Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1185 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1185 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

sul ricorso 21011/2012 proposto da:
Nicolai Roberto, nella qualità di titolare della omonima ditta
individuale, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio
Emanuele II n. 284, presso lo studio dell’avvocato Malinconico Carlo,
che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Iride S.p.a.;
– intimata –

Data pubblicazione: 18/01/2018

nonchè contro

Iren S.p.a., già IRIDE S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare
n. 14, presso lo studio dell’avvocato Pafundi Gabriele, che la

Bertone Giulio, giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro
Nicolai Roberto;
– intimato –

avverso la sentenza n. 684/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 15/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/09/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza del
Tribunale di quella stessa città, con la quale era stata rigettata la
domanda avanzata da Roberto Nicolai, titolare dell’omonima ditta
individuale i nei confronti di IRIDE S.p.A. (già AMGA di Genova), volta
far dichiarare la nullità o l’annullamento di un lodo arbitrale irrituale
pronunciato in Roma il 19.12.2002, all’esito del giudizio volto alla
valutazione delle riserve iscritte nell’ambito del contratto d’appalto
stipulato inter partes. Dopo aver ritenuto correttamente instaurato il
2

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Anselmi Daniela,

contraddittorio

d’appello,

costituendo

la

cessione

d’azienda

intervenuta in corso di causa tra la Società committente e la
caposettore Gas Acqua S.r.l. (poi Iride Acqua Gas S.p.A.) una
successione a titolo particolare nel diritto controverso, i giudici a quo,
per quanto d’interesse hanno affermato che: a) lo spostamento della

nullità, in quanto la clausola era finalizzata ad agevolare lo
svolgimento dell’arbitrato presso il luogo ove il presidente aveva il suo
domicilio, e la modifica era stata tacitamente operata dalle parti,
tramite la scelta effettuata dagli arbitri da loro stesse nominati, di un
presidente con domicilio diverso da quello menzionato in seno alla
detta clausola; b) la mancata partecipazione del Consulente di parte
del Nicolai alle operazioni peritali non comportava la nullità della
consulenza, nullità che aveva carattere relativo e non era stata
tempestivamente eccepita dal difensore dell’appaltatore, constando,
peraltro, che il CTP era stato convocato e successivamente invitato
alle operazioni peritali, ed aveva inoltre svolto osservazioni scritte al
supplemento di consulenza, talchè la violazione del diritto di difesa
non era ravvisabile.
Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso, l’Impresa
con tre motivi, i quali resiste la Società Iren (già denominata AMGA
S.p.A.) con controricorso, con cui ha proposto un motivo di ricorso
incidentale. Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione d’inammissibilità
del ricorso, per essere la Società Iride, cui il ricorso è stato indirizzato,
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sede dell’arbitrato -da Genova a Roma- non comportava la dedotta

stata incorporata nella Società Iren per atto perfezionato con efficacia
differita al 1.7.2010. 2. L’eccezione è infondata, sulla scorta del
principio, affermato dalle SU di questa Corte con la sentenza n. 15295
del 4/07/2014, secondo cui: <

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