Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11846 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. II, 18/06/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 18/06/2020), n.11846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 13301/2015 R.G. proposto da:

Avvocato B.O., c.f. (OMISSIS) – da se medesimo

rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 86 c.p.c.; elettivamente

domiciliato, con indicazione dell’indirizzo di posta elettronica

certificata, in Lecco, alla via Cavour, n. 74, presso il proprio

studio;

– ricorrente –

contro

S.A., c.f. (OMISSIS), SA.AN. c.f. (OMISSIS),

BO.AN. c.f. (OMISSIS), PROJECT MANAGEMENT & CONTRACTING

P.M.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al

controricorso in forma disgiunta dall’avvocato Pier Carlo Cajani e

dall’avvocato Davide Longhi; elettivamente domiciliati in Roma, alla

via dei Conciatori, n. 3, presso lo studio dell’avvocato Loreta

Uttaro.

– controricorrenti –

e

M.A.M., + ALTRI OMESSI.

– intimati –

avverso la sentenza n. 3715 dei 8/21.10.2014 della corte d’appello di

Milano, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica

del 19 settembre 2019 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per la declaratoria

di inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’avvocato B.O.;

udito l’avvocato Loreta Uttaro, per delega degli avvocati Pier Carlo

Cajani e Davide Longhi, per i controricorrenti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto notificato il 31.5.2001 M.A.M., + ALTRI OMESSI e la “Project Management & Contracting P.M.C.” s.r.l., condomini del condominio in (OMISSIS), citavano a comparire dinanzi al locale tribunale il condomino B.O..

Chiedevano – tra l’altro – accertarsi che la tabella dei millesimi relativi alle unità immobiliari ricomprese nel condominio conteneva evidenti errori e non era al contempo più attuale, siccome talune unità avevano subito modifiche e trasformazioni; chiedevano quindi determinarsi la tabella dei millesimi con separazione dei millesimi dei boxes da quelli delle unità immobiliari.

1.2. Si costituiva B.O..

Instava per il rigetto delle avverse domande.

1.3. Veniva integrato il contraddittorio nei confronti della condomina R.L..

Il nominato c.t.u. attendeva al deposito di ben tre relazioni di consulenza.

1.4. Con sentenza n. 208/2008 il tribunale di Lecco accoglieva la domanda attorea ed all’uopo faceva propria la tabella “C” depositata dal consulente in data 9.11.2006.

2. Proponeva appello B.O..

Resistevano M.A.M., + ALTRI OMESSI e la “Project Management & Contracting P.M.C.” s.r.l.; proponevano appello incidentale.

Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci gli eredi di Mi.Gi. e R.L..

2.1. Con sentenza n. 3715 dei 8/21.10.2014 la corte d’appello di Milano rigettava il gravame principale, rigettava il gravame incidentale e regolava le spese del grado.

2.2. Premetteva la corte che l’iniziale domanda “si basava non solo sull’esistenza di errori obiettivi, ma anche su (…) fatto che le unità immobiliari dell'(…) appellante (…) fossero state trasformate in un’unica unità immobiliare, incorporando parte del corridoio, delle scale e dell’ascensore (…) e trasformando di fatto il sottotetto in mansarda abitabile” (così sentenza d’appello, pag. 6).

Premetteva segnatamente che, da un lato, l’appellante aveva assunto che, “fin dal momento dell’attribuzione dei millesimi di proprietà ai singoli appartamenti da parte del costruttore, la sua unità fosse considerata come unità abitativa” (così sentenza d’appello, pag. 6); che, d’altro lato, gli attori – appellati avevano addotto che al momento della predisposizione delle tabelle millesimali l’unità immobiliare del B. era stata considerata “come uno stenditoio non abitabile”, sicchè il numero dei millesimi, determinato sulla scorta di mere risultanze documentali, non era corrispondente, siccome inferiore, alla situazione di fatto – ovvero all’utilizzo abitativo dell’unità – successivamente determinatasi.

2.3. Indi – la corte – esponeva che, alla stregua dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, recepito dal primo giudice, la revisione delle tabelle millesimali si giustificava in presenza di obiettive divergenze tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle; che l’utilizzo – de facto – abitativo, da parte dell’appellante, della sua unità ne aveva alterato il valore e determinato una incongruenza.

Esponeva segnatamente che, ai fini della revisione delle tabelle, correttamente il tribunale aveva utilizzato la tabella C) predisposta dal c.t.u., ove l’unità immobiliare dell’appellante principale era stata considerata come appartamento e non già come sottotetto non abitabile; che invero, ai fini dell’equa ripartizione delle spese comuni, occorreva far riferimento alla situazione reale, non già meramente documentale, delle unità immobiliari; che dunque il cespite immobiliare del B. a tutti gli effetti appartamento destinato ad abitazione, come tale doveva risultare dalle tabelle millesimali.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso B.O.; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

S.A., Sa.An., Bo.An. e la “Project Management & Contracting P.M.C.” s.r.l. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Non hanno svolto difese M.A.M., + ALTRI OMESSI.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza, l’apparenza ovvero l’insufficienza della motivazione, la violazione degli artt. 112,115 e 132 c.p.c., nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c..

Deduce, con riferimento alla previsione dell’art. 69 disp. att. c.c., n. 1), che l’impugnata pronuncia non dà conto di un eventuale errore commesso nella predisposizione delle tabelle.

Deduce, con riferimento alla previsione dell’art. 69 disp. att. c.c., n. 2), che l’impugnata pronuncia non chiarisce quando l’alterazione del valore della sua unità immobiliare è avvenuta nè se tale alterazione è di notevole portata.

Deduce ancora che nell’impugnata statuizione l’incongruenza tra la descrizione catastale e la reale situazione è affermata in maniera apodittica; che nel rogito in data 23.12.1966, con cui il costruttore ebbe a vendere per la prima volta l’unità immobiliare ora di sua proprietà, la medesima unità è descritta catastalmente come “appartamento”.

5. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione/falsa applicazione degli artt. 1118,1123 c.c., artt. 1428 c.c. e segg., artt. 1442,2699 c.c. e degli artt. 68 e 69 disp. att. c.c..

Deduce che la pattuizione di cui al n. 6 dell’originario atto di acquisto dell’unità immobiliare ora di sua proprietà, integrata dall’attribuzione dei millesimi di cui alle pagine 3 e 4, dà corpo nella specie all’ipotesi della diversa convenzione prefigurata all’art. 1123 c.c., comma 1, in deroga al criterio legale di ripartizione proporzionale delle spese; che significativa in tal senso è “la lunga serie di limitazioni ai diritti ed ai poteri degli acquirenti, derogatori rispetto alla disciplina del condominio (…) con attribuzione di vantaggi a favore del costruttore/venditore” (così ricorso, pag. 15).

Deduce inoltre che siffatta pattuizione risulta debitamente trascritta, giacchè risultano trascritti gli atti di acquisto in cui è contenuta.

Deduce d’altra parte che “la mancata conoscenza da parte dei singoli acquirenti dei millesimi di partecipazione alle cose comuni attribuiti alle altre unità immobiliari è del tutto irrilevante” (così ricorso, pag. 19); che invero, in occasione della prima assemblea e della prima suddivisione delle spese “i millesimi attribuiti a ciascuna unità immobiliare sono stati conosciuti da tutti i condomini” (così ricorso, pag. 20).

Deduce quindi che la tabella millesimale, siccome integrante la diversa convenzione prefigurata all’art. 1123 c.c., comma 1, in deroga al criterio legale di ripartizione proporzionale delle spese, è insuscettibile di modifica ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., ed è modificabile unicamente con il consenso unanime di tutti i condomini, contraenti o aventi causa degli iniziali contraenti, ovvero mercè impugnazione della tabella per errore – vizio.

Deduce infine che le tabelle millesimali di cui si pretende la modifica, sono state utilizzate per ben 37 anni, il che deve essere inteso, in ogni caso, quale tacito riconoscimento della loro correttezza.

6. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione/falsa applicazione dell’art. 1118 c.c. e degli artt. 68 e 69 disp. att. c.c..

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte di merito, l’utilizzo – de facto – abitativo del sottotetto non è idoneo affinchè nella fattispecie possa reputarsi integrata la previsione di cui dell’art. 69 disp. att. c.c., n. 2).

Deduce altresì che la ripartizione delle spese condominiali è da correlare al “valore economico” delle singole unità di proprietà individuale, sicchè, ai fini della determinazione del valore economico del sottotetto di sua proprietà, ciò che rileva non è la destinazione de facto abitativa, del tutto precaria e soggetta all’intervento repressivo dell’autorità comunale, sibbene la destinazione – “mansarda che non può essere resa abitabile” – giuridica ed urbanistica.

7. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione/falsa applicazione dell’art. 1118 c.c. e dell’art. 68disp. att. c.c. e art. 69 disp. att. c.c., n. 1), anche in connessione con l’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c..

Deduce, qualora si reputi che la sentenza impugnata abbia fatto luogo alla revisione delle tabelle millesimali ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., n. 1), che l’errore rilevante deve essere, tra l’altro, oggettivamente verificabile e riscontrabile alla stregua degli originari criteri di stima; che le tabelle risalgono al 1964, sicchè ai parametri utilizzati a quell’epoca occorre far riferimento.

Deduce dunque che gli originari attori, “neppure loro certi che di vero errore si tratti” (così ricorso, pag. 33), si sono limitati a prospettare che la sua unità immobiliare è stata erroneamente considerata, ai fini della determinazione della caratura millesimale, quale “sottotetto privo di abitabilità”; che viceversa ha sempre addotto che l’attribuzione dei millesimi alla sua unità abitativa è avvenuta ab origine come se fosse abitabile.

Deduce che del resto la sua unità immobiliare, alla stregua delle risultanze di cui al primo atto di compravendita, per nulla smentite da qualsivoglia ulteriore risultanza documentale, figura accatastata come “abitazione”; che è da escludere quindi che ci sia un errore, “una incongruenza tra la descrizione catastale e il suo diverso utilizzo”; che nel 1982 è stata regolarizzata unicamente la fusione degli originari due distinti mappati.

Deduce altresì che è apodittico affermare che la situazione di fatto e l’utilizzo abitativo dell’immobile siano successivi al momento di redazione delle tabelle (cfr. ricorso, pag. 35); che già nel 1963 la sua unità immobiliare era descritta come “mansarda”, ancorchè priva di abitabilità, e non come “stenditoio”.

Deduce inoltre che gli attori – appellati in ogni caso non hanno fornito alcuna prova del preteso errore, sicchè la c.t.u. disposta in prime cure ha avuto valenza “esplorativa”.

8. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione/falsa applicazione dell’art. 1118 c.c. e dell’art. 68disp. att. c.c. e art. 69 disp. att. c.c., n. 2), anche in connessione con l’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c..

Premette che è verosimile che l’avversa domanda è stata accolta in rapporto alla previsione di cui dell’art. 69 disp. att. c.c., n. 2).

Indi deduce che la sua proprietà è sempre stata unica, ossia che i due appartamenti sono stati uniti già in fase di costruzione del condominio con incorporazione di due mq. del pianerottolo, che non vi è stata alcuna incorporazione del corridoio delle scale, che dunque non vi è stata alcuna trasformazione successiva.

Deduce comunque che l’unione di due appartamenti, l’incorporazione di due mq. di pianerottolo e l’uso abitativo di fatto di una unità non abitabile non integrano la previsione dell’art. 69 disp. att. c.c., n. 2; che segnatamente le asserite trasformazioni non costituiscono “sopraelevazione” ovvero “innovazioni di vasta portata” nè sono valse ad alterare in misura notevole l’originario rapporto tra i valori dei singoli piani.

9. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del procedimento, la violazione dell’art. 2697 c.c., art. 69 disp. att. c.c. e degli artt. 61,112,115 e 116 c.p.c..

Deduce che i giudici di merito hanno deciso sulla scorta di una c.t.u. meramente esplorativa, che ha sollevato gli attori dall’onere probatorio su di essi gravante; che con la c.t.u. si è provveduto al rifacimento ex novo delle tabelle, non già alla loro revisione.

10. Con la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata il 24.4.2019 il ricorrente ha addotto che sin dal primo grado, in violazione dell’art. 102 c.p.c., il giudizio è stato celebrato a contraddittorio non integro.

Più esattamente ha prospettato che le unità immobiliari di spettanza dei condomini P.E. ed C.I. non sono di loro proprietà esclusiva, siccome in comproprietà, sin da epoca antecedente l’introduzione del giudizio di prime cure, con le rispettive consorti, Co.Gi. e A.I..

10.1. E’ fuor di dubbio che, in tema di litisconsorzio necessario, la parte che denuncia per cassazione la violazione dell’art. 354 c.p.c., in relazione all’art. 102 c.p.c., ha l’onere di indicare nominativamente, nel ricorso, le persone che debbono partecipare al giudizio ai fini dell’integrità del contraddittorio nonchè di documentare i titoli che attribuiscano ai soggetti pretermessi la qualità di litisconsorti, ricadendo sul ricorrente il dubbio in ordine a questi elementi, tale da non consentire alla Suprema Corte di ravvisare la fondatezza della dedotta violazione (cfr. Cass. (ord.) 27.4.2018, n. 10168; Cass. 19.3.2013, n. 6822; Cass. 16.3.2006, n. 5880).

10.2. Su tale scorta si evidenzia nel caso di specie che, contrariamente all’assunto del ricorrente, nessuna valenza, ai fini dell’affermazione della comproprietà di Co.Gi. e di A.I., può essere attribuita alle risultanze delle schede catastali.

Invero la prova della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali (cfr. Cass. 4.3.2011, n. 5257, ove si soggiunge che i certificati catastali sono solo elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell’art. 950 c.c.).

Cosicchè il deficitario riscontro dei titoli delle pretese comproprietarie asseritamente pretermesse non può che ricadere a carico del ricorrente.

11. Con la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata il 24.4.2019 il ricorrente ha addotto altresì che l’avvocato Davide Longhi, difensore dei controricorrenti, non è iscritto all’albo speciale dei cassazionisti.

Per quel che rileva in questa sede, ovvero ai fini della valida costituzione dei controricorrenti, la circostanza non ha valenza alcuna, giacchè, così come riconosce lo stesso B.O., l’avvocato Pier Carlo Cajani e l’avvocato Davide Longhi sono stati officiati in forma disgiunta, sicchè l’avvocato Cajani legittimamente rappresenta ed assiste i controricorrenti.

12. Il primo motivo di ricorso è, nei termini che seguono, fondato e meritevole di accoglimento. Il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina degli ulteriori motivi.

13. Va condiviso l’assunto del ricorrente secondo cui è incerta la ratio dell’impugnata statuizione, ossia non è debitamente esplicitato se “la domanda attorea di revisione delle tabelle millesimali è stata ritenuta fondata sulla base dell’art. 69 disp. att. c.c., n. 1, oppure sulla base del n. 2 dello stesso articolo” (così ricorso, pag. 9; cfr. ricorso, pag. 24).

Ed invero si rimarca quanto segue.

Per un verso la corte di Milano ha dato atto dell'”assenza di errori evidenti commessi nella predisposizione delle tabelle” (così sentenza d’appello, pag. 6).

Il che induce ad escludere il riscontro nella fattispecie dell’ipotesi (di cui l’errore è elemento costitutivo) di cui dell’art. 69 disp. att. c.c., n. 1).

Per altro verso la corte di Milano ha genericamente dato atto di un “evidente (…) diverso utilizzo (abitativo), da parte dell’appellante, dell’immobile di sua proprietà” (così sentenza d’appello, pag. 6) senza, a rigore, connotarlo nè cronologicamente, se non mediante il riferimento (al punto 7. della motivazione) all’indicazione di parte appellata circa una situazione di fatto successiva rispetto al momento di determinazione della caratura millesimale, nè qualitativamente in relazione alle ipotesi (“sopraelevazione di nuovi piani”, “espropriazione parzialè, “innovazioni di vasta portata”) atte, ex art. 69 disp. att. c.c., n. 2), a mutare “le condizioni di una parte dell’edificio”, nè quantitativamente rispetto al parametro della notevole alterazione “del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano”.

Il che induce, in relazione all’ipotesi di cui dell’art. 69 disp. att. c.c., n. 2), a recepire il rilievo del ricorrente secondo cui il dictum della corte territoriale “non spiega nè quando questa modificazione sarebbe avvenuta” (così ricorso, pag. 9), nè se ha cagionato una notevole alterazione “del rapporto originario tra i valori dei singoli piani”.

13.1. Si giustifica quindi la denuncia di motivazione “apparente” (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762, secondo cui il vizio di motivazione “apparente” si delinea allorchè il giudice di merito, pur individuando nel contenuto della sentenza gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito).

13.2. Provvederà il giudice di rinvio alla debita “approfondita disamina logico – giuridica” e, prima ancora, alla compiuta qualificazione della domanda degli iniziali attori alla stregua della previsione del n. 1) ovvero del n. 2) dell’art. 69 disp. att. c.p.c., tenendo conto, all’occorrenza, pur delle prospettazioni hic et inde operate in questa sede.

14. L'”apparenza” dell’impianto motivazionale dell’impugnato dictum e, prima ancora, l’omessa compiuta qualificazione della domanda degli originari attori viepiù rivestono valenza alla luce dei rilievi che seguono.

15. Questa Corte spiega che, in tema di revisione e modificazione delle tabelle millesimali, qualora i condomini, nell’esercizio della loro autonomia, abbiano espressamente dichiarato di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto nell’art. 1118 c.c. e art. 68 disp. att. c.c., dando vita alla “diversa convenzione” di cui all’art. 1123 c.c., comma 1, u.p., la dichiarazione di accettazione ha valore negoziale e, risolvendosi in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo, impedisce di ottenerne la revisione ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., che attribuisce rilievo esclusivamente alla obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari dell’edificio ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle. E spiega inoltre che, ove, invece, tramite l’approvazione della tabella, anche in forma contrattuale (mediante la sua predisposizione da parte dell’unico originario proprietario e l’accettazione degli iniziali acquirenti delle singole unità immobiliari, ovvero mediante l’accordo unanime di tutti i condomini), i condomini stessi intendano (come, del resto, avviene nella normalità dei casi) non già modificare la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio, bensì determinare quantitativamente siffatta portata (addivenendo, così, alla approvazione delle operazioni di calcolo documentate dalla tabella medesima), la semplice dichiarazione di approvazione non riveste natura negoziale, con la conseguenza che l’errore il quale, in forza dell’art. 69 disp. att. c.c., giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l’errore vizio del consenso, di cui agli artt. 1428 c.c. e segg., ma consiste, per l’appunto, nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito (cfr. Cass. (ord.) 25.1.2018, n. 1848; Cass. 26.3.2010, n. 7300).

16. Su tale scorta si rimarca ulteriormente quanto segue.

17. Da un canto l’avvocato B.O., in veste di appellante, ebbe ad addurre (cfr. atto di appello, pagg. 17 – 22) alla corte di Milano, a censura del primo dictum, nel segno della medesima elaborazione giurisprudenziale di legittimità cui si iscrivono le pronunce di questo Giudice dapprima citate (in atto di appello si rinviene riferimento, tra le altre, alle pronunce n. 2253 dell’1.3.2000 e n. 7908 del 12.6.2001 di questa Corte), che le tabelle millesimali del condominio in (OMISSIS), siccome recanti deroga al criterio di ripartizione proporzionale, integravano la “diversa convenzione” prevista dall’inciso finale dell’art. 1123 c.c., comma 1, sicchè “anche la domanda di revisione della tabella ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., n. 1), promossa dagli attori (è) giuridicamente improponibile ed inammissibile” (così atto d’appello, pag. 22).

18. D’altro canto l’impugnata statuizione ha indiscutibilmente ed in toto pretermesso la “questione della natura contrattuale dei millesimi originari, derogatoria degli artt. 1123 e 1118 c.c. e art. 68 disp. att. c.c.” (così ricorso, pag. 10).

19. Sicchè sussiste l’omissione di pronuncia altresì denunciata col primo mezzo di impugnazione.

In pari tempo, al cospetto delle lacune inficianti l’impianto motivazionale in relazione alla prefigurazione del n. 2) dell’art. 69 disp. att. c.c., ed in precedenza poste in risalto, non può – al di là di ogni ulteriore rilievo – ricever seguito la prospettazione dei controricorrenti secondo cui “la questione della natura contrattuale dei millesimi originari, derogatoria degli artt. 1123 e 1118 c.c. e art. 68 disp. att. c.c., viene assorbita e superata proprio dal fatto che ci sono stati dei mutamenti di fatto dell’edificio condominiale” (così controricorso, pag. 12).

19.1. Si badi che il ricorrente ha, all’insegna della addotta nullità della sentenza d’appello in rapporto all’art. 112 c.p.c., ritualmente denunciato, nel solco delle indicazioni di cui alla pronuncia n. 17931 del 24.7.2013 delle sezioni unite di questa Corte, l’omessa pronuncia (nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione).

20. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 3715/2014 della corte d’appello di Milano va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte d’appello anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

20.1. Il ricorso è da accogliere; non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza n. 3715/2014 della corte d’appello di Milano e rinvia ad altra sezione della stessa corte d’appello anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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