Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11849 del 14/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 14/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11849
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE
MARCORA 18/20, presso il SERVIZIO LEGALE CENTRALE DEL PATRONATO ACLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato FAGGIANI GUIDO, giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 121/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO
dell’8.1.09, depositata il 16/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza del 16 febbraio 2009 con cui la Corte d’appello di Palermo dichiarava il diritto di V.M. all’assegno mensile di invalidita’ dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29 aprile 1999) e condannava l’Inps alla sua erogazione dal primo maggio successivo, ritenendo sufficiente, per l’accertamento della incollocazione al lavoro, la dichiarazione sostitutiva, in forza della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35 per cui detto assegno spetta agli invalidi civili che non svolgono attivita’ lavorativa, condizione questa che va autocertificata dall’interessato attraverso dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46;
Letto il ricorso dell’Inps e il controricorso della V.;
Vista la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi ivi contenuti sono condivisibili;
Ritenuto che effettivamente la Corte territoriale applica erroneamente una disposizione che non e’ operante ratione temporis, giacche’ risale al 2007, mentre la domanda di prestazione ed anche la decorrenza della stessa erano anteriori (anno 1999) e che la stessa risulta prevista in sede amministrativa, non gia’ in sede giudiziaria (Sez. U, Sentenza n. 5167 del 03/04/2003);
Ritenuto che pero’ la ricorrente e’ nata il 30 ottobre 1934, e quindi dal primo novembre 1999 non era piu’ tenuta a dimostrare la incollocazione al lavoro avendo superato i cinquantacinque anni.
Inoltre:
se e’ vero che la prestazione e’ stata riconosciuta dal primo maggio 1999, ossia prima del compimento dell’eta’, tuttavia risulta dalla sentenza che il deterioramento mentale della ricorrente veniva diagnosticato proprio con una visita dell’(OMISSIS), onde da cio’ si puo’ desumere la prova della incollocazione al lavoro per i sei mesi, fino al compimento dell’eta’;
Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato e che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della parte costituita liquidate in Euro 30,00 oltre mille/00 Euro per onorari, spese generali e accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 22 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010