Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11846 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.12/05/2017),  n. 11846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2896-2013 proposto da:

POLICLINICO PORTUENSE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 428/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 01/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Policlinico Portuense s.p.a. depositava in data 12.3.1988 denuncia di variazione per la attribuzione di nuova rendita relativamente ad un fabbricato di sua proprietà già iscritto in catasto ma con riguardo al quale erano stati effettuati lavori di ampliamento. Il procedimento amministrativo di concludeva il 18.3.2002 con l’adozione, da parte dell’agenzia del territorio, del provvedimento attributivo della rendita. Il Comune di Roma notificava alla società avvisi di accertamento per l’Ici dovuta in relazione agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003. La contribuente impugnava detti avvisi sostenendo che, a norma della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, la nuova rendita attribuita era efficace solo dopo la notifica del classamento da parte dell’ufficio e l’ente impositore poteva esigere l’Ici rapportata alla nuova rendita solo dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale la rendita era stata annotata negli atti catastali, giusta la norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5. La commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR del Lazio.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Policlinico Portuense s.p.a. svolgendo un motivo. Roma Capitale non si è costituita in giudizio.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, ed alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1. Sostiene che sono illegittimi gli avvisi di accertamento notificati dall’allora Comune di Roma in quanto relativi ad annualità precedenti rispetto alla notifica dell’atto di attribuzione della rendita catastale.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Invero la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui, tema di imposta comunale sugli immobili (Ici), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque retributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’Ici, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d’imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso (Cass. SS. UU. 3160/2011). Ne deriva che, in tema di ICI, la regola generale ricavabile dal D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, art. 5, comma 2, secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotale negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono; ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia (Cass. n. 13018/2012).

2. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione di Roma Capitale.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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