Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11847 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. un., 09/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 09/06/2016), n.11847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20629/2011 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato n ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANO SCIFO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso la sede legale dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso

dagli avvocati MARIA LETIZIA NUNZI e DONATELLA MORAGGI, per delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 316/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato Laura DAMIANI per delega dell’avvocato Maria

Letizia Nunzi;

udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. PASQUALE

CICCOLO Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

P.S. dipendente dell’INAIL fino al 1 aprile 2006, il 25 marzo 1997 fu rinviato a giudizio per il reato di cui all’art. 317 c.p., per aver abusato dello, sua qualità di funzionario dell’INAIL, con compiti ispettivi, al fine di ottenere vantaggi in cambio della promessa di omettere la verbalizzazione di alcune irregolarità.

L’INAIL lo sospese in via cautelare dal servizio con provvedimento del 12 settembre 1997, ai sensi del D.P.R. 10 gennaio 1957, art. 91 e dell’art. 13 del codice disciplinare.

Con sentenza passata in giudicato il 16 dicembre 2000 il Tribunale penale di Agrigento lo assolse con formula piena. L’INAIL, preso atto dell’assoluzione, in dati 24 gennaio 2001, provvide a revocare la sospensione, lo riammise quindi in servizio e gli corrispose il trattamento retributivo non percepito a causa della sospensione. Il P. convenne in giudizio l’istituto dinanzi al Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del lavoro, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico, esistenziale, all’immagine) che a suo dire avrebbe subito a causa del provvedimento di sospensione.

L’INAIL si costituì contestando la fondatezza della domanda e, preliminarmente, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l’evento che avrebbe determinato il danno era stato indicato dall’attore nel provvedimento di sospensione.

Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione dell’Ago, in favore di quella del giudice amministrativo. La Corte d’appello confermò la decisione.

Il P. ha proposto ricorso per cassazione. L’Istituto si è difeso con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, in quanto non sono condivisibili entrambe le motivazioni poste dalla Corte d’appello a base della sua decisione.

La prima motivazione è costituita dal fatto che l’atto che aveva determinato il presunto danno, e cioè la sospensione cautelare dal servizio disposta con provvedimento del 12 settembre 1997, era anteriore alla data del 30 giugno 1998.

La tesi non è condivisibile, in quanto la norma di diritto transitorio del testo unico sul pubblico impiego che disciplina la ripartizione della giurisdizione sul piano temporale (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7), attribuisce al giudice ordinario le controversie relative a “questioni” attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 e, viceversa, al giudice amministrativo, quelle relative al periodo anteriore.

La Sezioni unite, applicando tale disposizione in casi analoghi a quello in esame, hanno precisato che per individuare il momento in cui si pone la questione bisogna “fare riferimento alla data di conclusione del procedimento penale, atteso che solo in tale momento può dirsi realizzata la fattispecie costitutiva della pretesa dedotta in giudizio” (così, Sez. un., 21 giugno 2010, n. 14895, richiamando sez. un., 11 marzo 2008, n. 6418).

Nel caso in esame la sentenza di assoluzione è passata in giudicato il 16 dicembre 2000. E’ in quel momento che può dirsi sorta la questione relativa al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal P. in ragione della sospensione dal servizio.

Del tutto infondata è poi l’ulteriore motivazione addotta dalla Corte d’appello, secondo la quale la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo in forza della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7, comma 3, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, che così si esprime: “Il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e gli altri diritti patrimoniali consequenziali”. La lettura della Corte d’appello non tiene conto del fatto che la norma prevede tale attribuzione peculiare del TAR in materia di reintegrazione e di altri diritti patrimoniali consequenziali “nell’ambito della sua giurisdizione”.

Nel caso in esame, per la ragione di fondo prima esaminata, si rientra invece nell’ambito della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e deve essere dichiarata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. La sentenza di appello, che ha confermato la decisione di primo grado che aveva a sua volta negato la giurisdizione ordinaria, deve essere cassata, con rimessione delle parti dinanzi al primo giudice, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del lavoro, che provvederà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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