Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11849 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 28.405/05) proposto da:

G.P. (c.f. (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avv. LANDI Roberto del Foro di Forlì-Cesena e con quest’ultimo

domiciliata presso lo studio dell’avv. Paolo Gelli in Roma, via Carlo

Poma n. 4, giusta procura in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

R.G.L. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso,

giusta procura a margine del controricorso, dall’avv. FIORE Giovanna

ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Roma,

via Degli Scipioni n.94, giusta procura a margine del controricorso

con ricorso incidentale;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

G.M. e G.A.;

– intimati-

nonchè sul ricorso incidentale (iscritto al n.r.g. 334/06) proposto

da:

R.G.L. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso,

giusta procura a margine del controricorso, dall’avv. Giovanna Fiore

ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Roma,

via Degli Scipioni n. 94, giusta procura a margine del controricorso

con ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

G.P.; G.M.; G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1184/2004 della Corte di Appello di Bologna,

depositata il 30/09/2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il procuratore della ricorrente avv. P. Fiermonte, con delega

dell’avv. Roberto Landi, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;

Udito il procuratore del controricorrente e ricorrente incidentale

avv. Giovanna Fiore, che ha insistito per il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento di quello incidentale;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e l’accoglimento, per quanto di ragione, di quello

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.G.L. convenne, con citazione del novembre 1991, innanzi al Tribunale di Forlì G.P., A. e M., promittenti venditori di una porzione di immobile sita in (OMISSIS), chiedendo che fossero condannati a rilasciare due locali compresi nel preliminare ad esecuzione anticipata, non ancora consegnati; si costituirono i convenuti assieme a C.M.i, – madre di A. e M. e cognata di G.P. – altra comproprietaria dei beni, non parte del preliminare, eccependo l’inadempimento dell’attore che non avrebbe pagato alcune rate del prezzo e che avrebbe effettuato, sulla porzione di fabbricato già consegnatagli, lavori non autorizzati; instarono affinchè venisse accertata l’insussistenza di vizi lamentati dal promissario acquirente. In corso di giudizio il R. chiese l’emanazione di sentenza ex art. 2932 cod. civ..

A detta causa venne riunita quella iniziata – con atto notificato nel gennaio 1994 – dalla C. con la quale questa aveva chiesto la riduzione in pristino dell’immobile e la condanna del R. al risarcimento dei danni, previa declaratoria di nullità o inefficacia del preliminare nei propri confronti: in detto procedimento si erano altresì costituiti i G., aderendo alle conclusioni dell’attrice.

L’adito Tribunale, con sentenza pronunziata nel luglio 2001, ritenne che la C. avesse, con la propria condotta, ratificato l’operato degli altri promittenti venditori ed accolse la domanda di emanazione di sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo, respingendo ogni altra richiesta.

La Corte di Appello di Bologna, decidendo sull’appello dei G. – anche nella qualità di eredi della C., deceduta nelle more del giudizio di primo grado – e sul gravame incidentale del R., respinse la prima impugnazione e dichiarò inammissibile la seconda.

La Corte territoriale pervenne a tale decisione ritenendo: 1 – che fosse applicabile la disciplina della vendita di cosa parzialmente altrui piuttosto che quella della vendita fatta dal falsus procurator, come giudicato dal Tribunale; 2 – che l’acquisto jure hereditario da parte dei G. della quota della Candoli consentiva di confermare l’emissione di sentenza ex art. 2932 cod. civ.; 3 – che non poteva pronunziarsi la risoluzione del preliminare per inadempimento del R. al pagamento dell’ultima parte del prezzo, atteso che il saldo avrebbe dovuto avvenire al momento della stipula del contratto definitivo e considerata l’offerta del medesimo R., contenuta in citazione, di pagare il saldo del prezzo, circostanze queste che avrebbero permesso di ritenere giustificato il rifiuto, precedente il giudizio, di addivenire alla formale stipula, essendo collegato all’inadempimento delle controparti (di fargli ottenere la proprietà anche della parte intestata alla C.); 4 – che la domanda risarcitoria del R., disattesa dal Tribunale, era stata proposta in ritardo, in sede di precisazione delle conclusioni.

Contro tale decisione ha proposto ricorso principale G.P. sulla base di tre motivi cui ha resistito il R., proponendo a sua volta ricorso incidentale, illustrato da memoria; gli intimati A. e G.M. non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno riuniti i ricorsi ricorrendo i presupposti dell’art. 335 c.p.c..

1 – Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1480 cod. civ., nonchè l’erronea e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia là dove la Corte territoriale ha sostanzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Forlì in ordine alla domanda di trasferimento ex art. 2932 cod. civ., dell’immobile: sostiene la G. che la norma applicata dal giudice dell’appello appresterebbe una tutela in favore del compratore che incolpevolmente abbia ritenuto l’immobile di proprietà dei venditori mentre nella fattispecie il R. era pienamente a conoscenza della esistenza di un comproprietario – la C. – non parte del preliminare.

Il motivo è infondato.

1/a – Va innanzi tutto ricordato che la Corte, con prevalente orientamento – mutato dopo l’originario arresto contrario statuito dalle sezioni unite con sentenza 7481/1993- ritiene che il preliminare concluso solo da uno dei comproprietari, anche se ha ad oggetto la promessa di vendere una res come unicum inscindibile – e non la quota di ciascuno dei contitolari- non è viziato da nullità, solo rimanendo, se il promittente non abbia fatto acquistare la quota di proprietà del terzo comproprietario, insuscettibile di esecuzione in forma specifica (cfr. Cass. 26.367/2010; Cass. 4965/2004; Cass. 11.624/2006): da ciò deriva che l’acquisto, da parte del promittente venditore, della quota del terzo può intervenire nel corso di giudizio – costituendo condizione dell’intrapresa azione – e consente l’emanazione della sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ..

Nella fattispecie la costituzione della C. ed il trasferimento della quota ereditaria della medesima, deceduta nel corso del giudizio di primo grado, ai figli M. ed A., realizzò la indicata condizione dell’azione, rendendo pertanto superato il richiamo a quelle norme – artt. 1478 e 1480 cod. civ., che appunto nella pretermissione del comproprietario trovavano la loro ragione giustificatrice; deve allora dirsi carente di interesse l’odierna ricorrente a far valere l’ errar in indicando in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello, nel ritenere applicabile l’art. 1480 cod. civ..

1/b – Quanto poi alla menzione di una dedotta violazione, da parte del giudice dell’appello, del disposto di cui all’art. 1350 cod. civ., la stessa non è supportata da un logico svolgimento argomentativo che la riporti alla fattispecie decisa e la colleghi ad un eventuale e specifico error in judicando in cui sarebbe incorsa la Corte bolognese; del pari manca una ragionata critica al processo espositivo del giudice dell’appello dal quale trarre il convincimento che la motivazione da esso adottata sia stata incompleta o non ricostruibile nel proprio iter logico, al fine di riscontrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; 2 – Con il secondo motivo la G. fa valere la violazione dell’art. 1453 cod. civ. – oltre il vizio di erronea e/o insufficiente motivazione – per il rigetto della domanda di risoluzione contro il R., sul presupposto che se la motivazione addotta dalla Corte di appello era condivisibile al momento della proposizione della prima causa, non avrebbe però avuto più alcuna giustificazione nel successivo giudizio instaurato nel 1994 dalla C., in cui tutte le parti promittenti venditrici avevano insistito per la risoluzione del contratto, non essendo intervenuto nel frattempo alcun pagamento dell’ultima rata di prezzo da parte del R. ed avendo altresì lo stesso immutato lo stato dei luoghi.

2/b – Anche questo motivo è infondato in quanto, sotto la denunzia del vizio di violazione di legge parte ricorrente non censura l’erronea interpretazione dell’ambito normativo dell’art. 1453 cod. civ., ma si limita a criticare la valutazione da parte del secondo giudice di ritenere realizzati i presupposti della proposta domanda senza peraltro prendere in considerazione l’analisi dei medesimi fatta dal giudice dell’appello – foll 15-18 della sentenza – come neppure la denunzia di tardività della richiesta – che sarebbe stata contenuta solo all’udienza di precisazione delle conclusioni del 26 gennaio 2000 – cfr. fol 15 ibidem.

3 – Il terzo motivo, relativo alla mancata ammissione delle istanze istruttorie, è in realtà una mera istanza e quindi – a parte l’assorbimento dei motivi che ne avrebbero costituito il presupposto- non è conoscibile in sede di legittimità.

4 – Con entrambi i motivi di ricorso incidentale viene fatto valere il vizio di motivazione in quanto: 1 – la Corte territoriale avrebbe ritenuto inammissibile – in quanto formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al Tribunale di Forlì – la domanda relativa al risarcimento del danno per ritardo nella stipula del contratto definitivo e per la condotta contraria alla buona fede – sia nel corso delle trattative sia nell’esecuzione del preliminare – tenuta dalle controparti; 2 – il giudice del gravame avrebbe riscontrato la carenza di specificità dei motivi a sostegno della rinnovata richiesta di risarcimento del danno per ritardata consegna di alcuni locali.

Entrambi i motivi sono infondati.

4/a – Quanto al primo profilo la parte ricorrente incidentale, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso art. 366 c.p.c., n. 4, nella formulazione applicabile ratione temporis – non ha riportato la motivazione della sentenza di primo grado che respinse le domande risarcitorie, facendo dunque venir meno il medium comparationis della pronunzia del giudice del gravame; dalla lettura delle conclusioni rassegnate all’udienza dell’8 novembre 2000 – riportate a fol 4 del ricorso incidentale – emerge altresì la sostanziale diversità rispetto a quelle indicate nella comparsa di risposta, là dove il R. aveva chiesto il risarcimento del danno, demandando all’esito dell’istruttoria la sua quantificazione – c.d. condanna specifica – mentre successivamente insistette per l’accoglimento della domanda volta ad ottenere una condanna generica, senza che sul punto vi fosse stata l’accettazione del contraddittorio, così introducendo una diversa domanda, conoscibile dal giudice solo se controparte si fosse difesa nel merito (cfr. sul punto: Cass. 5997/2007; Cass. 15.424/2004; Cass. 12.241/2002; Cass. 4310/2002; Cass. 3949/1998): correttamente dunque la Corte di Appello ritenne “nuova” la domanda di condanna generica.

4/b – Per quanto riguarda la richiesta di emenda dei danni per ritardata consegna di alcuni locali – per i quali non valeva la causa di inammissibilità per tardività della proposizione della relativa domanda – la Corte distrettuale richiamò la decisione del Tribunale secondo la quale sarebbe stata esclusa la prova dell’emergenza di un pregiudizio per entrambe le parti, pur in presenza di inadempimenti reciproci e constatò che non vi era stata, nell’appello incidentale, una critica al – sostanzialmente applicato – principio inadimplenti non est adimplendum: ciò posto il ricorrente incidentale insiste nell’affermare che nel gravame incidentale vi sarebbero state esplicite deduzioni difensive che avrebbero portato ad escludere il proprio inadempimento.

4/c – Appare evidente l’inammissibilità del motivo in quanto le censure del R. mirano ad una diversa valutazione delle condotte proprie e delle controparti in termini di adempimento ma non affrontano il problema se ed in quale misura fosse stata dimostrata l’esistenza di un danno – escluso dal Tribunale – collegato causalmente agli inadempimenti delle promittenti venditrici, così facendo venir meno l’interesse stesso a formulare la censura nei termini sopra riportati; lo stesso ricorrente incidentale del resto assume che per l’emenda di questo specifico profilo di danno avrebbe iniziato una causa ad hoc (cfr. fol. 24, sesto paragrafo, del ricorso incidentale).

4/d – Rimangono assorbiti gli ulteriori profili di censura, relativi alla contraddittorietà della motivazione.

5 – Il rigetto di entrambi i ricorsi consente di ritenere sussistenti giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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