Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11849 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. un., 09/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 09/06/2016), n.11849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9907/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, quale

successore ex lege dell’INPDAP, in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

stesso, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO MANGIAPANE,

per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.L., MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 23/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato Filippo MANGIAPANE;

udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. A.L., dipendente del Ministero dell’economia e delle finanze convenne in giudizio il Ministero datore di lavoro e l’INPS, chiedendo il riconoscimento, ai fini della ricongiunzione e ricostruzione della posizione previdenziale, del periodo di quattro anni di studi universitari, negatole in sede amministrativa, ovvero, in via subordinata, il risarcimento del danno cagionatole dalla condotta dell’amministrazione.

2. Il Tribunale di Trento dichiarò la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti.

3. La ricorrente propose appello. La Corte d’appello di Trento, con sentenza pubblicata l’11 febbraio 2014, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario, rinviando ai sensi dell’art. 353 c.p.c., la causa al primo giudice.

4. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione “per erroneità della pronuncia sulla giurisdizione per violazione dell’art. 37, c.p.c. e del R.D. n. 1214 del 1934, artt. 13 e 62 e R.D.L. n. 680 del 1938, art. 71”.

5. A. e MEF sono rimasti intimati. L’Istituto ricorrente ha depositato uno memoria per l’udienza sul problema della ammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Deve, in primo luogo, affermarsi che il ricorso è ammissibile perchè “la sentenza con la quale il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice `a quò ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendo solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate” (Cass., sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25774).

7. Oltre che ammissibile il ricorso è anche fondato.

8. La A. presentò due domande di ricongiunzione a fini pensionistici. La prima fu accolta in parte riconoscendole sette mesi e tre giorni di servizio, ma non il periodo del corso di laurea in quanto la domanda di riscatto era stata presentata all’INPS pur in presenza di iscrizione alla CPDEL. 9. La A. presentò poi una seconda domanda di ricongiunzione al Ministero dell’economia e delle finanze, suo datore di lavoro. Tale domanda venne in un primo momento accolta, ma in seguito fu revocata, disponendo il rimborso degli oneri di ricongiunzione, avendo il MEF preso atto della propria incompetenza per essere la A. iscritta alla CPDEL. Di qui l’azione giudiziaria della lavoratrice.

10. La Corte d’appello ha ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria sulla base di SeZ. un., n. 25039/2013. Tale decisione però riguarda un caso di ricongiunzione funzionale alla determinazione del trattamento di fine servizio.

11. Al contrario, nel caso in esame, si controverte di riscatto degli anni di studio universitario e di ricongiunzione di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico. Controversie di questo tipo rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti, come aveva ritenuto il giudice di primo grado.

12. La Corte dei conti giudica sui “ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato” (R.D. n. 1214 del 1934, art. 13).

13. In questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate.

14. Al contrario, rimangono fuori da questo ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione:

indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR. 15.Questi principi e criteri di distinzione sono stati sempre ribaditi dalla giurisprudenza delle Sezioni unite.

16. Con riferimento alle controversie attinenti a problemi pensionistici, si è affermato: “spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 3, comma 3, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (ex plurimis Cass. sez. un. 16 gennaio 2003 n. 573, idem 7 novembre 2000 n. 1149, idem 14 ottobre 1998 n. 10149, idem 11 gennaio 1997 n. 190). Ed il giudice della pensione è competente a conoscere anche dei relativi contributi (ex plurimis Cass. Sez. Un. 21 marzo 1997 n. 2519, idem 28 novembre 1996 n. 10618), e quindi della sufficienza od eccedenza degli stessi rispetto alla pensione per la quale ha giurisdizione”.

17. Parimenti consolidata è la giurisprudenza per cui, quando non si tratta di questioni funzionali al trattamento pensionistico, bensì al trattamento di fine rapporto, la giurisdizione è dell’autorità giudiziaria ordinaria (in tal senso, oltre a Cass., sez. un., 25039 del 2013, cfr. sez. un., 10455 del 2008).

18. Nel caso di specie pertanto, essendo la controversia finalizzata al trattamento pensionistico, la giurisdizione è della Corte dei conti.

19. Il ricorso contro la sentenza della Corte d’appello che, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria, deve essere accolto e deve essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti. L’andamento del processo, con pronunce di segno diverso da parte dei giudici di merito induce a compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei conti. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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