Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11847 del 14/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 14/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11847
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
S.C.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2332/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
15.12.08, depositata il 30/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, visto il ricorso per Cassazione RG n. 12343/2005 proposto dall’Inps nei confronti di S.C.S., avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 2332/2008;
visto l’atto di rinuncia al ricorso ritualmente comunicato allo S.;
visto l’art. 391 c.p.c.;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese perche’ la controparte non si e’ costituita.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 22 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010