Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11845 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.12/05/2017),  n. 11845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1808-2013 proposto da:

RAVENNA ENTRATE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE

28, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMERYS TILES MINERALS ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA SONIA

VULCANO, FRANCESCA MAZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2012 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 20/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Piomboni s.r.l. proponeva in data 29 giugno 2000 con procedura DOCFA il classamento di un fabbricato e l’agenzia del territorio elevava il valore della rendita proposta con provvedimento che era notificato in data 6 novembre 2007 alla società IFA s.r.l., la quale aveva acquistato l’immobile in data (OMISSIS) dalla società Imerys Tiles Minerals Italia s.r.l.. Tale ultima società risultava dalla trasformazione della società Eurec s.r.l. la quale, a sua volta, aveva incorporato la società Piomboni s.r.l. in data 20 dicembre 2004. La società Ravenna entrate S.p.A., concessionaria per la riscossione dell’Ici per conto del Comune di Ravenna, notificava alla società Imerys Tiles Minerals Italia s.r.l. l’avviso di accertamento per l’Ici dovuta in relazione all’anno 2006. La società impugnava detto avviso sostenendo che, a norma della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, le nuove rendite attribuite erano efficaci solo dopo la notifica del classamento da parte dell’ufficio e l’ente impositore poteva esigere l’Ici rapportata alla nuova rendita solo dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale la rendita era stata annotata negli atti catastali, giusta la norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5. La commissione tributaria provinciale di Ravenna accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Ravenna entrate S.p.A. svolgendo un motivo. Si è costituita in giudizio con controricorso la società Imerys Tiles Minerals Italia s.r.l..

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1. Sostiene che occorre fare applicazione del principio, enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 3160 del 9 febbraio 2011, secondo cui la norma di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, deve essere interpretata nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica, al fine di individuare la base imponibile dell’Ici, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d’imposta anteriori, purchè ancora suscettibile di accertamento, di liquidazione o di rimborso. Ne consegue che la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto quanto per quelli per i quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata anche per le annualità pregresse in base alla rendita catastale, a prescindere dall’epoca di notificazione o di definitiva attribuzione.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Invero la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui, tema di imposta comunale sugli immobili (Ici), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque retributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’Ici, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d’imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso (Cass. SS. UU. 3160/2011). Ne deriva che, in tema di ICI, la regola generale ricavabile dal D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, art. 5, comma 2, secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotale negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come lati riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono; ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia (Cass. n. 13018/2012).

Secondo la contribuente il principio espresso dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 3160/2011 non sarebbe applicabile nel caso che occupa perchè la rendita di Euro 6.104,52, proposta a seguito di procedura DOCFA depositata il 29 giugno 2000, si sarebbe consolidata in quanto la maggiore rendita era stata notificata oltre i dodici mesi prescritti a pena di decadenza dal D.M. n. 701 del 1994, art. 1. L’eccezione è infondata perchè, secondo costante giurisprudenza della Corte di legittimità, il termine annuale di cui all’art. 1, comma 3 D.M. n. 701 cit. non è stabilito a pena di decadenza. E ciò non solo per la mancanza di previsione della specifica sanzione, ma anche perchè questo sarebbe in contrasto con la funzione che la legge attribuisce all’accertamento della rendita. In tal senso, il richiamato principio espresso dalla Corte è quello per cui “In tema di catasto dei fabbricati, con il D.M. 19 aprile 1994, n. 701, regolamento emanato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, è stata introdotta una procedura – cosiddetto DOCFA – per l’accertamento delle unità immobiliari, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi; la procedura ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56, la funzione di “rendita proposta”, fino a quando l’ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicchè il termine massimo (“entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni”) di un anno assegnato all’ufficio dall’art. 1, comma 3 D.M. per la “determinazione della rendita catastale definitiva” non ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell’amministrazione dall’esercizio del potere di rettifica – costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione ed aggiornamento del catasto – ma meramente ordinatoria. La natura perentoria del termine, infatti, oltre a non essere attribuita dalla norma regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali. Pertanto, ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del D.P.R. n. 1142 cit., art. 56 a valere come “rendita proposta” fino a che l’ufficio non provvedere alla determinazione della rendita definitiva” (Cass. n. 2617 3/12/2014 dep. 11/02/2015; Cass. n. 7380 del 31/03/2011, Rv. 616466-01 Cass. n. 7392 del 31/03/2011; Cass. n. 16824 del 21/07/2006).

2. Infondata è l’eccezione svolta dalla controricorrente relativa all’esistenza del giudicato esterno per essere stato accolto il ricorso avverso il provvedimento di classamento poichè la contribuente non ha indicato gli estremi della sentenza e non ha neppure dedotto che la stessa sia passata in giudicato.

3. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese processuali dell’intero giudizio di compensano in considerazione dell’affermarsi del principio giurisprudenziale richiamato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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