Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11849 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

MARCORA 18/20, presso il SERVIZIO LEGALE CENTRALE DEL PATRONATO ACLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FAGGIANI GUIDO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 121/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO

dell’8.1.09, depositata il 16/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza del 16 febbraio 2009 con cui la Corte d’appello di Palermo dichiarava il diritto di V.M. all’assegno mensile di invalidita’ dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29 aprile 1999) e condannava l’Inps alla sua erogazione dal primo maggio successivo, ritenendo sufficiente, per l’accertamento della incollocazione al lavoro, la dichiarazione sostitutiva, in forza della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35 per cui detto assegno spetta agli invalidi civili che non svolgono attivita’ lavorativa, condizione questa che va autocertificata dall’interessato attraverso dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46;

Letto il ricorso dell’Inps e il controricorso della V.;

Vista la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi ivi contenuti sono condivisibili;

Ritenuto che effettivamente la Corte territoriale applica erroneamente una disposizione che non e’ operante ratione temporis, giacche’ risale al 2007, mentre la domanda di prestazione ed anche la decorrenza della stessa erano anteriori (anno 1999) e che la stessa risulta prevista in sede amministrativa, non gia’ in sede giudiziaria (Sez. U, Sentenza n. 5167 del 03/04/2003);

Ritenuto che pero’ la ricorrente e’ nata il 30 ottobre 1934, e quindi dal primo novembre 1999 non era piu’ tenuta a dimostrare la incollocazione al lavoro avendo superato i cinquantacinque anni.

Inoltre:

se e’ vero che la prestazione e’ stata riconosciuta dal primo maggio 1999, ossia prima del compimento dell’eta’, tuttavia risulta dalla sentenza che il deterioramento mentale della ricorrente veniva diagnosticato proprio con una visita dell’(OMISSIS), onde da cio’ si puo’ desumere la prova della incollocazione al lavoro per i sei mesi, fino al compimento dell’eta’;

Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato e che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della parte costituita liquidate in Euro 30,00 oltre mille/00 Euro per onorari, spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA