Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11846 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F., rappresentato e difeso dall’Avv. TRINCIA Fulcia,

elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, Largo Olgiata, n.

15, Isola 106;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale penale di Roma depositata il 20

dicembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18

aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.F. – che aveva assistito nell’ambito di un procedimento penale, quale difensore d’ufficio, l’imputato S.D. – ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 20 dicembre 2008, con cui il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione sollevata, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), contro il decreto di rigetto di liquidazione del compenso professionale;

che il ricorso per cassazione, non notificato ad alcuno, è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo il 2 febbraio 2009;

che il ricorso è affidato a un motivo, il quale – privo del conclusivo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) – denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata nella decisione del ricorso;

che, successivamente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale, in conformità dell’orientamento allora dominante nella giurisprudenza di questa Corte;

che, con ordinanza interlocutoria n. 20440 del 2010, regolarmente comunicata, alla parte ricorrente è stato assegnato il termine perentorio di giorni sessanta per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, nonchè l’ulteriore termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte;

che, come risulta dalla pertinente certificazione della Cancelleria, la parte ricorrente non vi ha provveduto;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non notificato a cura del ricorrente ad alcuno e privo del quesito prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ.;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, in difetto di instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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