Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11844 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. II, 18/06/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 18/06/2020), n.11844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5527/2016 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 28,

presso lo studio dell’avvocato LUCA MORANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO BAGNATO;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. TIEPOLO

4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, rappresentata

e difesa dall’avvocato ALBERTO TEDOLDI;

– c/ricorrente e ric. incidentale –

sul ricorso 4287/2017 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. TIEPOLO

4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, rappresentata

e difesa dagli avvocati ALBERTO TEDOLDI, MARCO GIANI;

– ricorrente –

contro

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA, 28,

presso lo studio dell’avvocato LUCA MORANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LAURA BRUMGNACH;

– controricorrente –

il ricorso r.g.n. 5527/2016 avverso la sentenza n. 3409/2015 della

CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/08/2015, ed il ricorso

r.g.n. 4287/2017 avverso la sentenza n. 2975/2016 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/07/2016;

preliminarmente la Corte dispone la riunione dei procedimenti R.G.

nn. 5527/2016 e 4287/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il R.G. n. 5527/2016: rigetto

ricorso principale ed accoglimento per quanto di ragione del ricorso

principale; e per R.G.n. 4287/2017: accoglimento del ricorso e

pronuncia sostitutiva;

udito l’Avvocato Luca MORANI con deleghe depositate in udienza degli

Avvocati Antonio BAGNATO e Laura BRUMGNACH, difensore del ricorrente

e controricorrente incidentale che si riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato TEDOLDI Alberto, difensore della resistente che si

riporta agli atti depositati.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- In un giudizio avente ad oggetto lo scioglimento di comunione legale tra i coniugi C.C. e S.D. previo accertamento dei beni che ne facevano parte, il S. propose gravame avverso la decisione di primo grado, che individuava una serie di immobili e ne disponeva l’assegnazione in parte a C.C. e in parte all’appellante, quantificando il conguaglio dovuto dalla prima al secondo in Euro 206000,00, e condannando quest’ultimo a corrispondere alla C., tra l’altro, la somma di Euro 130992,57, pari alla metà del valore delle quote di Intertexitalia s.r.l. e la somma di Euro 35243,30, pari al 40 per cento del t.f.r. spettante al S..

La Corte di merito, con sentenza n. 3409 del 12 agosto 2015, accolse in parte il gravame, elevando ad Euro 223500,00 il conguaglio dovuto dalla C., il cui appello incidentale fu rigettato. La Corte, per quanto ancora rileva nella presente sede, ritenne corretta la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado in ordine alla titolarità delle quote di Intertexitalia s.r.l. in capo al S., sottolineando una serie di elementi precisi e concordanti in tal senso, quali, tra gli altri, l’acquisto da parte di Ca.Eu. delle quote di Interexitalia possedute dai signori Ce. e G. in concomitanza con l’inizio della sua convivenza con il S., il fatto che Intertexitalia operasse nel settore dei prodotti petroliferi e chimici di specifica competenza del S. e, per converso, il riconoscimento da parte della Ca. nel mandato alla Fiduciaria Santandrea di non essere imprenditore commerciale, il concentrarsi delle quote di Intertexitalia in capo a lei sia direttamente (16 per cento) sia per il tramite della Fiduciaria (79 per cento) e la successiva cessione delle stesse per il 90 per cento alla Polimertex, società divenuta datrice di lavoro del S..

Quanto alla censura relativa al mancato riconoscimento della utilizzazione dell’anticipo del 70 per cento del t.f.r., richiesto alla società Amoco Chemical di cui era dipendente nel novembre 1992, quale parziale pagamento, nella misura del 77 per cento, del prezzo dell’appartamento acquistato nel 1994 per ampliare la casa coniugale, ed alla subordinazione del diritto a richiedere il t.f.r. al procedimento di divorzio, ed ancora al carattere di bene personale dello stesso, che solo ove non venga consumato entra a far parte della comunione de residuo, la Corte di merito rilevò che, a parte la mancanza di prova dell’uso dell’anticipo del t.f.r., è indifferente la provenienza del danaro con il quale sia stato acquistato in costanza di comunione legale il bene che è destinato a rientrare nella comunione. Inoltre lo stesso appellante aveva riconosciuto il diritto della moglie a percepire il quaranta per cento di quanto liquidatogli nel 2003 da BP Italia.

La Corte rigettò poi l’appello incidentale della signora C., che chiedeva di ordinare all’Agenzia del territorio la trascrizione della sentenza senza iscrizione di ipoteca legale a favore del S. in considerazione del controcredito vantato dalla stessa, relativo all’accertamento del debito del S. per Euro 167034,08, derivato dallo scioglimento della comunione legale e dell’ulteriore debito dello stesso per oltre 200000,00 Euro, accertato in sede penale a titolo di credito alimentare. Al riguardo il giudice di appello rilevò che nella causa l’appellata non aveva eccepito la compensazione con i suoi crediti alimentari, considerati dal primo giudice solo incidentalmente al fine di giustificare l’entità del conguaglio.

2.- Di tale sentenza venne chiesta dalla C. la revocazione per l’errore asseritamente commesso nella determinazione dell’importo dalla stessa dovuto al S. a titolo di conguaglio, valutato in Euro 223500,00 anzichè in Euro 111750,00.

La Corte d’appello, con sentenza n. 2975 del 13 luglio 2016, rigettò la domanda, osservando che nei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, che conteneva l’errore, non era stata mossa alcuna censura al computo del conguaglio nella misura di Euro 206000,00, posto a carico della C., mentre la Corte si era limitata a riconsiderare il valore della quota assegnata al S. di uno degli immobili, quello di (OMISSIS), operando la relativa correzione sul conguaglio.

3.- Tale sentenza viene impugnata dalla C. sulla base di un unico motivo, illustrato anche da successiva memoria. Resiste il S. con controricorso, anch’esso seguito da memoria. A sua volta, la sentenza n. 3409 del 2015, della quale era stata chiesta la revocazione, viene impugnata dal S., sulla base di quattro motivi, illustrati anche da successiva memoria, cui resiste con controricorso la C., che propone altresì ricorso incidentale. Entrambi hanno depositato memorie nei due giudizi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Deve, preliminarmente, disporsi la riunione dei due giudizi, quello avente ad oggetto il ricorso proposto dalla C. per revocazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2975 del 2016, che ha rigettato la richiesta revocazione di quella del 2015 (R.G. 4287/17), e quello proposto dal S. nei confronti di quest’ultima (R.G. 5527/16). Ed infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione, che deve, pertanto, essere esaminato con precedenza (Cass., sent. n. 16435 del 2016).

2. – Il ricorso per revocazione proposto dalla C. si fonda su di un unico motivo, con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 112 c.p.c. e degli artt. 194,720 e 2909 c.c., per avere la Corte di merito “ritenuto coperta da giudicato parziale la quantificazione del conguaglio posto a carico della ricorrente nella pronuncia di scioglimento della comunione legale tra coniugi e di attribuzione in proprietà esclusiva dei beni immobili, con addebito per l’eccedenza, avendo calcolato il conguaglio in misura pari alla differenza tra valori degli immobili rispettivamente attribuiti agli ex coniugi, anzichè in misura pari all’eccedenza rispetto al valore delle uguali quote spettanti a ciascuno”. La ricorrente, richiamato l’art. 194 c.c., il quale dispone che la divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo ed il passivo, nonchè l’art. 720 c.c., che prevede che, in caso di immobili non comodamente divisibili presenti nella massa ereditaria, essi vanno preferibilmente compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione del coerede avente diritto alla quota maggiore, e non della differenza di valore tra immobili hic et inde assegnati, rileva che la Corte ambrosiana, nella sentenza del 2015, aveva rideterminato il valore complessivo dei beni da dividere in Euro 882500,00 in base all’art. 194 c.c., sicchè a ciascun coniuge sarebbe spettata una quota paritetica di Euro 441250,00. Ed essendo stati attribuiti al S. immobili per un minor valore di Euro 329500,00, il conguaglio a suo favore e a carico della C. si sarebbe dovuto quantificare in Euro 111750,00 in modo da giungere ad un valore complessivo della paritetica quota pari alla metà dell’intero compendio immobiliare. Invece, la Corte di merito, come in precedenza il Tribunale, per mera svista, aveva calcolato e quantificato il conguaglio in base alla differenza tra i valori degli immobili rispettivamente assegnati, anzichè porre a base del calcolo il valore della quota del cinquanta per cento spettante al sig. S.. Si era trattato – osserva la ricorrente – di un errore-svista che aveva realizzato un evidente illegittimo squilibrio nei valori delle quote attribuite a ciascuno degli ex coniugi condividenti. Tuttavia la Corte di merito, adita per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ha ritenuto di non poter emendare l’errore perchè esso era contenuto nella sentenza di primo grado, non impugnata sul punto. La ricorrente contesta tale conclusione, osservando che la divisione degli immobili ricadenti nella comunione legale tra gli ex coniugi formava oggetto del giudizio di appello e non era coperta da giudicato.

3.- Il ricorso è privo di fondamento.

La quantificazione dell’importo riconosciuto a titolo di conguaglio in favore del S. ed a carico della C. nella misura di Euro 223500,00 era stata operata dal Tribunale nella sentenza impugnata dal S. e nei cui confronti la C. aveva proposto appello incidentale limitatamente alla richiesta di accertamento che la sentenza stessa era soggetta a semplice trascrizione senza imposizione di ipoteca legale ai sensi degli artt. 2834 e 2817 c.c., non avendo il S. crediti verso di lei. La Corte di merito ha poi confermato la decisione di primo grado. Ciò posto, la stessa Corte ambrosiana, adita per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ha ritenuto, come già chiarito, di non poter emendare l’errore perchè esso era contenuto nella sentenza di primo grado, non impugnata sul punto. La ricorrente, per converso, osserva che alla Corte d’appello, nel giudizio di secondo grado, era stata devoluta la lite divisionale per effetto del gravame interposto dal S., che aveva denunciato, tra l’altro, l’erroneità della divisione e delle conclusioni della c.t.u. sulla stima degli immobili, con la conseguenza che la divisione degli immobili ricadenti nella comunione legale tra gli ex coniugi formava oggetto del giudizio di appello e non era coperta da giudicato.

Ma tale assunto è privo di fondamento. Invero, l’appello proposto dal S. riguardava la ricomprensione nella comunione legale le quote di Interexitalia s.r.l., e, quanto alle modalità della divisione, alcuni errori della c.t.u, oltre al mancato riconoscimento dell’utilizzazione dell’anticipo del 70 per cento del t.f.r. quale parziale pagamento del prezzo dell’appartamento acquistato nel 1994 per ampliare la casa coniugale, e la sola valutazione dell’immobile di (OMISSIS), in relazione al quale, a lui intestato nella misura della metà, il giudice, ritenendo erroneamente la stima del c.t.u. riferita alla sola metà in comunione tra gli ex coniugi, aveva calcolato, nella valutazione della quota complessivamente assegnata a lui, il valore dell’intero bene.

In definitiva, correttamente la Corte d’appello ha rigettato la istanza di revocazione della sentenza n. 3409 del 2015, per non avere la C. proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado sul punto della quantificazione del conguaglio spettante al S..

4. – Passando all’esame del ricorso principale proposto dal S. (R.G. 5527/2016), con il primo mezzo esso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la omessa valutazione delle dichiarazioni testimoniali e dei documenti prodotti. Si lamenta che la Corte di merito avrebbe esaminato unicamente le dichiarazioni del teste R. – tra l’altro non corrispondenti alla documentazione prodotta – sulla indiretta partecipazione di S.D. a Interextrading Italia s.r.l. tramite Interextrading AG di (OMISSIS), di cui il teste era stato socio tra il 1996 ed il 1997, tralasciando di considerare quelle del teste G., che aveva, invece, escluso categoricamente il coinvolgimento del S. in alcuna società. Parimenti, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe conferito rilievo decisivo ad alcune circostanze in realtà sfornite di prova inequivoca, quali l’acquisto da parte di Ca.Eu. delle quote di Interexitalia possedute dai signori Ce. e G. in concomitanza con l’inizio della sua convivenza con il S., la titolarità in capo a quest’ultimo del 79 per cento delle quote relative alla Fiduciaria Santandrea. Il giudice di secondo grado non avrebbe, al contrario, tenuto conto di altre circostanze rilevanti, quali quella che Ca.Eu., oltre ad essere amministratore unico dell’Interexitalia, era anche l’unico soggetto ad avere garanzie e fideiussioni con vari istituti bancari, e, dunque, era il soggetto che di fatto si era esposta con detti istituti per gestire la propria attività, e che la cessione delle quote aveva interessato la sola Ca., mentre in nessun atto era menzionato il S..

5.- La censura è inammissibile.

Risulta all’evidenza che, al di là del parametro censorio invocato, il ricorrente tende a conseguire una rivalutazione, inibita nella presente sede, delle emergenze istruttorie nel senso a lui favorevole.

Spetta, infatti, al giudice del merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Nella specie, la Corte distrettuale ha dato ampiamente conto, in modo coerente sul piano logico-formale, dell’iter argomentativo del proprio convincimento soffermandosi con dovizia di particolari sulla valutazione delle prove che lo sorreggevano. Ne consegue che la censura non può trovare ingresso nel presente giudizio.

6. – Con il secondo motivo si denuncia ancora l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativo alla “estraneità di Interexitalia dal giudizio di divisione”. Si contesta che si sia provveduto alla valutazione di detta società, trattandosi di soggetto estraneo a detto giudizio, e tenuto conto che controparte aveva omesso di indicare e provare la intestazione in capo alla C. del 79 per cento delle quote della stessa. La Corte di merito avrebbe poi trascurato di considerare l’elemento decisivo per il giudizio rappresentato dal fatto che, nonostante controparte avesse chiesto di accertare il valore delle presunte quote, non si comprendeva quali fossero quelle attribuite al S. e quale fosse l’ammontare delle stesse rivendicate dalla C., oltre al fatto che nel quesito al c.t.u. in ordine a detto accertamento si chiedeva solo quale fosse il valore della società Intertex Italia s.r.l. senza alcun riferimento al valore delle quote.

7. – Il mezzo, non privo di passaggi di scarsa comprensibilità, è comunque inammissibile, in considerazione del fatto che esso non chiarisce la decisività degli elementi in esso focalizzati, non specificando quale e per quali ragioni avrebbe potuto determinare una decisione diversa da quella assunta.

8.- Il terzo mezzo censura ancora l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al “mancato riconoscimento del 77 per cento in capo al S. dell’immobile acquistato nel 1994 con atto Notaio Dott. V.”. La doglianza ha ad oggetto il rigetto da parte della Corte di merito del motivo di gravame relativo al mancato riconoscimento da parte del giudice di primo grado della proprietà esclusiva in capo al S. del 77 per cento dell’appartamento acquistato nel 1994 con atto a rogito Notaio V., accorpato alla casa coniugale allo scopo di ampliarla, per il cui acquisto il ricorrente aveva utilizzato l’anticipo del 70 per cento del t.f.r. maturato fino a quel tempo in relazione al lavoro prestato alle dipendenze della società Amoco Chemical fino al 1993, cioè l’importo di Lire 69661.487.La Corte di merito avrebbe trascurato la circostanza che, successivamente al primo anticipo, utilizzato per l’acquisto dell’appartamento, era stato corrisposto al S. un altro t.f.r., dieci anni dopo, a seguito della cessazione del suo rapporto di lavoro con la BP Italia. La differente provenienza dei due t.f.r. e il diverso momento della rispettiva corresponsione era stata ignorata dal giudice di secondo grado, pur trattandosi di un elemento decisivo che, ove preso in considerazione, avrebbe escluso l’attribuzione dell’importo di Lire 69661.467 dall’ambito della comunione.

9.- La censura è infondata.

La Corte ambrosiana non è caduta in alcun equivoco tra il primo ed il secondo importo, corrisposti a distanza di dieci anni l’uno dall’altro, e aventi titolo in due diversi rapporti di lavoro. Non è stata una confusione tra i due importi a determinare la decisione del giudice di secondo grado in ordine alla valutazione delle quote e dei conguagli conseguenti allo scioglimento della comunione tra gli ex coniugi. La sentenza, infatti, chiarisce sul punto (pag. 11) che manca la prova dell’uso fatto nel 1993 dell’anticipo del t.f.r. richiesto dal S., e che, comunque, è indifferente la provenienza del danaro con il quale è stato acquistato durante la comunione legale il bene che, in assenza di contrarie indicazioni nell’atto di acquisto, è destinato ad esservi ricompreso.

10.- Con il quarto motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nel mancato esame della documentazione prodotta in atti. Si rileva che la divisione richiesta avrebbe dovuto fare riferimento al momento dello scioglimento della comunione, come previsto dall’art. 177 c.c. e che, pertanto, in ordine alla liquidità sui conti correnti, si sarebbero dovute prendere in considerazione solo eventuali somme presenti alla data del 19 maggio 2002, con espunzione di quelle corrispondenti a movimenti risalenti al 2006.

11.- La doglianza è inammissibile. Essa, in disparte la inconferenza della invocazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risulta generica, in quanto non chiarisce – come già rilevato dalla Corte di merito con riguardo all’analogo motivo di appello sollevato dall’attuale ricorrente – in modo puntuale gli importi, facenti parte del deposito intestato allo stesso sul c/c presso la Deutsche Bank, che ingiustificatamente sarebbero stati attribuiti alla C..

12. – Venendo all’esame del ricorso incidentale della signora C., esso si fonda su di un unico motivo, con il quale si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione ed omessa applicazione degli artt. 1241,1243,2834 c.c., art. 2817 c.c., n. 2 e violazione dell’art. 112 c.p.c. “in relazione al mancato ordine al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la sentenza senza iscrizione di ipoteca legale a favore del sig. S. per il conguaglio, risultando questo adempiuto ed estinto per effetto del maggior controcredito, liquido ed esigibile, riconosciuto nel presente giudizio a favore della signora C., per le quantità corrispondenti”. Premesso che il conguaglio a favore del S. era stato erroneamente quantificato in Euro 223500,00 anzichè nel minore importo di Euro 111750,00, e che il controcredito della stessa ricorrente nei confronti del S. era stato, con “doppia conforme”, conteggiato in Euro 167.034,08, derivato dallo scioglimento della comunione legale, somma per la quale il primo giudice aveva emesso sentenza di condanna a carico del S., confermata in appello, oltre all’ulteriore debito del S. per oltre Euro 200000,00 a titolo di credito alimentare, accertato in sede penale, la C. aveva chiesto alla Corte di merito, in sede di appello incidentale, di accertare che, non sussistendo crediti del S. nei suoi confronti, la sentenza era soggetta a semplice trascrizione senza imposizione di ipoteca legale anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 2834-2817 c.c. e, per l’effetto, autorizzare, ovvero ordinare, ovvero disporre detta trascrizione da parte o presso l’Agenzia del territorio competente. Il gravame era stato rigettato dal giudice di secondo grado, nella considerazione della mancanza di una formale eccezione da parte dell’appellante incidentale di compensazione dei controcrediti alimentari in suo favore. Secondo la ricorrente, si configurava in ciò una omessa pronuncia sul principale titolo di controcredito sul quale si fondava la richiesta, che era quello, liquido ed esigibile, di Euro 167034,08, accertato nel medesimo giudizio. Il credito del S., correttamente quantificato, secondo la richiesta della ricorrente, in Euro 111750,00, si era estinto, compensandosi con il maggior controcredito della ricorrente per Euro 167034,08, sicchè la sentenza impugnata doveva essere trascritta senza iscrizione di ipoteca legale.

13.- La doglianza è fondata nei termini che vengono di seguito chiariti.

Una volta accertato (v. pag. 12 della sentenza n. 3409 del 2015) il controcredito vantato dalla signora C. nei confronti dell’ex coniuge derivante dallo scioglimento della comunione legale, indicato nell’importo di Euro 167034,08, e riconosciuto conseguentemente che l’accertata entità di detto controcredito riduceva “per pari importo l’entità del conguaglio dovuto a S.D. nel maggior importo di Euro 223500,00” (v. ancora pag. 12), la Corte di merito, nel respingere l’appello incidentale della stessa C. volto ad ottenere che la sentenza venisse trascritta senza ipoteca legale, si è limitata a considerare che l’attuale ricorrente non aveva eccepito la compensazione del credito del S. nei suoi confronti con il suo credito verso l’ex coniuge a titolo di credito alimentare (per oltre Euro 200000,00), accertato in sede penale, mentre ha trascurato ogni riferimento, ai fini della valutazione della richiesta della C., al ricordato controcredito da lei vantato per effetto dello scioglimento della comunione. In tale omissione è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c., tanto più evidente in quanto la Corte aveva già affermato come dianzi chiarito – che lo stesso controcredito riduceva il conguaglio dovuto dalla C., senza poi trarre da tale affermazione la ineludibile conclusione che anche l’iscrizione della ipoteca legale di cui all’art. 2834 c.c., sarebbe dovuta avvenire nella misura della entità residua del debito della ricorrente, a nulla rilevando in contrario la circostanza che la richiesta della stessa, fondata sulla ritenuta estinzione totale del suo debito – asseritamente di entità inferiore (Euro 111750,00) rispetto a quella accertata dal giudice di secondo grado (Euro 223.500,00) – per effetto della compensazione con il credito vantato (per Euro 167034,08), fosse volta alla esclusione completa della iscrizione.

14.- In definitiva, devono essere rigettati il ricorso per revocazione della signora C. (R.G. 4287/17) ed il ricorso principale del sig. S. (R.G. 5527/16), mentre deve accogliersi il ricorso incidentale della signora C.. La sentenza impugnata va cassata in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale, e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Milano – cui è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio – che la riesaminerà tenendo conto dei rilievi di cui sub 13.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente per revocazione e del ricorrente principale, del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, dovuto.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i giudizi, accoglie il ricorso incidentale della signora C., rigetta il ricorso per revocazione della stessa ed il ricorso principale del sig. S.. Cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente per revocazione e del ricorrente principale, del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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