Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11845 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. un., 09/06/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 09/06/2016), n.11845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato Primo Presidente f. – –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10772/2014 proposto da:

S.C., S.N., S.

G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE GALLENCA,

per delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA DI IMPERIA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, SETTORE

URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO UFFICIO RISORSE IDRICHE, COMUNE

DI VENTIMIGLIA, ASL (OMISSIS) IMPERIESE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 38/2014 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 06/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato Giuseppe GALLENCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’improcedibilità, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.C., N. e G., eredi di S.F., ricorrono per cassazione, articolando sette motivi avverso la sentenza n. 38 del 6 febbraio 2014, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di cognizione diretta, ha rigettato l’impugnazione da essi proposta avverso il provvedimento dirigenziale 16 febbraio 2011 n. h164 del settore provinciale urbanistica e difesa del territorio di Imperia, avente ad oggetto la revoca di una concessione di presa d’acqua da apposito pozzo, di cui i ricorrenti erano titolari ab immemorabili, in considerazione della presenza di una discarica prossima al pozzo, con connessi problemi fognari.

Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., nonchè osservazioni scritte sulle conclusioni del P.G. ai sensi dell’art. 379 c.p.c., u.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il T.S.A.P. ha rigettato l’impugnazione avverso il provvedimento provinciale di revoca della concessione della presa d’acqua da un pozzo, richiamando le argomentazioni già svolte con altra precedente sentenza (n. 137 del 2013) di rigetto del ricorso proposto dai medesimi odierni ricorrenti avverso il provvedimento del sindaco del Comune di Ventimiglia, che aveva disposto la inertizzazione del medesimo pozzo: rigetto motivato, sotto il profilo sostanziale, dalla rispondenza del provvedimento alla corretta gestione del buon regime delle acque pubbliche a tutela della salute umana e dell’igiene nell’approvvigionamento idropotabile e, sotto il profilo procedurale, dalla ritenuta competenza dell’autorità comunale in materia di ordinanze contingibili e urgenti, che rendeva altresì inapplicabile la comunicazione di avvio del procedimento.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 274 e 142 c.p.c. e art. 111 Cost., con riferimento ai principi del giusto processo e a quelli correlati di concentrazione ed economia processuale, nonchè nullità della sentenza per non avere il T.S.A.P. disposto la riunione, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, del procedimento n. 123/2011 RG TSAP (definito con la sentenza qui impugnata) al procedimento n. 258/2010 (definito con la sentenza del TSAP n. 137/2013 assunto a base della presente decisione), nonchè per non avere motivato sulla mancata riunione.

1.2. Il motivo è inammissibile, poichè – come rilevato già da Sez. Unite, 6 febbraio 2015, n. 2245, cha ha rigettato il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti avverso la precedente sentenza del T.S.A.P. n. 137/2013 – in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (cfr. anche Cass. 19 gennaio 2007, n. 1194).

2. Il secondo e il terzo motivo si risolvono nella riproduzione dei motivi di ricorso per cassazione già proposti avverso la sentenza n. 137 del 2013 con la quale il T.S.A.P. aveva rigettato l’impugnazione avverso il provvedimento del sindaco del Comune di Ventimiglia, dalla cui illegittimità – secondo i ricorrenti – sarebbe derivata la illegittimità del provvedimento di revoca dell’amministrazione provinciale, oggetto del presente giudizio.

Con i suddetti motivi si denuncia:

– violazione di legge con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 50 e al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 19 (TUEL) nonchè dell’art. 107 stesso TU in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4, s.m.i. (attribuzione degli atti di gestione ai dirigenti);

– violazione di legge con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 7.

2.1. I suddetti motivi sono inammissibili vuoi per difetto di specificità, atteso che non riguardano la decisione impugnata, risultando testualmente riferiti alla precedente sentenza del T.S.A.P. n. 137 del 2013, vuoi anche per la preclusione del giudicato, posto che – come incidentalmente evidenziato (sub 1.2.) –

il ricorso dei medesimi ricorrenti avverso detta decisione è stato rigettato da queste Sez. Unite con sentenza 6 febbraio 2015, n. 2245.

3. I successivi motivi sono esposti unitariamente e denunciano:

– violazione di legge con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 241 del 1990, artt. 7 e segg.;

– violazione di legge con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.;

– violazione di legge ed eccesso di potere giurisdizionale con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 1 e art. 362 c.p.c., anche in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. a), (quale norma definitoria dell’eccesso di potere giurisdizionale);

– violazione di legge con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 152 del 2006, art. 192, comma 3 e alla L. n. 241 del 1990, art. 3.

Al riguardo i ricorrenti – premesso che il T.S.A.P. ha ritenuto che siano state rispettate le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo facendo riferimento a corrispondenza intercorsa con il Comune di Ventimiglia ASL, senza esaminare gli specifici rilievi sul punto – lamentano che la decisione impugnata, per un verso, abbia fatto riferimento ad una normativa, qual è quella dettata dalla L. n. 152 del 2006, art. 192, riferibile alla materia dei rifiuti, configurando a carico dei proprietari una responsabilità oggettiva e, per altro verso, abbia supplito alla denunciata carenza di motivazione del provvedimento di revoca, configurando “un vero e proprio atto amministrativo, altro e diverso da quello impugnato”.

Peraltro la sentenza neppure affronterebbe il problema da essi ricorrenti proposto circa il fatto (incontestato) che il deposito abusivo dei rifiuti era avvenuto mediante effrazione (dal lato della pubblica strada) di una rete di recinzione posta dai medesimi ricorrenti.

3. Anche i suddetti motivi sono inammissibili.

Invero le censure – articolate in modo farraginoso e in termini che si collocano sovente al limite della comprensibilità, con un’esposizione cumulativa che non giova alla loro chiarezza – per un verso, si sostanziano in argomentazioni, qual è quella in punto di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, che appaiono riferibili, non già al provvedimento provinciale in discussione, bensì al provvedimento del sindaco di Ventimiglia; per altro verso si rivelano, comunque, eccentriche rispetto alla ratio decidendi, fondata sul rilievo della rispondenza dell’atto a corrette esigenze di gestione delle acque, attesa la possibile fonte di inquinamento rappresentata dal pozzo di captazione. In particolare il T.S.A.P., lungi dal prefigurare un nuovo atto amministrativo – come paventato da parte ricorrente – si è limitato ad evidenziare come il provvedimento di revoca, proprio perchè assumeva come presupposto il provvedimento sindacale (già ritenuto legittimo), derivava la sua legittimità dalla già affermata legittimità di quest’ultimo.

Per il resto i motivi all’esame, pur surrettiziamente prospettando violazione di legge, si esauriscono in valutazioni in fatto, spendendo argomenti non dirimenti rispetto alle plausibili argomentazioni svolte nella decisione impugnata.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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