Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11849 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.12/05/2017),  n. 11849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16114/2013 R.G. proposto da:

Roma Capitale, già Comune di Roma, rappresentata e difesa dall’Avv.

Enrico Maggiore, elettivamente domiciliata presso di lui negli

uffici dell’Avvocatura comunale in Roma alla Via del Tempio di Giove

n. 21, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Hassler Investments s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe

Consolo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla

via Claudio Monteverdi n. 16, per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 120/21/12 depositata il 9 maggio 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che in relazione ad avviso di accertamento per ICI annualità 2007 emesso a carico di Hassler Investments s.p.a. riguardo ad un immobile sito in (OMISSIS), il Comune di Roma ricorre per cassazione con unico motivo avverso la sentenza d’appello che ne ha respinto il gravame contro l’annullamento di primo grado. Il ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11, nonchè vizio di motivazione, per aver il giudice d’appello affermato che la variazione catastale ha effetto sull’imponibile ICI solo dall’anno successivo all’annotazione pur se avvenuta ad istanza del contribuente, presentata a mezzo DOCFA e rettificata dall’ufficio.

La disciplina generale del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, per cui le variazioni catastali hanno effetto sull’imponibile ICI solo dall’anno successivo a quello di annotazione, si applica anche quando il contribuente si avvale della procedura DOCFA, giacchè il termine di efficacia delle rendite è ispirato a ragioni di uniformità e al principio di eguaglianza (Cass. 15 ottobre 2010, n. 21310, Rv. 615446; Cass. 18 febbraio 2015, n. 3168, Rv. 634648); la sentenza d’appello è conforme a tale principio, sicchè il ricorso per cassazione deve essere respinto.

Vero che quella disciplina generale non si applica in particolari ipotesi, cioè quando la variazione catastale derivi dalla rivalutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data di attribuzione della rendita, nel qual caso la rendita variata decorre dalla data dell’originario erroneo classamento (Cass. 30 dicembre 2009, n. 27906, Rv. 611272; Cass. 31 luglio 2015, n. 16241, Rv. 636096), e quando la variazione catastale derivi da modificazioni della consistenza o destinazione dell’immobile denunciate dal contribuente, nel qual caso la rendita variata decorre dalla data della denuncia (Cass. 24 luglio 2012, n. 13018, Rv. 623397).

La fattispecie in esame non rientra in queste particolari ipotesi, tuttavia, essendo pacifico che Hassler Investments presentò attraverso procedura DOCFA una semplice denuncia di redistribuzione degli spazi interni, la cui rettifica d’ufficio non ha investito quindi il classamento originario, nè riguardato la consistenza e destinazione dell’immobile.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Dichiara che la ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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