Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11848 del 12/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.12/05/2017), n. 11848
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12573/2013 R.G. proposto da:
Regione Campania, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo
Lacatena e Maria Laura Consolazio, elettivamente domiciliata presso
l’Ufficio di rappresentanza regionale in Roma alla via Poli n. 29,
per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Napoli, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Maria
Ferrari, elettivamente domiciliato in Roma alla via F. Denza n. 50/A
presso lo studio dell’Avv. Nicola Laurenti, per procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 523/1/12 depositata il 12 novembre 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che in relazione ad avviso di accertamento per ICI annualità 2005/2007 emesso dal Comune di Napoli a carico della Regione Campania quale proprietaria del complesso immobiliare “(OMISSIS)”, la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello proposto dalla contribuente avverso il rigetto dell’impugnazione in primo grado; contro la sentenza d’appello la Regione Campania ricorre per cassazione sulla base di due motivi.
Il primo motivo di ricorso denuncia vizio di extrapetizione, per aver il giudice d’appello fatto riferimento a una fattispecie di esenzione ICI (destinazione culturale D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, lett. i) diversa da quella invocata dalla Regione (destinazione museale D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, lett. c); il motivo è inammissibile, poichè la ricorrente non specifica in quale modo la differenza di parametro normativo abbia inciso sull’esito del giudizio, sicchè non risulta la decisività del mezzo (per la necessità del requisito della decisività anche riguardo alle violazioni dell’art. 112 c.p.c., Cass. 2 agosto 2016, n. 16102, Rv. 641581).
Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione, per aver il giudice d’appello escluso la ricorrenza dei presupposti dell’esenzione; il motivo è inammissibile, poichè l’art. 360 c.p.c., n. 5, si applica ratione temporis nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. L. n. 134 del 2012, sicchè la ricorrente non poteva contestare genericamente la logicità della motivazione d’appello, ma avrebbe dovuto specificare il “fatto decisivo” non esaminato dal giudice del gravame (per l’applicabilità del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, al ricorso per cassazione in materia tributaria, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629829; Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629832).
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Dichiara che la ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017