità 2003/2006 notificati dal Comune di Roma a P.G. per effetto di un riclassamento di immobile da categoria A/2 ad A/10, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello dell’ente locale contro l’annullamento di primo grado.
La contribuente ricorre per cassazione con due motivi, il primo denunciante vizio motivazionale e il secondo omesso esame, per non aver il giudice d’appello considerato che la P. aveva acquistato l’immobile censito in A/2 senza sapere dell’istanza di variazione in A/10 presentata anni prima dal dante causa del proprio dante causa, istanza accolta con ritardo e applicazione retroattiva della nuova rendita.
Il giudice d’appello ha osservato che la variazione della categoria catastale è stata messa in atti il 18 ottobre 1999 e che allora il Comune era obbligato a recuperare la maggior imposta, il danno patito dalla contribuente potendo rilevare esclusivamente sul piano civilistico della responsabilità del venditore; motivazione, questa, immune da vizi logici e giuridici.
Invero, per gli atti modificativi della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 i soggetti attivi accertano la maggior imposta sulla base della rendita attribuita, mentre unicamente dal 1 gennaio 2000 tali atti sono efficaci soltanto dalla notifica (L. n. 342 del 2000, art. 74).
Vero che il dante causa di P.G. non era il soggetto richiedente la variazione ( D.A.C.), bensì il relativo avente causa ( D.M.S.), ma l’eventuale responsabilità ex vendito è in grado di risalire i passaggi traslativi attraverso la chiamata in garanzia, nè può escludersi in astratto una responsabilità aquiliana da induzione all’inadempimento.
Connotata da forte ritardo nell’annotazione della variazione (denuncia risalente al 1986), la fattispecie si presenta così peculiare da imporre la compensazione delle spese di ogni fase e grado.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese; dichiara che la ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017