Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1185 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 22/01/2010), n.1185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 3995 R.G. 2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa per legge dalla Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria in Roma, alla Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

G.G., rappresentato e difeso, giusta procura a margine

del controricorso, dall’avv. PACE Fabio, con il quale elettivamente

domicilia per legge presso la Cancelleria della Corte;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia in data 3 dicembre 2004, depositata col n.

58/27/04 il 17 gennaio 2005.

Viste le richieste scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato;

udita, in Camera di consiglio, la relazione del Dott. Papa.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che ha respinto il gravame dell’Agenzia delle entrate, Ufficio di Milano (OMISSIS), avverso la decisione con cui la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso del contribuente G.G. – esercente attività di odontoiatra – contro il silenzio rifiuto sulle istanze di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2001.

Denunciando “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3. Motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia”, la ricorrente, dopo aver esposto le sue critiche alla valutazione operata dal giudice a quo, ritiene “di tutta evidenza che la C.T.R. esclude senza congrua motivazione la soggettività di imposta del Dott. G.”, il quale resiste con controricorso.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.M. ha chiesto accogliersi il ricorso per manifesta fondatezza.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che:

– Il ricorso è manifestamente fondato.

La sentenza, dopo un rapidissimo accenno alle vicende processuali, così si esprime: “La Commissione, esaminate le controdeduzioni all’appello, proposte dal contribuente, ritiene che vada confermata la decisione della commissione di primo grado, e ciò pure in considerazione di recenti sentenze, sia di merito che della Suprema Corte, che hanno ritenuto di esentare dall’IRAP i professionisti, seppure in presenza di un minimo di organizzazione”.

Tale icastica conclusione non risulta in alcun modo rapportata alle censure mosse dall’appellante, così da non rivelare neppure implicitamente le ragioni della adesione ad un indirizzo giurisprudenziale solo genericamente evocato. Le proposizioni, assolutamente inidonee a rivelare una qualche ratio decidendi, si esauriscono in una motivazione meramente apparente.

Si impone quindi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della medesima Commissione tributaria, per il nuovo necessario esame del gravame; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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