Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11846 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE DIMONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO

ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,

giusta mandato a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1924/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

5/11/08, depositata l’11/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza dell’11 novembre 2008 con cui la Corte d’appello di Lecce, riformando la statuizione di rigetto resa in primo grado, condannava l’Inps ad erogare ad A.G. l’assegno di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1 dal primo settembre 2006, sulla scorta della CTU che aveva riconosciuto il raggiungimento della soglia invalidante nella stessa data del primo settembre 2006″.

Letto il ricorso dell’Inps e il controricorso dell’ A.;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso con cui si censura la sentenza per avere fissato la decorrenza della prestazione dalla stessa data accertata dal CTU di insorgenza dello stato invalidante, e non gia’ dal primo giorno del mese successivo;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione non sono condivisibili e che il ricorso e’ invece manifestamente infondato, giacche’ la giurisprudenza ha esteso, anche alle prestazioni previdenziali per invalidita’, il principio gia’ enunciato in tema di prestazioni assistenziali per cui (Sez. U, Sentenza n. 12270 del 05/07/2004) “In materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti – ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano gia’ presenti all’atto della domanda amministrativa – dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento glurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell’art. 24 Cost., la durata del processo non puo’ pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale ne’ gode di analoga garanzia costituzionale”;

Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre mille/00 Euro per onorari, spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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