Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11846 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. un., 09/06/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 09/06/2016), n.11846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato Primo Presidente f. – –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21121/2014 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

FACCELLA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO SEGARELLI, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso; ammesso al

G.P. il 28/7/14;

– ricorrente –

contro

ATER – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL

COMUNE DI ROMA, in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLUCCI DE CALBOLI 20/E,

presso l’Avvocatura dell’Ente, rappresentata e difesa dall’avvocato

EDMONDA ROLLI, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3903/2012 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE, depositata il 30/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato Enrico BALDELLI per delega dell’avvocato Stefano

Segarelli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. C.S. ricorre per cassazione ai sensi dell’art. 362 c.p.c., avverso la sentenza n. 3903 in data 8 maggio 2012 con la quale il T.A.R. del Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso da lui proposto avverso il decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica notificatogli il 17.02.2012 dall’ATER del comune di Roma, nonchè avverso la sentenza n. 14373 in data 26 giugno 2014, con la quale il Tribunale di Roma, adito dallo stesso C. in riassunzione, ritenendo la propria giurisdizione, ha rigettato l’opposizione con condanna dell’opponente al pagamento delle spese processuali e al risarcimento per responsabilità aggravata.

Il ricorrente chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente rimessione delle parti innanzi al T.A.R., testualmente deducendo ai sensi dell’art. 362 c.p.c., violazione di norme di diritto in materia di edilizia economica e popolare pubblica e asserendo che, in mancanza di un provvedimento di assegnazione, la controversia doveva essere decisa dal G.A..

2. Ha resistito l’ATER del comune di Roma, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che – a tacere d’altro e prescindendo anche dalla carente esposizione dell’iter processuale, quale prevista dall’art. 366 c.p.c., n. 3 – è stato proposto avverso due sentenze che non sono impugnabili per cassazione.

Invero, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1 e art. 362 c.p.c., possono essere impugnate per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione le decisioni, rispettivamente, del giudice ordinario o speciale emesse in unico grado o in grado di appello.

Nel caso all’esame la sentenza del T.A.R. del Lazio sarebbe stata impugnabile davanti al Consiglio di Stato; così come l’altra sentenza del Tribunale ordinario di Roma sarebbe stata appellabile e non già ricorribile per cassazione.

In disparte il rilievo che dalla mancata impugnazione della sentenza del T.A.R. è conseguito il giudicato implicito sulla giurisdizione ordinaria, derivandone la preclusione per il ricorrente a fare valere l’eventuale giurisdizione amministrativa.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

Infine, dal momento che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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