Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11850 del 09/06/2016

Cassazione civile sez. un., 09/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 09/06/2016), n.11850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13251/2011 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI

DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA PETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI MANIERI, per delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

stesso, rappresentato e difeso dall’avvocato ELISABETTA LANZETTA,

per delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1509/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

uditi gli avvocati Giovanni MANIERI, Samuela PISCHEDDA per delega

orale dell’avvocato Elisabetta Lanzetta;

udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

S.L. ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, pubblicata il 19 gennaio 2011, che respinse il suo appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Pescara aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell’AGO. Lo S., già dipendente dell’INPS, aveva chiesto al giudice ordinario la condanna dell’Istituto a corrispondergli l’indennità prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 2, per il periodo 3 gennaio 1994 – 18 aprile 1996 nel quale non aveva potuto esercitare le funzioni ispettive esterne a causa di un provvedimento del direttore generale di revoca del profilo professionale necessario a tal fine. Provvedimento che il TAR Abruzzo – sezione distaccata di Pescara aveva sospeso in data 13 novembre 1994 e poi annullato con sentenza del 7 febbraio 2003.

Il Tribunale ordinario dichiarò il difetto di giurisdizione in quanto l’atto lesivo (provvedimento del Direttore generale) risaliva a data anteriore al 30 giugno 1998.

Lo S. propose appello, che venne rigettato dalla Corte d’appello dell’Aquila.

Contro questa decisione lo S. ha proposto ricorso per cassazione. L’INPS si è difeso solo con discussione orale della controversia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La tesi posta dallo S. a fondamento del ricorso è che egli era nella impossibilità di agire per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita dell’indennità di funzione prima che il TAR si esprimesse in ordine alla illegittimità del provvedimento di revoca delle funzioni ispettive esterne.

E’ una tesi infondata in quanto, come la giurisprudenza ha precisato, la domanda di risarcimento di un danno prodotto dall’esercizio illegittimo della funzione amministrativa è ammissibile senza che sia necessario attendere l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento amministrativo (Cass., sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30254).

Pertanto, deve essere condivisa e confermata la decisione della Corte d’appello in ordine alla carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla domanda proposta per chiedere il risarcimento di un danno prodotto da un provvedimento dell’INPS datato 3 gennaio 1994.

Peraltro, in questo caso, se è vero che l’annullamento da parte del TAR è intervenuto solo nel 2003, è anche vero che il provvedimento di revoca fu sospeso con ordinanza del medesimo TAR del 3 novembre 1994 e quindi già la sospensiva della revoca permetteva di agire a tutela del diritto di svolgere le funzioni ispettive esterne e di percepire, conseguentemente, la relativa indennità.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con compensazione di spese, considerata la peculiarità della vicenda e i tempi di maturazione della elaborazione giurisprudenziale richiamata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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