Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11847 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.12/05/2017),  n. 11847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9342-2014 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE

21, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BARONI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO CIAVARELLA;

– ricorrente –

contro

BULGARI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE

7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI

DEZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 353/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 14/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Bulgari Italia s.p.a. in data 21 dicembre 1993 richiedeva la variazione catastale a seguito di modifiche strutturali apportate ad immobili di sua proprietà. A fronte dell’inerzia dell’Ufficio nel procedere alle variazioni catastali, in data 19 marzo 1999 reiterava la richiesta di riclassificazione con procedura DOCFA. Successivamente, in data 30 giugno 1999 e, successivamente, in data 30 novembre 2007, chiedeva il rimborso delle somme versate in eccesso per Ici negli anni 1996, 1997 e 1998 sul presupposto che l’imposta era dovuta, sulla base del valore definitivamente attribuito, con decorrenza dal 1993, momento di presentazione dell’originaria richiesta di variazione catastale, posto che quella presentata nel marzo 1999 costituiva mera reiterazione della prima. La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Roma Capitale affidato ad un motivo. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1 in combinato disposto con il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 20 convertito in L. n. 1249 del 1939, come sostituito dal D.Lgs. n. 514 del 1948, art. 20.

Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere spettasse il rimborso della maggiore imposta Ici versata negli anni 1996, 1997 e 1998 in quanto la variazione catastale formalizzata nel marzo 1999 a mezzo della procedura DOCFA non poteva retroagire fino al 1993, momento della originaria richiesta di variazione sulla quale l’agenzia del territorio non avevo provveduto. E ciò in quanto vi era diversità ontologica tra le due procedure, quella iniziata nel 1993 e quella iniziata nel 1999, poichè solo con la seconda era previsto che il contribuente avanzasse la proposta per l’attribuzione di una nuova rendita.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il motivo è infondato. Occorre premettere che non è oggetto di contestazione il fatto che la denuncia di variazione presentata il 19 marzo 1999 corrisponde a quella che la contribuente aveva già presentato nel 1993 e che, nella perdurante inerzia dell’Ufficio, la contribuente ha attivato solo il 19 marzo 1999 la procedura c.d. DOCFA, con proposta di rendita che è stata accettata dall’Agenzia del territorio.

Questo collegio intende dare continuità all’orientamento espresso dalla Corte di legittimità secondo cui, nel caso accertato di presentazione di istanza di attribuzione di rendita con procedura DOCFA di contenuto identico ad altra istanza precedentemente inoltrata e sulla quale non è stato provveduto, deve essere attribuito alla seconda istanza il carattere di atto meramente reiterativo e sollecitatorio, stante l’inerzia dell’Ufficio, della originaria richiesta di variazione, che manteneva quindi la sua efficacia (cfr. Cass. n. 18439 del 26/10/2012; Cass. n. 29139 del 23/10/2008). Pertanto alla contribuente spetta il rimborso dell’eccedenza d’imposta versata negli anni 1996, 1997 e 1998.

2. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna Roma Capitale a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in euro 5.600 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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