Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11849 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 06/05/2021), n.11849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32292/2019 R.G., proposto da:

C.S., rappresentato e difeso dall’avv. Luca Vecchioni,

con domicilio eletto in Roma, Via G. Ferrari n. 35, presso l’avv.

Marco Vincenti.

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI TRIESTE – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona

del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.

12.

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 340/2019, depositata

in data 1.7.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

17.2.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. C.S. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza prefettizia del 5.12.2017, con era stata disposta la confisca del veicolo a causa della violazione dell’art. 9 ter C.d.S., avendo il ricorrente partecipato ad una gara di velocità nelle vie centrali di Trieste.

Nel proporre opposizione il C. aveva dedotto di esser stato sottoposto anche a procedimento penale e che il giudizio si era concluso con pronuncia di estinzione del reato a seguito del positivo superamento della messa in prova, lamentando che la confisca non poteva esser disposta in mancanza di una pronuncia penale di condanna.

Con sentenza n. 346/2018, il Giudice di pace di Trieste ha annullato il provvedimento.

Proposto appello dalla Prefettura di Trieste il tribunale, esaurita la trattazione, ha integralmente riformato la prima decisione, ponendo in rilievo che era indiscussa la commissione della violazione contestata, tanto emergendo dagli accertamenti svolti dai Carabinieri del Comando di Triste, e che, a norma dell’art. 224 ter C.d.S., comma 6, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte del reo, competeva al Prefetto valutare la sussistenza della violazione ed applicare la misura della confisca, sottolineando altresì che anche l’art. 168 ter c.p.c. dispone che l’esito positivo della prova estingue il reato senza pregiudicare l’applicazione delle sanzioni accessorie.

La cassazione della sentenza è chiesta da C.S. con ricorso in due motivi, illustrati con memoria.

La Prefettura di Trieste resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 9 ter, comma 3, art. 224 ter, comma 6, e art. 168 ter c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che l’estinzione del reato a seguito dell’esito favorevole della prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni accessorie solo ove previste dalla legge e che comunque anche il prefetto può applicare la confisca del veicolo solo in presenza di una condanna penale del responsabile della violazione.

Il secondo motivo deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 1 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che, in palese violazione della norma che autorizza l’applicazione di sanzione accessorie solo ove previste dalla legge, la confisca sia stata disposta in carenza dei relativi presupposti giustificativi.

I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Prima dell’introduzione dell’art. 224 ter CDS, ad opera della L. n. 120 del 2010, la possibilità di applicare una sanzione accessoria anche in caso di estinzione del reato era prevista esclusivamente dall’art. 224 C.d.S., comma 3, che, con riferimento alla sospensione o ritiro della patente (e con formulazione del tutto analoga a quella dell’attuale art. 224 ter), dispone tuttora che mentre la declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione delle sanzioni amministrative accessorie, nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione di dette sanzioni ai sensi degli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili. Il medesimo regime è stato esteso dalla L. n. 120 del 2010, art. 44, comma 1, anche alle ipotesi in cui è prevista l’applicazione della confisca (sull’evoluzione della normativa, in motivazione, Cass. 1419/2016).

Detta misura è, nello specifico, effetto della violazione dell’art. 9 ter il cui comma 3, dispone appunto che, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo, norma che – attualmente – va quindi coordinata con l’attuale formulazione dell’art. 224 ter C.d.S.. Anche la giurisprudenza penale di questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che l’art. 224 ter C.d.S., comma 6, CDS va interpretato nel senso che la verifica dell’applicabilità della confisca del veicolo da parte del Prefetto in caso di estinzione del reato è consentita solo con riferimento a condotte poste in essere dopo l’entrata in vigore della L. n. 120 del 2010 (Cass. pen. 23220/2016).

Quindi, ove sia intervenuta declaratoria di estinzione del reato per qualunque causa diversa dalla morte, compete al prefetto valutare la sussistenza delle violazioni.

I precedenti di legittimità citati in ricorso riguardano, infine, il potere del giudice penale di disporre la confisca solo in caso di condanna, il che non esclude anche il potere prefettizio di irrogazione della confisca in caso di estinzione del reato ai sensi dell’art. 224 ter C.d.S., comma 3 potere che può essere sollecitato dallo stesso giudice penale o dal PM (su tale ultimo profilo: Cass. 6947/2019). Neppure è pertinente il richiamo, meglio specificato nella memoria illustrativa, alla pronuncia della Corte costituzionale n. 75/2020, che ha dichiarato illegittimo l’art. 224 ter C.d.S. nel punto in cui consente al Prefetto di disporre la confisca in caso di positivo superamento della messa alla prova da parte del responsabile del reato di guida sotto l’effetto di alcool.

Il giudice delle leggi ha considerato che la disposizione – a differenza dell’ipotesi che qui viene in considerazione – precludeva la confisca in caso di estinzione del reato per svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, ma non anche in caso di favorevole esito della messa in prova, rilevando evidenti profili di irragionevolezza nel trattamento normativo delle due ipotesi per il fatto che, “pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell’estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova. L’irragionevolezza è resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell’ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell’ipotesi di esito positivo della messa alla prova nonostante quest’ultima costituisca una misura più articolata ed impegnativa dell’altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell’imputato e all’affidamento dello stesso al servizio sociale”.

In sostanza la sentenza, lungi dallo sconfessare le soluzioni condivise dal Collegio, contiene indicazioni interpretative che non si attagliano all’ipotesi di reato di cui all’art. 9 ter C.d.S., che – a differenza della guida sotto l’effetto di alcolici – non prevede trattamenti differenziati – quanto all’applicabilità della confisca – in relazione a differenti cause di estinzione del reato.

Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 2000,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA